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Come comportarsi con l'impresa in ritardo con i lavori di ristrutturazione

L'impresa appaltatrice deve eseguire le opere nei termini convenuti, altrimenti rischia l'applicazione di una penale, se prevista, e una richiesta di risarcimento
Pubblicato il

Contratto di appalto


L'appalto, specifica l'art. 1655 del codice civile, è quell'accordo con cui una parte, detta appaltatore, assume l'incarico di eseguire un'opera o prestare un servizio in favore dell'altra, detta committente, a fronte di un corrispettivo in denaro.

Contratto applato
La norma codicistica specifica che quanto pattuito è con organizzazione di mezzi e gestione del rischio in capo all'appaltatore. Semplificando, ciò vuol dire che se qualcosa va storto, salvo forza maggiore, la responsabilità è dell'appaltatore medesimo.

Dottrina e giurisprudenza (es., tra le tante, Cassazione civile, sezione I, 9 ottobre 2017 n. 23594) sono concordi nell'affermare che con la sottoscrizione del contratto l'appaltatore assuma una obbligazione di risultato.

La differenza è con le obbligazioni di mezzo, in relazione alle quali chi le assume non ha l'obbligo di raggiungere un risultato, ma di adempiere in modo tale che quel risultato possa essere raggiunto e se ciò non avviene non è per colpa sua.

Classico esempio dell'obbligazione di mezzo è quella del medico, che ha l'obbligo di curare, non di guarire, o dell'avvocato, che ha l'obbligo di difendere diligentemente il cliente, non di vincere la causa.

L'appaltatore, invece, assume l'obbligo di realizzare l'opera. Nel caso di ristrutturazione, di manutenere l'edificio o le parti dell'edificio oggetto d'intervento.


Appalto per ristrutturazione


Con il contratto di appalto per ristrutturazione, il committente affida all'appaltatore il compito di eseguire opere di manutenzione – dette anche interventi conservativi – dell'edificio nella sua interezze, o, molto più probabilmente, di una parte di esso.

Gli interventi manutentivi concordati tra le parti possono essere catalogati nell'ambito di quelli elencati nel testo unico dell'edilizia, il d.p.r. n. 380/01, ed essere quindi così distinti:

- interventi di manutenzione ordinaria;

- interventi di manutenzione straordinaria;

- interventi di restauro e di risanamento conservativo;

- interventi di ristrutturazione edilizia.

Ristrutturazione e ritardi nella conclusione dei lavori
Si badi: nella definizione di queste varie tipologie d'intervento sono inclusi anche interventi che, in termini comuni, non possono essere considerati veri e propri interventi di ristrutturazione. Nelle opere definite di restauro e risanamento conservativo, ad esempio, sono inclusi interventi consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria dell'edificio preesistente.

Ad li là di queste ipotesi particolari, quando si parla di ristrutturazione, in gergo tecnico si fa riferimento a queste quattro tipologie d'intervento, la cui consistenza incide anche e soprattutto sul regime autorizzativo, passandosi ad opere in edilizia libera, che non necessitano di alcuna comunicazione al comune competente, ad opere che necessitano di una SCIA.


Termine di consegna dell'opera


Uno degli elementi fondamentali in relazione al contenuto del contratto di appalto, è il termine di consegna delle opere concordate.

Non esiste un termine di legge entro il quale le opere vanno eseguite, cioè che imponga che per una particolare lavorazione i tempi sia un giorno, ovvero due mesi.

Esiste al più esiste un termine di legge di validità delle autorizzazioni amministrative alla esecuzione delle opere. Ad esempio nel permesso di costruire bisogna indicare l'inizio e la fine delle opere e il permesso, salvo proroghe ha validità per tre anni dal loro inizio.

Il termine, comunque, è sempre inserito in contratto in quanto in relazione ad esso si sviluppano delle vicende di rispettivo interesse delle parti.

Spieghiamoci meglio: se committente e appaltatore concordano che per le opere da eseguirsi sono necessari e sufficienti trenta giorni lavorativi, sarà interesse del primo specificare ciò in contratto, così rientrando la tempistica negli elementi di valutazione del corretto adempimento, e dell'appaltatore la specificazione delle eccezioni alla nozione di giorno lavorativo, specificando ad esempio che tali non possono essere considerati quei giorni con condizioni metereologiche contrarie alla specifica lavorazione da eseguire.


