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Nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia realizzati sulle parti comuni di condomini minimi, anche se il bonifico bancario è stato effettuato singolarmente dai singoli proprietari pro-quota, è possibile fruire della detrazione fiscale per la ristrutturazione al 50%, a patto però che venga richiesta l'attribuzione del codice fiscale cumulativo.
A stabilirlo è l'Agenzia delle Entrate rispondendo a un interpello con la risoluzione n. 74/E del 27.08.2015.
Il quesito posto all'attenzione dell'Agenzia delle Entrate riguarda il caso di un edificio, composto
da tre appartamenti distintamente accatastati
(di rispettiva proprietà esclusiva del soggetto istante e dei suoi due fratelli), su cui sono stati effettuati sulle parti comuni interventi edilizi
nei mesi di giugno e luglio 2014, dopo
avere richiesto le autorizzazioni previste
al competente ufficio comunale.
I pagamenti relativi agli interventi sono
stati effettuati, pro quota da ciascuno
dei proprietari, mediante bonifico bancario,
senza però richiedere il codice fiscale del condominio.
L'istante ha chiesto così all'Agenzia delle Entrate chiarimenti in merito alla possibilità di poter fruire, per le spese sostenute, della detrazione prevista per gli interventi di ristrutturazione edilizia.
L'Agenzia delle Entrate ha risposto con la risoluzione n. 74/E del 27.08.2015 ricordando che la detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio abitativo, originariamente introdotta dall'art. 1 della legge n. 449 del 1997 è stata più volte prorogata, e ora resa permanente mediante l'introduzione dell'art.16-bis nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR). La detrazione è al 36% ma fino al 31 dicembre 2015 è possibile fruire della quota aumentata al 50%.
Il suddetto articolo, al comma 1, lettera a) considera agevolabili gli interventi effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, consistenti nella:
- manutenzione ordinaria
-manutenzione straordinaria
-restauro e risanamento conservativo
-ristrutturazione edilizia.
Con specifico riferimento a siffatta tipologia di interventi, l'Agenzia ricorda che già il Ministero delle finanze (Circolare n. 57/E del 24/02/1998) aveva avuto modo di precisare che i documenti giustificativi delle spese sostenute (come le fatture) dovessero essere intestati al condominio e che, relativamente alle modalità di pagamento, il bonifico dovesse recare il codice fiscale dell'amministratore del condominio o di uno qualunque dei condomini che provvede al pagamento, nonché quello del condominio. Una disposizione che trova conferma anche ora.
In sostanza, per gli interventi realizzati sulle parti comuni di edifici residenziali, la fruizione dell'agevolazione fiscale è subordinata alla circostanza che sia il condominio a essere intestatario delle fatture e che l'amministratore o uno dei condòmini esegua tutti gli adempimenti previsti dalla normativa, compreso quello della richiesta del codice fiscale.
Nel caso prospettato all'Agenzia, l'istante ha effettuato il pagamento degli interventi edilizi riguardanti le parti comuni mediante bonifico bancario dal proprio conto corrente, indicando il proprio codice fiscale e non quello del condominio.
In relazione al bonifico con cui pagare le spese di ristrutturazione, si ricorda che le banche e le Poste Italiane SPA operano una ritenuta, ai sensi del DL. n. 78 del 2010, dell'8 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2015, a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta.
I condominii in qualità di sostituti di imposta sono tenuti a operare, tra l'altro, le ritenute sui corrispettivi dovuti per prestazioni di lavoro autonomo e relative a contratti d'appalto di opere o servizi. Tuttavia, al fine di evitare che le imprese e i professionisti che effettuano prestazioni di servizi o cessioni di beni per interventi di recupero del patrimonio edilizio o di riqualificazione energetica degli edifici subiscano più volte il prelievo alla fonte sullo stesso corrispettivo, l'Agenzia ha chiarito che dovrà essere applicata la sola ritenuta prevista dal decreto legge n. 78 del 2010, quella all'8 per cento.
Nella risoluzione in oggetto l'Agenzia sottolinea che per accedere alla detrazione al 50% è comunque necessario che, entro il termine della presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2014, siano eseguiti i seguenti adempimenti:
-presentazione della domanda di attribuzione del codice fiscale al condominio, mediante il modello AA5/6, a un Ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate
-versamento da parte del condominio, con indicazione del codice fiscale attribuito, della sanzione prevista per l'omessa richiesta del codice fiscale (art. 13, comma 1, lett. a), del DPR n. 605 del 1973), nella misura minima di euro 103,29, mediante il modello F24, utilizzando il codice tributo 8912
-invio da parte del condominio di una comunicazione in carta libera all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente in relazione all'ubicazione del condominio
In questa ultima comunicazione è necessario specificare distintamente per ciascun condomino:
-le generalità e il codice fiscale
-i dati catastali delle rispettive unità immobiliari
- i dati dei bonifici dei pagamenti effettuati per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio
-la richiesta di considerare il condominio quale soggetto che ha effettuato gli interventi
-le fatture emesse dalle ditte nei confronti dei singoli condòmini, da intendersi riferite al condominio.
Ciascun condomino, nel presupposto che la ripartizione delle spese corrisponda ai millesimi di proprietà o ai diversi criteri applicabili ai sensi del codice civile per la suddivisione delle spese, potrà inserire le spese sostenute nel periodo d'imposta 2014 alternativamente:
- nel modello UNICO PF 2015 da presentare entro il 30 settembre 2015 (in particolare nei righi da RP41 a RP47, nella colonna 3 codice fiscale, dovrà essere inserito il codice fiscale del condominio e nei righi RP51 o RP52 dovrà essere barrata la casella 2 condominio)
- nel modello 730/2015 integrativo da presentare entro il 26 ottobre 2015, se si è già presentato il modello 730/2015 (nei righi da E41 a E44, nella colonna 3 codice fiscale dovrà essere inserito il codice fiscale del condominio e nei righi E51 o E52 dovrà essere barrata la casella 2 condominio).
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