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A partire dal prossimo 18 giugno 2013, ossia dalla data di entrata in vigore della legge n. 220 dell'11 dicembre 2012, la così detta riforma del condominio, molti amministratori rischiano di restare disoccupati.
Naturalmente può sembrare un'esagerazione ma lo è fino ad un certo punto.
Vediamo perché e per farlo, rispondiamo ad una domanda di un nostro lettore.
Ci viene chiesto:
Salve, vivo in un appartamento in un condominio di 5 appartamenti totali, con amministratore.
In base alle nuove regole, possiamo sciogliere il condominio e risparmiare così qualche spesa?
Alla domanda abbiamo dato la seguente risposta sintetica:
La legge di riforma del condominio, ossia la legge n. 220/2012, prevede nuove soglie per la nomina dell'amministratore.
In sostanza dal 18 giugno 2013 i condomini con meno di dieci partecipanti potranno decidere di revocare l'amministratore.
Ciò però non porta allo scioglimento del condominio ma solamente alla gestione interna.
In buona sostanza non si può parlare di scioglimento del condominio, o meglio per lo scioglimento delle compagini la legge di riforma del condominio non dice nulla di nuovo rispetto alla legislazione esistente.
Ciò che cambia sono le soglie numeriche superate le quali sarà obbligatorio nominare un amministratore. Secondo il nuovo primo comma dell'art. 1129 c.c. (quello che sarà valido a partire dal prossimo 18 giugno 2013):
Quando i condomini sono più di otto, se l'assemblea non vi provvede, la nomina di un amministratore è fatta dall'autorità giudiziaria su ricorso di uno o più condomini o dell'amministratore dimissionario.
L'attuale art. 1129, primo comma, c.c. recita:
Quando i condomini sono più di quattro, l'assemblea nomina un amministratore.
Se l'assemblea non provvede, la nomina è fatta dall'autorità giudiziaria, su ricorso di uno o più condomini.
Risultato: se oggi bastano cinque condomini per dover obbligatoriamente nominare un amministratore, dal 18 giugno ne serviranno nove.In buona sostanza a partire dalla metà di giugno, tutti i condominii con un numero di partecipanti superiore a quattro ma minore di nove (insomma quelli compresi tra 5 ed 8) non saranno più obbligati a nominare un legale rappresentante.
Ciò vuol dire che siccome l'assemblea può, in ogni tempo, provvedere alla revoca dell'amministratore, a partire dal 18 giugno tutti quei condominii con il numero di condomini testé indicato potranno indire assemblea per revocare l'amministratore in carica senza necessità di nominarne un altro.
Come dice il nostro lettore, si tratta di un'opportunità di risparmio in tempi di crisi.
Visto, però, che il risparmio è solamente economico e comunque mai superiore a cifre comprese tra 5-15 euro mensili, bisognerà valutare oltre a questo aspetto anche quello dell'effettiva utilità di una figura come quella dell'amministratore ed alle conseguenze negative di una sua mancanza.
Insomma tutti quegli amministratori che gestiscono compagini con un numero di condomini compreso tra cinque ed otto dire che rischiano di restare disoccupati non è poi una sparata così grossa.
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