Clausola penale per il ritardo e risoluzione per inadempimento


È classico l'inserimento a contratto di una clausola penale, la quale preveda la diminuzione del corrispettivo in denaro dovuto al ritardo nella consegna dell'opera.

Sebbene la giurisprudenza non abbia negato la compatibilità tra termine di fine opere non essenziale e clausola penale (Cass. 4 marzo 2005 n. 4779), è bene che il contratto di appalto prevede espressamente la essenzialità del termine ai fini di una certa applicazione della clausola penale.

Penale per ritardi nella ristrutturazione
La misura della clausola penale può essere diminuita dal giudice (art. 1384) c.c.;

- nel caso in cui l'obbligazione principale sia stata eseguita in parte;

- qualora l'ammontare della penale sia manifestamente eccessivo, avuto sempre riguardo all'interesse che il creditore aveva all'adempimento.

A dire il vero, è possibile prevedere anche che al mancato rispetto del termine essenziale segua la risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatore, fermo restando il diritto al risarcimento del danno causato dall'inadempimento in esame (mancata fine dei lavori di ristrutturazione entro il termine pattuito.

Qual è il migliore rimedio contro gli effetti del ritardo, quindi, va valutato a monte, cioè prima della sottoscrizione del contratto, fermo restando che la giurisprudenza ritiene compatibili (ma autonome tra loro) la previsione di una penale e la risoluzione del contratto (Cass. 24 aprile 2008 n. 10741).


Ritardo giustificato nei lavori di ristrutturazione


Nessuna responsabilità ergo nessuna penale e risarcimento potranno essere applicati ottenuti se il ritardo è giustificato.

Si supponga che una copiosa nevicata, in una località che solitamente non è investita da questo genere di lavori, abbia bloccato la esecuzione delle opere per più d'una settimana e che in considerazione delle avversità atmosferiche la fine dei lavori sia slittata oltre il termine pattuito.

In tale situazione, evidentemente, l'appaltatore potrà invocare l'accadimento di un fatto di forza maggiore che non ha consentito la consegna nei termini pattuiti. Ciò, chiaramente, dove l'evento possa essere considerato davvero imprevedibile anche solamente nella portata, ossia che si sarebbero potuti adottare accorgimenti per evitarne effetti negativi sulla durata dei lavori.

Del pari giustificati devono essere considerati i ritardi dove il committente abbia ordinato variazioni al progetto o nel caso di variazioni necessarie in cui il ritardo non sia imputabile all'appaltatore.

riproduzione riservata
Ritardi nella ristrutturazione: penale e risoluzione del contratto
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Commenti e opinioni



