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La legge di modifica della disciplina del condominio negli edifici, la così detta Riforma, che per la cronaca nel momento in cui scriviamo questo articolo non è ancora stata firmata dal Capo dello Stato, prevede delle novità in materia di videosorveglianza.
Vediamo qualiad oggi, per quello che è stato detto dal Garante per la protezione dei dati personali e per quanto scritto in alcune sentenze che si sono occupate dell'argomento, non v'è una norma di riferimento per l'ipotesi di installazione d'un impianto di videosorveglianza delle parti comuni.
Nell'ultima pronuncia nota resa sull'argomento si parlava vero e proprio vuoto normativo.
Secondo il Tribunale di Varese, infatti, tutte le coordinate giuridiche sin qui illustrate, segnalano un vero e proprio vacuum legis in questa materia, al cospetto di diritti fondamentali presidiati dalla Costituzione, come quello alla riservatezza e alla vita privata (difeso dalla Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo all'art. 8).
Ebbene, per come si è visto, il condominio è un luogo di incontri e di vite in cui i singoli condomini non possono giammai sopportare, senza il loro consenso, una ingerenza nella loro riservatezza seppur per il fine di sicurezza di chi video-riprende.
Né l'assemblea può sottoporre un condomino ad una rinuncia a spazi di riservatezza solo perché abitante del comune immobile, non avendo il condominio alcuna potestà limitativa dei diritti inviolabili della persona.
Peraltro, nell'ottica del cd. balancing costituzionale, la videoripresa di sorveglianza può ben essere sostituita da altri sistemi di protezione e tutela che non compromettono i diritti degli altri condomini, offrendo quindi un baricentro in cui i contrapposti interessi possono convivere.
(Trib. Varese ord. n. 1273/11).
Vale la pena ricordare che questa entrerà in vigore 6 mesi dopo la pubblicazione della legge sulla Gazzetta Ufficiale.
La legge recante la riforma, introdurrà nel codice civile l'art. 1122-ter che reciterà:
Le deliberazioni concernenti l'installazione sulle parti comuni dell'edificio di impianti volti a consentire la videosorveglianza su di esse sono approvate dall'assemblea con la maggioranza di cui al secondo comma dell'articolo 1136.
In sostanza quando questa norma diverrà applicabile, ogni assemblea potrà deliberare l'installazione di un impianto di videosorveglianza delle parti comuni con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'assemblea che rappresenti almeno la metà, 500 millesimi, del valore millesimale dell'edificio.
Un passo in avanti per tutti quelli che ritengono questo strumento utile a dissuadere il compimento di atti vandalici o comunque a rafforzare la sicurezza dell'edificio.
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