Questo sito utilizza cookie tecnici per annunci non profilati sulla tua esperienza di navigazione e cookie di terze parti per mostrarti invece annunci personalizzati in linea con le tue preferenze di navigazione. Per conoscere quali annunci di terze parti sono visibili sulle nostre pagine leggi l'informativa. Per negare il consenso dei soli cookie relativi alla profilazione clicca qui. Puoi invece acconsentire all'utilizzo dei cookie personalizzati accettando questa informativa. |
ACCETTA |
|
Ti stai separando e durante il matrimonio hai speso una somma ingente per la costruzione di una nuova casa coniugale.
Ti chiedi se potrai vantare sulla stessa un diritto di proprietà o quanto meno potrai legittimamente richiedere la restituzione della cifra spesa per la costruzione dell'immobile situato sul terreno di proprietà dell'ex coniuge.
Non è raro infatti che uno dei due coniugi sia titolare di un terreno sul quale la coppia ha deciso di costruire un immobile da destinare a casa coniugale.
Cosa succede se una volta ultimata la costruzione gli sposi decidono di separarsi?
A due domande dobbiamo dare risposta. Innanzitutto appurare a chi appartiene la casa costruita e se, eventualmente, chi ha anticipato le somme per l'edificio potrà pretenderne la restituzione.
Potremmo porci le stesse domande anche in caso di convivenza di fatto, qualora questa cessasse e l'ex convivente avesse contribuito nelle spese di costruzione della casa su terreno altrui.
Primo punto da analizzare è a chi appartiene la casa familiare che è stata eretta sul terreno di proprietà esclusiva di uno dei coniugi.
Ipotizziamo che la casa di famiglia sia stata costruita su terreno appartenente a uno solo dei coniugi e le spese di costruzione siano state, in tutto o in parte sostenute dall'altro coniuge. Per rispondere dobbiamo fare riferimento all'articolo 934 codice civile, in base al quale qualunque costruzione o opera esistente sopra il suolo appartiene al proprietario del terreno.
Si applica infatti il principio dell'accessione che non viene meno in caso di rapporto tra due coniugi in regime di comunione dei beni o di separazione dei beni.
Dunque, se la casa è costruita a spese del marito su terreno della moglie, in forza del principio di accessione, la casa sarà di proprietà della moglie proprietaria del terreno.
Dopo la separazione dei coniugi la casa familiare continuerà a essere di proprietà della moglie in quanto proprietaria esclusiva del terreno e l'ex coniuge non potrà accampare alcun diritto domandando, ad esempio, la divisione dell'immobile o imponendo la vendita dello stesso.
Il bene infatti non cade in comproprietà, anche se i coniugi erano in regime di comunione dei beni.
Dobbiamo dunque concludere, in forza del principio di accessione di cui all'articolo 934 del codice civile, che la proprietà della casa spetta unicamente al proprietario del terreno nonostante la sua costruzione sia avvenuta in costanza di matrimonio e in regime di comunione legale.
Non tutto è perduto. Chi ha contribuito alle spese in tutto o in parte può ottenere il rimborso di quanto versato. Vediamo a quali condizioni.
La giurisprudenza intervenuta sull'argomento nega in linea di principio la possibilità di un rimborso delle spese sostenute dal coniuge che non possiede il terreno, una volta avvenuta la separazione e pur avendo egli versato un contributo per la costruzione.
Si tratta infatti di somme destinate in linea di principio al soddisfacimento dei bisogni della famiglia. Si applica infatti alla fattispecie quanto previsto dall'articolo 143 codice civile in forza del quale ciascun coniuge è tenuto a soddisfare, in proporzione alle sue risorse economiche, i bisogni della famiglia.
Tale forma di contribuzione rientra tra quelli che sono i doveri che insorgono con il matrimonio. La spesa effettuata che trova ragion d'essere nel suddetto disposto legislativo non può essere oggetto di richiesta di rimborso.
Siamo in presenza di un'obbligazione naturale avente mera finalità di assistenza che come tale non può essere oggetto di restituzione.
Alla regola sopra esposta c'è tuttavia un'eccezione. Se la spesa sostenuta dal coniuge, non titolare del terreno, che non ha acquisito la proprietà della casa, risulta essere sproporzionata rispetto alle proprie capacità reddituali si aprirà la strada del diritto al rimborso.
L'ex coniuge, per poter ottenere la restituzione, dovrà fornire la prova della spesa ingente che è stata sostenuta per un fine che andava ben oltre lo scopo del soddisfacimento delle necessità familiari.
Anche in assenza di matrimonio, qualora la casa venga costruita durante la convivenza di fatto si potrà valutare, a fronte di una rottura del rapporto di coppia, la legittimità della richiesta di rimborso delle somme sostenute.
In tal caso, come vedremo meglio tra poco, ci sono i margini per esperire l'azione di arricchimento senza causa.
