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Può succedere che in seguito alla morte di un parente si venga chiamati a succedere.
Non sempre è conveniente acquisire la qualità di erede della persona deceduta, soprattutto se nell'asseereditario vi sono molti debiti.
Il primo passo da compiere è cercare di conoscere a fondo la condizione economica e patrimoniale del de cuius, al fine di evitare situazioni che potrebbero compromettere il proprio patrimonio personale.
Con la morte di una persona si ereditano oltre le sue ricchezze, come i beni in proprietà, anche le posizioni debitorie. Il patrimonio acquisito per successione entrerà a far parte del patrimonio originario dell'erede, con l'effetto che i creditori del defunto potranno agire nei confronti del successore e aggredire i suoi beni personali (la casa, il conto corrente), al fine di soddisfare le proprie pretese. Non c'è infatti alcun obbligo di pignorare prima i beni ricevuti in eredità e dopo quelli personali.
Ne consegue che chi accetta un'eredità rischia parecchio quando la persona deceduta è inadempiente su molti fronti o ha delle controversie in corso.
In conclusione, quando i debiti sono superiori ai crediti, si può decidere di rinunciare all'eredità.
In taluni casi non acquisire la qualità di erede consente di evitare spiacevoli inconvenienti.
Per comprendere l'importanza di un tema così delicato è bene avere chiaro le principali regole che disciplinano la materia. La prima è che l'erede può essere chiamato a rispondere dei debiti ereditari con i suoi beni personali, anche per somme superiori a quanto ereditato.
Si pensi agli eredi di un libero professionista che potrebbe ricevere una richiesta di risarcimento per una prestazione commessa quando era ancora in vita. La pretesa di risarcimento del danno cadrà sugli eredi che potrebbero trovarsi a dover sborsare cifre considerevoli di denaro.
Prima di entrare nel merito della questione che qui ci interessa, facciamo un passo indietro, evidenziando che alla morte della persona alcuni diritti e alcune obbligazioni si estinguono; altri diritti e altre obbligazioni invece si trasmettono ai suoi successori.
Si estinguono i diritti e gli obblighi non patrimoniali come ad esempio i diritti e gli obblighi familiari, strettamente connessi alla condizione e al ruolo occupati dall'individuo nell'ambito della famiglia.
Si estinguono inoltre i diritti della personalità, anch'essi strettamente inerenti al suo titolare.
I diritti patrimoniali del defunto come la proprietà o altri diritti reali su un bene si trasmettono ai suoi successori. Lo stesso dicasi per i diritti di credito. Anche le situazioni passive si trasmettono, con l'effetto che il patrimonio del successore sarà gravato anche dalle obbligazioni del defunto, ossia i suoi debiti. Sono esclusi soltanto i crediti e i debiti che abbiano carattere strettamente personale.
Per quanto concerne i contratti in corso di esecuzione alla morte del defunto: se muore il compratore prima dell'esecuzione della compravendita, il suo successore avrà diritto alla consegna della cosa venduta e sarà tenuto al pagamento del prezzo pattuito. Se muore il mutuatario, il contratto di mutuo prosegue nei confronti del suo successore, che dovrà restiruire la somma ricevuta in prestito all'originario contraente.
L'insieme dei rapporti giuridici (proprietà, diritti reali, contratti, garanzie reali, debiti o crediti) che alla morte della persona si trasmettono ai suoi successori si chiama patrimonio o asse ereditario. La persona della cui eredità si tratta viene definita de cuius. La persona che acquista l'eredità prende il nome di erede e si parla di coeredi se gli eredi sono più di uno.
La successione si apre al momento della morte. È questo il momento nel quale il patrimonio del defunto perde il suo titolare e si stabilisce chi ha il diritto di succedere.
È adesso che si eseguono le formalità come l'accettazione dell'eredità o la rinuncia alla stessa.
Gli eredi hanno un termine di 10 anni per accettare l'eredità. Il termine decorre dall'apertura della successione. Una volta avvenuta essa produce i suoi effetti retroattivamente, cioè a far data dall'apertura della successione, anche se essa si attua dopo molto tempo.
Da tener presente, tuttavia, che nonostante il lungo termine, qualcuno può avere interesse affinché venga fissato un termine più breve dall'Autorità Giudiziaria.
