|
Oltre un terzo dei rifiuti prodotti in Europa sono rifiuti edili da costruzione e demolizione.
Con il recupero inerti da demolizione e il perfezionamento della gestione si rende sostenibile il settore edile con il fine di creare una vera e propria edilizia circolare.
Riutilizzo materiali da demolizione in cantiere foto di Getty Images
I rifiuti C&D sono i materiali di scarto provenienti da attività di costruzione o demolizione, prevalentemente costituiti da laterizi, murature, frammenti di conglomerati cementizi (anche armati), rivestimenti e prodotti ceramici, frammenti di sovrastrutture stradali o ferroviarie, conglomerati bituminosi fresati a freddo, intonaci, allettamenti.
Tali rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione appartengono in massima parte a una categoria merceologica specifica, classificata secondo il codice cer 170904.
Tra i principali rifiuti da demolizione normativa si annoverano le seguenti tipologie di CER:
Lo smaltimento dei rifiuti inerti avviene spostando gli stessi presso apposite discariche adatte al loro recepimento e/o a siti specializzati nel loro recupero, per essere poi riciclati come nuove materie prime.
Con l'entrata in vigore del decreto legislativo 116/2020 si è prodotta una svolta rilevante in Italia sui temi dell'economia circolare e della gestione dei rifiuti.
Una rilevante rivoluzione per il settore della gestione dei rifiuti che, diventano ora una risorsa da valorizzare, mediante il coinvolgimento della responsabilità finanziaria del produttore del bene per la ripresa dei rifiuti originati dal consumo di quel bene.
I rifiuti inerti derivanti dalle attività di costruzione e di demolizione (e gli altri di origine minerale), dovendo essere recuperati, cessano di essere qualificati come rifiuti per entrare in un nuovo ciclo produttivo per la realizzazione di altre opere di ingegneria civile.
Recupero materiali edili da demolizione
Il fine ultimo è la sostenibilità dell'intero settore edilizio: è necessario che il comparto arrivi a un completo e totale sistema di recupero dei rifiuti, chiudendo così finalmente il ciclo di vita degli edifici secondo i principi dell'economia circolare.
Strumenti digitali quali il BIM, insieme ai Criteri Ambientali Minimi degli appalti pubblici verdi (GPP), e un sistema costruttivo a secco (magari in legno), rappresentano un'ottima base per lo sviluppo dell'edilizia circolare.
Occorre però fare di più, mediante la partecipazione attiva di tutti i soggetti coinvolti.
Sta diventando sempre più comune pensare ai rifiuti da demolizione come elemento vitale di un processo economico che parte dalla loro produzione, passa attraverso l'analisi, la gestione, lo smaltimento e infine il loro riutilizzo.
Come precedentemente anticipato, la corretta gestione dei rifiuti dell'edilizia è l'elemento chiave dell'edilizia circolare perché permette di chiudere il cerchio, recuperando, riciclando, riutilizzando i materiali di scarto.
Da un lato è parte di un processo conseguente da norme e direttive, dall'altro è un modello economico pieno di opportunità.
Smaltimento rifiuti da demolizione
I rifiuti provenienti dall'attività di costruzione e demolizione sono da normativa classificati come rifiuti speciali e quindi devono seguire una serie di procedure, obblighi e processi valutativi:
Qualunque rifiuto inerte, indipendentemente dalla sua origine, ovvero dal suo codice CER, può costituire un aggregato riciclato o artificiale, se correttamente sottoposto a un processo di recupero.
Perché il settore edile sia effettivamente sostenibile, occorre che il sistema arrivi a un completo e totale sistema di recupero dei rifiuti, chiudendo il cerchio del ciclo di vita degli edifici.
Esempi di codici CER di rifiuti da demolizione recuperati e trasformati in aggregati riciclati:
Lo smaltimento, che la normativa individua come residuale nella gerarchia della gestione dei rifiuti, consiste nel trattamento e deposito definitivo di rifiuti e scarti definiti come non ulteriormente valorizzabili.
Solitamente, lo smaltimento si identifica con il deposito in discarica e la classificazione delle attività di trattamento-smaltimento dei rifiuti, che si basa sui criteri del D.Lgs.152/06.
I materiali da risulta sono ammessi in discarica esclusivamente se conseguono alla conformità dei criteri di accettabilità della corrispondente categoria di discarica.
Materiale di risulta edile
Si distingue dal precedente il deposito temporaneo, ovvero il raggruppamento dei rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto dei rifiuti in un impianto di trattamento.
E ancora, lo stoccaggio definito come l'insieme delle attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti, vale a dire, delle attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti.
L'impresa edile che produce rifiuti da C&D, secondo il D.Lgs 152/06, è obbligata a tenere un registro di carico e scarico dei rifiuti solo per i rifiuti pericolosi.
Sono esclusi dall'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico: i rifiuti non pericolosi, gli enti e le imprese obbligati o che aderiscono volontariamente al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, dalla data di effettivo utilizzo operativo di detto sistema.
Deposito temporaneo rifiuti da demolizione foto di Getty Images
Il trasporto dei rifiuti da demolizione, dal luogo di deposito presso il sito di produzione alla destinazione finale di recupero o di smaltimento, può essere effettuato direttamente dal produttore o detentore con mezzi propri (da terzi autorizzati).
Questo, deve sottostare alle disposizioni della normativa ambientale, del trasporto di merci e del codice della strada.
Ai fini di un corretto trasporto, il produttore deve preliminarmente compilare il FIR formulario dei rifiuti.
In caso di conferimento dei rifiuti a terzi, è necessario verificare che il trasportatore del rifiuto abbia l'autorizzazione prevista, oltre ad accertare una valida autorizzazione dell'impianto di destinazione riguardo alla specifica tipologia di rifiuti conferiti.
Il formulario di identificazione rifiuto è il documento utilizzato durante la fase di trasporto degli stessi.
Su tale formulario vengono indicati i soggetti coinvolti (nome e indirizzo del produttore e del detentore); origine, tipologia e quantità (peso specifico) dei rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione; l'impianto di destinazione e la tempistica di trasporto, andando a specificare la data e il percorso dell'instradamento.
Il FIR deve essere redatto in quattro copie, compilate, datate e firmate dal detentore dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore.
Una copia del formulario resta al detentore e le altre tre sono destinate al destinatario, al trasportatore e al detentore.
Queste copie del formulario devono essere conservate per cinque anni.
Il Registro di carico e scarico è dunque quel documento su cui devono essere annotate le informazioni relative all'origine, quantità, caratteristiche, destinazione e la data di carico/scarico dei rifiuti.
La vidimazione del Registro di carico e scarico deve essere effettuata dalla Camera di Commercio territorialmente competente prima del suo utilizzo e ha un costo pari a 25 euro.
|
||