Risarcimento del danno per spossessamento dell'ex casa coniugale

Se l'ex coniuge non reintegra l'altro nel possesso dell'immobile precedentemente destinato a casa coniugale, può essere condannato al risarcimento del danno.
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Matrimonio e casa coniugale


Come noto, uno degli elementi che caratterizzano la vita matrimoniale è la coabitazione; anzi si tratta di un vero e proprio obbligo (v. art. 143 c.c.).

Separazione, divorzio e privazione illegittima casa coniugale

Tra le scelte che i due coniugi compiono, vi è quella della residenza della famiglia, che deve essere compiuta secondo le esigenze di entrambi e della famiglia stessa (v. art. 144 c.c.).

L'allontanamento senza giusta causa dalla casa coniugale e il rifiuto di tornarvi è considerato come una causa di sospensione degli obblighi di assistenza morale e materiale; l'allontanamento può anche essere considerato come causa di addebito della separazione (v. ad es. Cass. n. 2059/2012); mentre la domanda di separazione, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio legittima l'allontanamento dalla casa medesima (v. art. 146 c.c.); anzi, la separazione coniugale è prevista dal codice proprio quando non è più tollerabile la prosecuzione della convivenza.

Questi cenni per dare un'idea di quanto sia importanze la casa coniugale nella disciplina del matrimonio.


Casa coniugale, separazione e divorzio


Nel caso in cui la coppia scoppia, come si suol dire, la coabitazione viene quindi meno.

Sappiamo infatti che, sin dai primi provvedimenti del procedimento di separazione, può essere disposto che i due vivano separatamente; eventualmente si dispone altresì a chi dei due deve essere assegnata la casa.

Allontanamento residenza coniugale

L'assegnazione del bene è prioritariamente disposta nell'interesse dei figli (in tal senso va l'orientamento prevalente) e dunque a favore del genitore con cui i figli vivranno.

Questo per garantire ai figli una certa continuità rispetto alla fase di vita precedente in cui la famiglia era unita.

Quando però l'assegnazione non viene disposta, il bene, se di proprietà di entrambi secondo le norme sul regime matrimoniale, rientra nei beni comuni.

Se dunque non viene fatta l'assegnazione ad uno dei due, e se il bene non sia di proprietà esclusiva di uno dei due, entrambi devono poterlo utilizzare; perlomeno, fino a che non decidano cosa farne: se ad es. concordino di venderlo, affittarlo etc.

Come detto, la legge prevede che in determinate condizioni, in caso di separazione e divorzio la casa coniugale può essere assegnata ad uno dei due (ex) coniugi.


Assegnazione casa coniugale


Come detto, dunque, la legge prevede che in determinate condizioni, in caso di separazione e divorzio la casa coniugale può essere assegnata ad uno dei due (ex) coniugi.

In quali condizioni l'assegnazione può essere disposta?

Dispone l'art. 337-sexies c.c. che:

Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli. Dell'assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l'eventuale titolo di proprietà. Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio art. 337-sexies c.c.


In caso di divorzio, l'art. 6, co.6, L. n. 898/1970 (nota anche come la legge sul divorzio) dispone che

L'abitazione nella casa familiare spetta di preferenza al genitore cui vengono affidati i figli o con il quale i figli convivono oltre la maggiore età. In ogni caso ai fini dell'assegnazione il giudice dovrà valutare le condizioni economiche dei coniugi e le ragioni della decisione e favorire il coniuge più debole art. 6, co.6 L. n. 898/1970.


Tale provvedimento (insieme agli altri) può essere assunto sin dalla separazione e può essere modificato nel tempo in caso di mutamento delle condizioni sia dalla sentenza di divorzio che da altri provvedimenti (provvedimenti precedenti o successivi alla separazione, ex art. 708 e 710 c.p.c., o alla sentenza di divorzio, ex art. 9, L. n. 898/1970).

Non si tratta però di provvedimenti senza limiti di tempo o di applicazione.

Inoltre, entrambi i componenti della (ex) coppia sono tenuti a comportarsi nel rispetto dei provvedimenti giudiziali o degli accordi di separazione e comunque nel rispetto della legge.

Assegnazione casa familiare

Se, quindi, vengono meno i presupposti che hanno dato luogo ad un sacrificio a carico di uno dei due, tale sacrificio deve cessare; o, se il sacrificio richiesto all'altro è un sacrificio non sorretto da ragioni giuridiche, diviene illecito il comportamento che lo provoca o ne impedisce la cessazione.

