In occasione della ristrutturazione di un appartamento spesso vengono apportare delle modifiche alle strutture murarie o agli infissi della stessa deturpando il decoro del condominio.
Molto spesso accade che in occasione della ristrutturazione dell'unità immobiliare di proprietà esclusiva, gli interessati intendano apportare delle modifiche alle strutture murarie o agli infissi della stessa.
Finché tali trasformazioni non sono visibili dall'esterno dell'appartamento l'unico limite è rappresentato dal divieto di recar danno alle parti comuni.
Sul punto è chiarissimo l'art. 1122 c.c. a mente del quale:
Ciascun condomino, nel piano o porzione di piano di sua proprietà, non può eseguire opere che rechino danno alle parti comuni dell'edificio.
Per fare un esempio: non è possibile pensare di eliminare una porta d'un muro portante per allargare l'ingresso ad una delle stanze dell'abitazione se ciò dovesse comportare un pericolo per la stabilità dell'edificio.
Che cosa accade, invece, qualora gli interventi manutentivi siano suscettibili d'alterare il decoro dell'edificio?
Al riguardo si pensi ad un condomino che decida di trasformare la finestra che affaccia sul balcone in porta finestra o ancora che decida d'allargare una finestra o di realizzarne una ex novo.
Al di là delle questioni afferenti le necessarie autorizzazioni amministrative, è lecito tutto ciò?
La risposta è positiva purché l'intervento non alteri il decoro dell'edificio.
Va ricordato, infatti, che secondo la Suprema Corte di Cassazione, non v'è dubbio che il concetto di danno, cui la norma fa riferimento, non va limitato esclusivamente al danno materiale, inteso come modificazione della conformazione esterna o della intrinseca natura della cosa comune, ma esteso anche al danno conseguente alle opere che elidono o riducono apprezzabilmente le utilità ritraibili della cosa comune, anche se di ordine edonistico od estetico (v. Cass. 27.4.1989, n. 1947), per cui ricadono nel divieto tutte quelle modifiche che costituiscono un peggioramento del decoro architettonico del fabbricato.
Decoro da correlarsi non soltanto all'estetica data dall'insieme delle linee e delle strutture che connotano il fabbricato stesso e gli imprimono una determinata armonia, ma anche all'aspetto di singoli elementi o di singole parti dell'edificio che abbiano una sostanziale e formale autonomia o siano comunque suscettibili per sé di considerazione autonoma (v. Cass. 24.3. 2004, n. 5899).
(Cass. 19 gennaio 2005, n. 1076).
In sostanza ogni condomino, che intenda operare degli interventi simili a quelli sopradescritti, farà meglio a premunirsi del consenso di tutti gli altri partecipanti al condominio utile per evitare contestazioni e, magari, contenziosi finalizzati ad ottenere la sua condanna e la remissione in pristino dello stato dei luoghi per alterazione del decoro dell'edificio.