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Anche gli appartamenti interni possono usufruire del bonus barriere architettoniche, ovverosia della detrazione fiscale al 75% per l'abbattimento barriere architettoniche.
Negli ultimi anni la rimozione di barriere che non consentano il giusto godimento e soddisfacimento dei propri bisogni e interessi per soggetti con difficoltà, a esempio, motorie sono state al centro del dibattito politico, in alcuni casi a seguito dei numerosi “richiami” da parte dell'Unione Europea.
Ciò ha consentito ai vari Governi di passare ai fatti, ovverosia di emanare e di mettere in atto provvedimenti per concretizzare tali politiche e innovare al contempo il contesto immobiliare.
In tale direzione, sono state emesse importanti misure atte a garantire altrettanto importanti rinnovamenti degli immobili, fruendo altresì di un sempre gradito risparmio fiscale.
Fra queste vi è il bonus barriere architettoniche, che consente di portare in detrazione per i successivi 4 anni le spese sostenute per gli interventi di rimozione delle barriere architettoniche.
In luogo della detrazione diretta dalle imposte sui redditi, i contribuenti beneficiari del bonus possono anche, ai sensi dell'art. 121 del decreto legge n. 34 del 2020, optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito.
Preliminarmente, è utile ricordare che il bonus per la rimozione barriere architettoniche è stato prorogato fino al 2025 dalla Legge di Bilancio 2025.
Si tratta, essenzialmente, di una agevolazione fiscale, prevista per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche.
Il bonus 75 per cento è dunque un beneficio fiscale che consente di detrarre dall'imposta lorda sui redditi le spese sostenute per l'eliminazione barriere architettoniche.
È importante precisare che tale detrazione va ad aggiungersi alla detrazione già prevista – nella misura del 50% - per gli interventi di l'abbattimento ed eliminazione delle barriere architettoniche di cui all'articolo 16- bis, comma 1, lettera e), del 78 TUIR e al Superbonus di cui all'articolo 119, commi 2 e 4, del decreto Rilancio.
A differenza di quest'ultima, non è vincolata all'effettuazione degli interventi trainanti e spetta alle condizioni previste dal citato articolo 119-ter.
Il concetto di barriera architettonica, contenuto nel primo riferimento normativo, rappresentato dal DM n. 236/89 è stato nel tempo oggetto di una importante evoluzione, verso un tanto auspicato ampliamento del concetto, fino a ricomprendere sostanzialmente qualsivoglia tipologia di ostacolo materiale che riduce, limita o impedisce la libertà di movimento e, in generale, i gesti normali e pratici della vita quotidiana.
Tali limitazioni alla libera fruibilità degli spazi (pubblici e privati) per lo svolgimento della vita può essere oggetto di tale bonus e, dunque, rimosso.
Il più significativo elemento in materia di bonus 75 barriere architettoniche è rappresentato dal fatto che oggi l'eliminazione di tali ostacoli non riguarda solo l'esterno, ma anche l'interno degli edifici, poiché consente di ottenere un beneficio fiscale anche se si eseguono lavori negli appartamenti.
Individuare le barriere architettoniche in spazi esterni è spesso più semplice; all'interno può risultare più difficile.
Un esempio di barriere architettonica interno, dunque, presente in appartamento per un soggetto disabile che si sposti con supporti elettrici può essere rappresentato dalla mancanza di sistemi elettrici o computerizzati per utilizzare i serramenti o le finestre interne.
Queste e non sono solo alcune delle spese detraibili che finalmente è possibile portare in detrazione.
In linea generale, le barriere architettoniche possono avere natura e forma diversa, pertanto, non è sempre facile riuscire a individuare quali interventi possono essere detratti dalle imposte sui redditi.
Su tale dubbio è intervenuta l'Amministrazione finanziaria, con la circolare 26 giugno 2023, n. 17, con la quale è stato in primis affermato che possono ritenersi agevolabili gli interventi realizzati sulle singole unità immobiliari anche non funzionalmente indipendenti (ad esempio, interventi su un appartamento posto in condominio) nel limite massimo già previsto per le unità unifamiliari di 50.000 euro.
Il provvedimento stabilisce chiaramente che l'agevolazione spetta in caso di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, la circolare prevede come spese detraibili i costi sostenuti per gli interventi sia in spazi comuni sia in appartamenti privati per:
La circolare conclude l'elenco con un'affermazione di chiusura: in sostanza la detrazione spetta a condizione che gli interventi siano funzionali ad abbattere le barriere architettoniche ivi presenti nonché, in caso di sostituzione degli impianti, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e degli impianti sostituiti.
La circolare ricorda, inoltre, che possono fruire della detrazione le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, le società semplici, le associazioni tra professionisti e i soggetti che conseguono reddito d'impresa (persone fisiche, enti, società di persone, società di capitali) che possiedono o detengono l'immobile in base a un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese se antecedente il predetto avvio.
Trattandosi di una detrazione dall'imposta lorda, la stessa non può essere utilizzata dai soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o a imposta sostitutiva.
Di fondamentale importanza ai fini della fruibilità del bonus barriere architettoniche è la conservazione della documentazione, atteso che anche nel caso di esecuzione dell'intervento nel rispetto dei termini e delle condizioni previste, è possibile la revoca del beneficio fiscale nel caso di mancata custodia della documentazione prevista.
L'Agenzia con la citata circolare riepiloga la seguente documentazione da conservare a cura del beneficiario.
Tipologia | Documenti |
Interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti |
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