In caso di cessazione della relazione, il soggetto che non ha la proprietà della casa né la titolarità del terreno potrà agire in giudizio per ottenere il rimborso delle somme versate per la costruzione dell'immobile dove si è sviluppata la convivenza.
Sulla base della sentenza recente della Corte di Cassazione datata 16 febbraio 2022 n. 5086 non trovano applicazione i principi dell'accessione di cui all'articolo 936 codice civile in base al quale spetterebbe un'indennità.
La norma afferma che, in caso di opere realizzate da terzi, il proprietario del terreno potrà tenere le opere e corrispondere al terzo il valore dei materiali nonché il prezzo della manodopera oppure l'aumento del valore conseguito dal fondo.
Il terzo è un soggetto con il quale il titolare non abbia alcun legame giuridico o personale. La presenza di una relazione sentimentale tra due soggetti esclude dunque tale terzietà. La Corte di Cassazione espressamente non considera soggetto terzo il convivente di fatto.
Riconosce la Suprema Corte che l'ex convivente ha contribuito economicamente ad erigere la costruzione sul fondo a lui non appartenente. Il suo contributo è dunque andato a vantaggio del proprietario del terreno che ha altresì acquistato la proprietà della casa.
Poiché nella fattispecie non è esperibile l'azione di cui all'articolo 936 codice civile, in via sussidiaria, potrà essere esercitata l'azione di arricchimento senza causa non essendo esperibile altra azione per poter ottenere un indennizzo.
Nel caso di specie si è dunque attuato uno spostamento di natura patrimoniale non giustificato da alcun titolo che come tale deve essere rimborsato.
|
||
REGISTRATI COME UTENTE 344.864 Utenti Registrati |
Notizie che trattano Rimborso spese costruzione casa del coniuge che potrebbero interessarti
|
Destinazione d'uso del comodato e casa familiareAffittare casa - La destinazione d'uso del comodato alla casa familiare deve risultare senza dubbi fin dall'inizio dalla volontà delle parti coinvolte nel contratto di comodato. |
Ristrutturazione casa coniugale: possibile il rimborso dopo la separazione?Leggi e Normative Tecniche - Cosa succede se dopo i lavori di ristrutturazione nella casa coniugale i coniugi si separano? È previsto il rimborso dei costi sostenuti da un solo coniuge? |
A chi spetta la casa coniugale in caso di separazioneProprietà - In caso di separazione a quale dei coniugi viene assegnata la casa familiare? Vediamo le regole in base alle quale il Giudice riconosce il diritto di abitazione |
Bonus affitti fondo perduto: i Codici Tributo per la restituzioneDetrazioni e agevolazioni fiscali - L'AdE ha comunicato i Codici Tributo da indicare nell'F24 per la restituzione spontanea del bonus affitto a fondo perduto per chi lo ha percepito senza diritto. |
Cosa fare se il comodatario non va viaProprietà - Come funziona il contratto di comodato d'uso e in quali casi il comodante può legittimamente chiedere al comodatario il rilascio dell'immobile dato in prestito. |
Assegnazione casa familiare in caso di separazione: chi paga le spese?Proprietà - In caso di assegnazione della casa familiare durante il procedimento di separazione dei coniugi, a chi spetta il pagamento delle spese per l'utilizzo della casa? |
Fine del matrimonio o della convivenza, casa coniugale e IMUFisco casa - Soggetto passivo dell'IMU in caso di assegnazione della casa coniugale, è il coniuge assegnatario. Dal 2014, però, l'imposta non si applica alle case coniugali. |
Spese condominiali per la casa coniugaleRipartizione spese - Marito e moglie sono proprietari (in comunione dei beni) di un'unità immobiliare ubicata in condominio... |
Casa coniugale e separazione: chi paga TASI e TARI?Fisco casa - Chi paga TARI e TASI della casa coniugale in caso di separazione? Colui che è il proprietario o il detentore? Entrambi o nessuno? Lo vediamo in questo articolo. |
Buon pomeriggio,mi sono appena iscritto al gruppo per cercare di capirci qualcosa in più per il riscatto de sisma bonus.Chiedo scusa in anticipo se è un post doppio... |
Salve a tutti, vi scrivo per chiedere un vostro parere riguardo una questione legata all'impianto di riscaldamento a pavimento. Sto ristrutturando e ampliando casa con una parte... |
Salve siccome sono in procinto di effettuare i lavori di ristrutturazione volevo approfittare della detrazione fiscale del 50% ma ho un dubbio siccome in accordo con la ditta... |
Buongiorno a tutti,abbiamo acquistato una casa in costruzione, essendo noi una coppia inesperta cerchiamo volentieri consigli circa la sua disposizione.A noi piacciono ambienti... |
Salve,allego una piantina molto schematica di quella che è la mia proprietà, sulla destra e la proprietà del vicino sulla sinistra. Si tratta di sia case... |