Dunque, se vengono meno i presupposti della coabitazione o dell'assegnazione della casa coniugale o, pur permanendo questi ultimi, sia comunque possibile consentire all'altro l'utilizzo del bene, non si può impedire all'altro di utilizzarlo, appunto, configurandosi altrimenti in capo all'occupante un illecito civile che comporta il risarcimento danni.

Spesso la questione non è così semplice: va infatti sempre analizzato il caso concreto.


Mancata reintegrazione nel possesso casa coniugale e danno


Ci occupiamo qui di una decisione relativa alla mancata reintegrazione nel possesso dell'immobile ed alla conseguente condanna al risarcimento del danno; in particolare, si tratta dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 31353 del 2018.

Non è specificato nel caso in commento se la donna è condannata alla reintegrazione del possesso in seguito ad assegnazione della casa coniugale oppure no.

L'ordinanza in parola, come anticipato, ha statuito la condanna al risarcimento del danno in capo ad una donna che aveva privato il marito del possesso dell'abitazione destinata in precedenza a casa coniugale.

Tecnicamente, si dice che non l'aveva reintegrato nel possesso.

La donna era stata dunque condannata a reintegrare nel possesso l'ex coniuge nonché a risarcirgli il danno prodotto, danno da quantificare in separata sede. In tale separata sede, però, la richiesta di quantificazione era stata prima rigettata (in primo grado), ma poi accolta (in secondo); indi si arrivava davanti alla Corte di Cassazione.


Spossessamento della casa coniugale e prova del danno


Quale danno può ipotizzarsi in caso di spossessamento della casa coniugale? È necessaria la prova del danno stesso? Secondo quali criteri si quantifica il danno?

La ricorrente, nell'impugnare la sentenza di condanna emessa in appello, contesta che non vi è prova del danno subìto dall'ex marito a causa della mancata reintegrazione.

La Corte replica affermando il principio secondo cui, ove sia accertata in via definitiva (cioè con sentenza passata in giudicato) l'illegittima privazione del possesso, detta limitazione si traduce in un danno di tipo patrimoniale, che perdura fino a che non sia ripristinata la situazione precedente allo spossessamento.

Conseguentemente, prosegue la Corte, il giudice, nell'obiettiva difficoltà di individuare una quantificazione del danno medesimo, può ricorrere al criterio della valutazione in via equitativa, prevista dall'art. 1226 c.c., secondo cui se non può essere fornita la prova del preciso importo del danno, questo è liquidato dal giudice con valutazione di tipo equitativo.

A tale fine, poi, può essere adottato eventualmente il parametro correlato ad una percentuale del valore reddituale dell'immobile della cui fruibilità il titolare del diritto sua stato provato temporaneamente.

Nella specie, afferma la Corte nell'ordinanza che la Corte d'appello ha correttamente applicato i principi suesposti facendo derivare la prova del danno dallo spossessamento e dalla conseguente indisponibilità da parte dell'uomo, il quale aveva dato prova dell'assiduo utilizzo fattone per lavoro in precedenza e, al contempo, della messa in locazione da parte della donna della porzione di immobile che avrebbe dovuto rimettere nel possesso dell'ex.

Inoltre, la prova del danno era stata ricavata dall'idoneità dell'immobile all'uso abitativo e dalla sua posizione geografica. La quantificazione del danno era poi stata effettuata sulla base del valore locativo dell'immobile.

In conclusione, secondo l'ordinanza in commento, la Corte d'appello ha indicato gli elementi di prova in base ai quali si era accertato il danno subito dall'ex marito a causa dell'illegittimo spossessamento dell'immobile.


Spossessamento casa coniugale, alcuni casi giurisprudenziali


A titolo esemplificativo, ricordiamo qui altri casi giurisprudenziali.

In un altro caso, deciso questa volta dal giudice di merito (Tribunale di Verona, sent. n. 7560/2015) dove si condannava per illegittimo spossessamento il marito, esclusivo proprietario dell'immobile, il quale durante un periodo di vacanza della ex moglie che non aveva liberato l'abitazione dei propri effetti personali, aveva sostituito le chiavi di casa sostenendo di avere perso le vecchie, senza poi permettere a lei di rientrare in casa; il tutto, dopo una separazione giudiziale dove nulla si era disposto circa la casa coniugale (la coppia era senza figli).

A posizioni inverse, in un altro caso, sempre deciso dal giudice di merito, veniva riconosciuta la legittimazione a esperire l'azione di spoglio del possesso al coniuge, unico titolare dell'immobile non liberato dall'altro (Tribunale di Trani 23.03.2008).

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Risarcimento danni per privazione illegittima casa coniugale
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