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Alert Commenti
  • Niki3
    Niki3
    Giovedì 19 Ottobre 2023, alle ore 17:09
    Ho firmato un contratto d'appalto dove la data prevista consegna lavori era il 10/10.
    Ad oggi i lavori non sono terminati e non so quando termineranno. Sul contratto non è stata menzionata la penale per il ritardo, posso comunque richiedere una penale per ritardata consegna?
    È previsto qualcosa per legge al di la del contratto stipulato?
    rispondi al commento
    • Pasquale
      Pasquale Niki3
      Giovedì 19 Ottobre 2023, alle ore 18:56
      Se il ritardo è stato motivato dall'impresa in forma scritta va ricalcolata la data di consegna lavori, diversamente va inviata una raccomandata di messa in mora, con avviso di ricevimento, intimando un termine ultimo oltre il quale verranno addebitati i danni subìti e subendi. 
      La penale non può essere aggiunta ma possono essere richiesti il ristoro dei danni derivati dal mancato utilizzo del bene.
      Il Codice Civile prevede una serie di norme che regolano la materia.
      Il consiglio è quello di valutare bene il da farsi e di evitare il più possibile le azioni legali, spesso non compensano nemmeno le spese legali.
      Cordiali saluti.
      rispondi al commento
  • Angelo26
    Angelo26
    Domenica 10 Settembre 2023, alle ore 18:19
    Lavori di ristrutturazione con un ritardo ad oggi di circa 15 mesi.
    Probabilmente il prossimo mese dovremmo terminarli. In contratto d'appalto abbiamo riportato una penale di 200 euro per ogni settimana di ritardo a partire dal 30 giugno 2022.
    Come la applico?
    Scalandola dall'ultima fattura di fine lavori?
    C'è qualche formalità da seguire?
    rispondi al commento
    • Pasquale
      Pasquale Angelo26
      Martedì 12 Settembre 2023, alle ore 18:01
      Una premessa importante: il palese ritardo in cui versa l'impresa rispetto alla data concordata in sede di contratto, non sarà mai compensato dalla penale di euro 200,00 a settimana, per due motivi essenziali:
      il primo è l'accertamento della causa del prolungamento o del fermo lavori se addebitabile esclusivamente alla ditta ed in secondo luogo la penale complessiva non può superare il 10% dell'importo appaltato (rif: codice degli appalti pubblici). 
      Pertanto, la penale ad oggi maturata è di 62 settimane per un totale di euro 12.400,00 ciò significa che l'intero appalto deve valere almeno di 125.000,00 per applicare in toto le sanzioni.
      Cordiali saluti.
      rispondi al commento
      • Ve90
        Ve90 Pasquale
        Lunedì 16 Ottobre 2023, alle ore 22:32
        Buona sera Pasquale, ho una domanda.
        Ho inserito nel contratto di rogito depositato da notaio, la clausola penale di 100€ al giorno per ogni giorno di ritardo nel completamento lavori, di una palazzina di nuova costruzione.
        I lavori sono stati completati dopo diversi mesi dalla data stabilita di inizio penali fino ad arrivare ad una quota di circa 10.000 €.
        Ad oggi l'impresa costruttrice con la quale abbiamo stipulato le penali, vuole far pagare queste ultime al fornitore che ha causato per inadempienza, i ritardi e ci viene detto che, considerato il valore inferore del prodotto che è stato installato in ritardo (circa 4500€), per legge non possiamo chiedere una penale cosi alta, perché non può essere superato in penali il 10% del valore del contratto.
        È corretto o ci stanno prendendo per i fondelli?
        rispondi al commento
        • Pasquale
          Pasquale Ve90
          Martedì 17 Ottobre 2023, alle ore 12:40
          Sì, quanto Le è stato riferito corrisponde al vero.
          L'ammontare massimo delle penali accumulate a vario titolo non può superare il 10% dell'importo contrattualmente previsto.
          Cordiali saluti.
          rispondi al commento
    • Pasquale
      Pasquale Angelo26
      Martedì 12 Settembre 2023, alle ore 18:08
      Le sanzioni vanno decurtate dal libretto di contabilità lavori, all'atto dell'emissione dell'ultimo SAL in sede di chiusura lavori, evidenziato nel certificato di pagamento.
      Diversamente vanno detratte prima dell'emissione dell'ultima fattura a saldo.
      Cordiali saluti.
      rispondi al commento
  • Ferna
    Ferna
    Lunedì 28 Agosto 2023, alle ore 22:11
    A novembre 2022 stipulo e pago al 50% con credito d imposta e inizio lavori marzo 2023.
    A marzo nessuno si fa vivo, dopo decine di messaggi mi viene inviata una mail con data inizio lavori 23 maggio 2023 e fine lavori 2/3settimane al massimo.