Per quanto concerne le modalità, specifichiamo che l'accettazione può essere effettuata mediante atto ricevuto da notaio o dal cancelliere del tribunale. Altra alternativa è che si tratti di accettazione tacita. Si ha accettazione tacita quando il chiamato all'eredità entro il termine decennale previsto per accettare, ha assunto un comportamento ritenuto dalla legge incompatibile con la volontà di non accettare.
Infine, dobbiamo anche precisare che l'accettazione può essere pura e semplice, oppure, come vedremo più avanti, con beneficio di inventario.
Per quanto riguarda requisiti e formalità relativi alla rinuncia eredità occorre evidenziare che mentre l'accettazione può essere o tacita o formale, una valida rinuncia non può mai essere tacita.
Essa, infatti, può essere effettuata sempre e solo con un atto pubblico, ossia ricevuto da un qualunque notaio oppure dal cancelliere del Tribunale del circondario in cui è avvenuta l'apertura della successione.
La dichiarazione viene inserita nel Registro delle successioni conservato dal Tribunale.
La rinuncia all'eredità è dunque un atto formale con il quale si dichiara di non voler accettare per qualsiasi motivo il patrimonio lasciato dal defunto. La rinuncia deve essere gratuita ed effettuata per libera scelta; ad essa non possono essere apposti termini o condizioni e non deve prevedere alcuna limitazione.
Nel caso non vengano rispettati tali requisiti la rinucia deve ritenersi nulla e non produce alcun effetto.
La rinuncia all'eredità è altresì nulla nel caso in cui:
Tali fattispecie non solo rendono nulla la rinuncia ma determinano l'effetto opposto: per la legge, chi rinuncia dietro corrispettivo o in favore soltanto di alcuni eredi, viene considerato un soggetto che di fatto ha accettato l'eredità.
A seguito della rinuncia il chiamato all'eredità resterà completamente estraneo alla successione sia testamentaria che legittima con l'effetto che nessun creditore potrà rivolgersi a lui e aggredire il suo patrimonio per i debiti del de cuius.
Chi intende rinunciare all'eredità ha un termine di 3 mesi dalla morte del de cuius se era già in possesso dei beni; di 10 anni se non vi era il possesso.
Vi sono tuttavia due eccezioni:
- qualora sia in corso una causa per l'accertamentogiudiziale dello stato di figlio (in questo caso la prescrizione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza);
- qualora, chiunque vi abbia interesse (ad esempio un creditore personale del chiamato), abbia fatto richiesta al Tribunale di fissare un termine per l'accettazione o la rinuncia dell'eredità (in tal caso il termine di prescrizione potrebbe essere abbreviato).
La rinuncia è revocabile se l'eredità nel frattempo non sia già stata acquistata da qualcuno dei soggetti chiamati. Sono ovviamente fatti salvi i diritti acquistati da terzi sopra i beni dell'eredità.
L'istituto della revoca è previsto dalla legge in quanto l'erede ha a disposizione 10 anni dall'apertura della successione per accettare l'eredità ma potrà esercitarlo solo se gli eredi, accettando, non abbiano già preso il suo posto.
Per poter effettuare la rinucia all'eredità secondo la procedura formale prevista dalla legge è necessario essere provvisti dei seguenti documenti:
Qualora la volontà di non accettare sia espressa da minorenni, è necessaria la rappresentanza dei genitori.
Per quanto concerne i costi, per rinunciare all'eredità sarà necessario sostenere le seguenti spese:
Il pagamento può essere fatto in esattoria, presso la banca o l'ufficio postale, esclusivamente il giorno dell'atto.
Una soluzione alternativa alla rinuncia all'eredità potrebbe essere quella dell'accettazione dell'eredità ma con beneficio di inventario.La scelta della rinuncia per quanto revocabile, comporta l'esclusione dai debiti del defunto ma anche dai beni e dagli altri diritti trasmissibili.
Una soluzione che costituisce una via di mezzo può essere appunto l'accettazione con beneficio di inventario, lo strumento con il quale il patrimonio del de cuius non viene confuso con quello dell'erede, che quindi si mette al riparo da eventuali pignoramenti sui beni personali.
Si diviene eredi ma se ne limitano le conseguenze a quanto ricevuto in eredità.
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