Separazione: rimborso spese costruzione casa coniugale

In caso di separazione dei coniugi chi ha contribuito a costruire la casa coniugale su terreno dell'altro coniuge può ottenere il rimborso della spesa? Vediamo quando
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Costruzione su terreno del coniuge: che fare?


Ti stai separando e durante il matrimonio hai speso una somma ingente per la costruzione di una nuova casa coniugale.
Ti chiedi se potrai vantare sulla stessa un diritto di proprietà o quanto meno potrai legittimamente richiedere la restituzione della cifra spesa per la costruzione dell'immobile situato sul terreno di proprietà dell'ex coniuge.

Non è raro infatti che uno dei due coniugi sia titolare di un terreno sul quale la coppia ha deciso di costruire un immobile da destinare a casa coniugale.

Separazione coniugi
Cosa succede se una volta ultimata la costruzione gli sposi decidono di separarsi?
A due domande dobbiamo dare risposta. Innanzitutto appurare a chi appartiene la casa costruita e se, eventualmente, chi ha anticipato le somme per l'edificio potrà pretenderne la restituzione.

Potremmo porci le stesse domande anche in caso di convivenza di fatto, qualora questa cessasse e l'ex convivente avesse contribuito nelle spese di costruzione della casa su terreno altrui.


Costruire su terreno del coniuge: a chi appartiene la casa?


Primo punto da analizzare è a chi appartiene la casa familiare che è stata eretta sul terreno di proprietà esclusiva di uno dei coniugi.

Ipotizziamo che la casa di famiglia sia stata costruita su terreno appartenente a uno solo dei coniugi e le spese di costruzione siano state, in tutto o in parte sostenute dall'altro coniuge. Per rispondere dobbiamo fare riferimento all'articolo 934 codice civile, in base al quale qualunque costruzione o opera esistente sopra il suolo appartiene al proprietario del terreno.

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Si applica infatti il principio dell'accessione che non viene meno in caso di rapporto tra due coniugi in regime di comunione dei beni o di separazione dei beni.

Dunque, se la casa è costruita a spese del marito su terreno della moglie, in forza del principio di accessione, la casa sarà di proprietà della moglie proprietaria del terreno.


Cosa succede dopo la separazione dei coniugi?


Dopo la separazione dei coniugi la casa familiare continuerà a essere di proprietà della moglie in quanto proprietaria esclusiva del terreno e l'ex coniuge non potrà accampare alcun diritto domandando, ad esempio, la divisione dell'immobile o imponendo la vendita dello stesso.

Il bene infatti non cade in comproprietà, anche se i coniugi erano in regime di comunione dei beni.

Dobbiamo dunque concludere, in forza del principio di accessione di cui all'articolo 934 del codice civile, che la proprietà della casa spetta unicamente al proprietario del terreno nonostante la sua costruzione sia avvenuta in costanza di matrimonio e in regime di comunione legale.

Non tutto è perduto. Chi ha contribuito alle spese in tutto o in parte può ottenere il rimborso di quanto versato. Vediamo a quali condizioni.


Il rimborso della spesa è possibile ma non sempre


La giurisprudenza intervenuta sull'argomento nega in linea di principio la possibilità di un rimborso delle spese sostenute dal coniuge che non possiede il terreno, una volta avvenuta la separazione e pur avendo egli versato un contributo per la costruzione.

Si tratta infatti di somme destinate in linea di principio al soddisfacimento dei bisogni della famiglia. Si applica infatti alla fattispecie quanto previsto dall'articolo 143 codice civile in forza del quale ciascun coniuge è tenuto a soddisfare, in proporzione alle sue risorse economiche, i bisogni della famiglia.

Tale forma di contribuzione rientra tra quelli che sono i doveri che insorgono con il matrimonio. La spesa effettuata che trova ragion d'essere nel suddetto disposto legislativo non può essere oggetto di richiesta di rimborso.
Siamo in presenza di un'obbligazione naturale avente mera finalità di assistenza che come tale non può essere oggetto di restituzione.


Rimborso della spesa: in quale caso?


Alla regola sopra esposta c'è tuttavia un'eccezione. Se la spesa sostenuta dal coniuge, non titolare del terreno, che non ha acquisito la proprietà della casa, risulta essere sproporzionata rispetto alle proprie capacità reddituali si aprirà la strada del diritto al rimborso.

L'ex coniuge, per poter ottenere la restituzione, dovrà fornire la prova della spesa ingente che è stata sostenuta per un fine che andava ben oltre lo scopo del soddisfacimento delle necessità familiari.


Cessazione della convivenza di fatto: possibile il rimborso?


Anche in assenza di matrimonio, qualora la casa venga costruita durante la convivenza di fatto si potrà valutare, a fronte di una rottura del rapporto di coppia, la legittimità della richiesta di rimborso delle somme sostenute.

In tal caso, come vedremo meglio tra poco, ci sono i margini per esperire l'azione di arricchimento senza causa.

In caso di cessazione della relazione, il soggetto che non ha la proprietà della casa né la titolarità del terreno potrà agire in giudizio per ottenere il rimborso delle somme versate per la costruzione dell'immobile dove si è sviluppata la convivenza.

Sulla base della sentenza recente della Corte di Cassazione datata 16 febbraio 2022 n. 5086 non trovano applicazione i principi dell'accessione di cui all'articolo 936 codice civile in base al quale spetterebbe un'indennità.

La norma afferma che, in caso di opere realizzate da terzi, il proprietario del terreno potrà tenere le opere e corrispondere al terzo il valore dei materiali nonché il prezzo della manodopera oppure l'aumento del valore conseguito dal fondo.

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Il terzo è un soggetto con il quale il titolare non abbia alcun legame giuridico o personale. La presenza di una relazione sentimentale tra due soggetti esclude dunque tale terzietà. La Corte di Cassazione espressamente non considera soggetto terzo il convivente di fatto.


Azione di arricchimento senza causa


Riconosce la Suprema Corte che l'ex convivente ha contribuito economicamente ad erigere la costruzione sul fondo a lui non appartenente. Il suo contributo è dunque andato a vantaggio del proprietario del terreno che ha altresì acquistato la proprietà della casa.

Poiché nella fattispecie non è esperibile l'azione di cui all'articolo 936 codice civile, in via sussidiaria, potrà essere esercitata l'azione di arricchimento senza causa non essendo esperibile altra azione per poter ottenere un indennizzo.

Nel caso di specie si è dunque attuato uno spostamento di natura patrimoniale non giustificato da alcun titolo che come tale deve essere rimborsato.

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