    Oggi 28 agosto il bagno è ancora in condizioni pietose, a parte i danni fisici e psichici che mi hanno procurato, a parte la presa per i fondelli continua, a parte la totale, pietosa inettitudine e incapacità del capo cantiere, a parte tutte le promesse, le rassicurazioni, le parole buttate al vento, i messaggi per tranquillizzarmi e la loro meschinità, vorrei mandare a questa imitazione di impresa una diffida e, nel caso, una richiesta di danni visto la vita che mi stanno costringendo a fare per la loro miserabile inestimabile inadeguatezza.
    Potrebbe gentilmente consigliarmi un avvocato con gli attributi.
    Grazie di tutto
    rispondi al commento
    • Cadcasamadex
      CadCasa CadCasa Ferna
      Martedì 29 Agosto 2023, alle ore 09:43
      Faccia richiesta per una consulenza legale online
      rispondi al commento
  • Andrea
    Andrea
    Mercoledì 5 Luglio 2023, alle ore 12:48
    Ristrutturazione di due bagni uno dopo l'altro.
    Pagamento anticipato del 50% del costo opera totale per ogni bagno per comprare i materiali.per il primo bagno ci vogliono 7 giorni lavorativi che poi in pratica sono diventati 10 (quindi due settimane).
    Dopo due settimane e mezzo, il primo bagno è incompleto mancante ancora di rasatura, posa piastrelle, posa wc, posa lavabo e collaudo finale.
    Sul contratto non è stata messa manco una data di fine lavori e ovviamente non c'è una penale per i giorni di mancato lavoro (gli operai hanno lavorato massimo 3 giorni a settimana) e ho scoperto che questa azienda ha molti cantieri in corso ma pochi operai.
    Posso far inserire nel contratto la data di fine cantiere e la penale per ritardi?
    Eventualmente, posso rescidere il contratto per il secondo bagno e farmi ridare l'acconto oppure farli stornare per pagare gli ultimi pagamenti dei lavori mancanti al primo bagno?
    rispondi al commento
    • Pasquale
      Pasquale Andrea
      Venerdì 7 Luglio 2023, alle ore 18:16
      Si può fare tutto, purchè l'impresa approva e sottoscrive le nuove condizioni da Lei mensionate nel quesito. 
      Il problema sta nel fatto che l'imprenditore non ha alcun interesse a modificare il contratto da cui trae vantaggio e non ha vincoli di sorta. 
      Vedrà che dopo le Sue lamentele, "a voce" Le garantirà che il secondo bagno seguirà un andamento regolare dandole anche una data di ultimazione lavori. 
      Cordiali saluti.
      rispondi al commento
  • Architetto Eduardo Cappelli
    Architetto Eduardo Cappelli
    Martedì 27 Giugno 2023, alle ore 18:29
    Ti scrivo in merito ad un problema di rescissione del contratto a seguito di grave inadempienza per grave ritardo da parte dell'impresa esecutrice.
    Il Direttore lavori ha scritto per mesi, ed anche il legale del committente all'impresa di tornare sul lavoro, pec agli atti, anche per sistemare lavorazioni non complete o non realizzate a regola d'arte.
    Oggi l'impresa, a seguito della rescissione per grave ritardo, chiede il pagamento di quanto realizzato in cantiere pagato al 50% per accordo in appalto di cessione con Bonus Ristrutturazione (effettivamente presente nello stato di consistenza finale delle opere) nonostante le decine di PEC durate mesi le segnalazioni tramite raccomandate inviate e mai risposte in tutti questi mesi. In questi casi come ci si comporta, l'impresa chiede il pagamento di quanto realizzato ed il committente quantifica la penale?  
    rispondi al commento
    • Pasquale
      Pasquale Architetto eduardo cappelli
      Giovedì 29 Giugno 2023, alle ore 10:28
      Nel caso specifico i danni arrecati dalla ditta non avranno mai il giusto risarcimento, anche in sede giudiziaria.
      Cosa Le consiglio? Innanzitutto di tenere una regolare contabilità, di redigere un verbale di consistenza lavori, di collaudo dell'eseguito con eventuali decurtazioni per la cattiva esecuzione e l'applicazione delle penali se previste contrattualmente.
      I danni indiretti cagionati per la mancata consegna nei tempi previsti vanno accertati in via stragiudiziale, cosa che non consiglio perchè, il più delle volte, sono sentenze rimaste sulla carta. 
      Cordiali saluti.
      rispondi al commento
  • Francesco
    Francesco
    Giovedì 25 Maggio 2023, alle ore 17:38
    Salve Pasquale
    Ho iniziato i lavori per ristrutturazione a Settembre 2022 per una casa di 70mq singola, i lavori interessavano la struttura, resa antisismica e il rifacimento da zero degli impianti.
    Da contratto stipulato i lavori dovevano terminare a 120 giorni dall' inizio contratto senza penali per ritardi, a Gennaio eravamo al 15% dei lavori, ad oggi ancora non hanno finito.
    Il contratto è scaduto ma i lavori sono continuati con fiducia per l'azienda, ad oggi il contratto è cComunque valido o si può recedere per inadempimento delle opere e tempi pattuiti?
    Si puo stimare il danno recato?
    rispondi al commento
    • Pasquale
      Pasquale Francesco
      Venerdì 26 Maggio 2023, alle ore 11:44
      È un caso tipico dove è mancata la figura di garanzia del Direttore dei Lavori.
      Senza notificare le inadempienze all'impresa, il contratto è tutt'ora in essere, l'unica possibilità che Le rimane è l'applicazione della decurtazione del 10% al termine dei lavori.
      Per creare i presupposti, deve notificare a mezzo Pec o raccomandata con avviso di ricevimento, la mancata consegna dell'opera nei tempi previsti e di richiamare rifacendosi alle norme contenute nel Codice degli Appalti. 
      Recedere dal contratto è sempre possibile ma non è semplice, visto l'avanzamento dei lavori prossimi alla fine, non gliela consiglio perche è una procedura lunga e costosa oltre allo slittamento dei tempi di completamento.
      Il danno cagionato va quantificato in base all'importo dell'appalto e va comprovato attraverso documenti tipo ricevute di locazione, costo di deposito di mobili, ecc. oltre agli oneri finanziari e la svalutazione monetaria. Cordiali saluti.
      rispondi al commento
      • Francesco
        Francesco Pasquale
        Venerdì 26 Maggio 2023, alle ore 12:53
        Salve Pasquale.
        La direzione lavori ha notificato tramite verbali di sopralluogo i ritardi dovuti ad errori in cantiere.
        Oggi mi ritrovo un ulteriore problema relativo ad un errore di progetto sismico e termotecnico.
        Sto subendo ritardi e danni da professionisti e tecnici, come posso avere una consulenza telefonica?
        rispondi al commento
        • Cadcasamadex
          CadCasa CadCasa Francesco
          Venerdì 26 Maggio 2023, alle ore 13:03
          Qui potrai chiedere una consulenza telefonica
          rispondi al commento
  • Vincenzo
    Vincenzo
    Martedì 7 Marzo 2023, alle ore 16:08
    Salve avrei bisogno di una consulenza.
    Ho un contratto per lavori di ristrutturazione della mia casa con una ditta edile.
    Nel contratto c'è scritto che i lavori dovevano essere ultimati entro il 31 dicembre 2022 ma purtroppo tutto questo ancora non è successo e sarà stato fatto solo il 30 per cento dei lavori fino adesso.
    Nel contratto c'è una penale di 100 euro al giorno a partire dal 1 gennaio 2023 per ritardo lavori.
    Volevo sapere se a fine lavori la ditta è tenuta a pagare questa penale
    rispondi al commento
    • Pasquale
      Pasquale Vincenzo
      Martedì 7 Marzo 2023, alle ore 17:59
      Il palese ritardo in cui versa l'impresa non sarà mai compensato dalla penale fissata nel contratto per due motivi essenziali: il primo è l'accertamento della causa del prolungamento o del fermo lavori se addebitabile esclusivamente alla ditta ed in secondo luogo la penale complessiva non può superare il 10% dell'importo appaltato (rif: codice degli appalti pubblici). Il maggior danno derivante dallo slittamento della consegna dovrà perseguirlo in sede giudiziaria promuovendo una causa civile (con esiti non del tutto scontati). Nel caso di specie, va detto che è mancata la figura del tecnico direttore dei lavori che doveva sorvegliare e motivare il ritardo accumulato o procedere alla risoluzione anticipata per gravi inadempienze dell'appaltatore. Cordiali saluti.
      rispondi al commento
      • Vincenzo
        Vincenzo Pasquale
        Martedì 7 Marzo 2023, alle ore 18:54
        Il ritardo non è dovuto per colpa mia ma soltanto per colpa della ditta che ha preso tantissimi lavori e non riesce a stare nella tempistica del contratto!
        Il contratto mi è stato fatto a settembre con scadenza a dicembre ma come detto siamo molto in ritardo anche perché loro continuano a venire un giorno si e 30 no.
        Quindi a questo punto arrivati al pagamento finale vorrei sapere se posso evitare di pagare la fattura con la restante parte e chiedere che mi venga scalata la penale.
        rispondi al commento
        • Pasquale
          Pasquale Vincenzo
          Mercoledì 8 Marzo 2023, alle ore 11:09
          Certamente, comprovata la colpa e lo stato di consistenza dei lavori, può trattare e arrivare ad una risoluzione del contratto. Le consiglio di farsi assistere da un tecnico di Sua fiducia. Cordiali saluti. 
          rispondi al commento
  • Carletta
    Carletta
    Mercoledì 25 Maggio 2022, alle ore 13:27
    Ho firmato un contratto ristrutturazione bagno il 15 novembre 2021.
    Oggi sarebbero dovuti venire per iniziare i lavori, ma non si sono presentati per problemi della squadra.
    Ora, visto che son passati i 180 giorni dalla sottoscrizione del contratto, volevo sapere se ho diritto a richiedere la recessione dal suddetto contratto e richiedere la restituzione dei miei soldi versati all'impresa.
    rispondi al commento
  • Ross
    Ross
    Sabato 26 Marzo 2022, alle ore 13:56
    I giorni festivi ,ad esempio 1 novembre, vengono contati come giorni di ritardo?
    rispondi al commento
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