Nuove norme da settembre per lo smaltimento rifiuti edili

Entrato in vigore dal 26 settembre, il nuovo Decreto sui rifiuti inerti da demolizione e costruzione chiarisce le responsabilità del produttore.
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Nuove regole per lo smaltimento dei rifiuti edili


Dal 26 settembre 2024 è entrato in vigore il Decreto dello scorso giugno, ovverosia il decreto n. 127, che sostituisce il precedente regolamento Decreto 27 settembre 2022, n. 152, con il quale, in una ottica di recupero e dei rifiuti, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica regolamenta la gestione e lo smaltimento del materiale edile inerte.

L'obiettivo del Decreto è incentivare il riutilizzo di quanto più materiale possibile, al fine di consentire il riciclo e garantire un minor rischio di contaminazione, dannosa per salute e l'ambiente, rivedendo i criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto.

Rifiuti inerti nuovo decreto - foto Getty imagesRifiuti inerti nuovo decreto - foto Getty images

Ulteriore importante novità è rappresentata dall'attribuzione di responsabilità del soggetto produttore al recupero del materiale e alla corretta classificazione di questo.

I rifiuti, a cui si riferisce il nuovo Decreto, sono sia di natura privata, prodotti ad esempio in conseguenza di lavori di ristrutturazione, eseguiti nell'ambito di una abitazione, sia a seguito di attività industriali.

Per tale motivo, è importante conoscere la disciplina contenuta in tale decreto per non incorrere a eventuali infrazioni afferenti alla gestione dei materiali di scarto da lavori.


Cosa si intende per rifiuto e come è possibile riutilizzarlo


ll rifiuto è il materiale di scarto conseguente a lavorazioni di demolizione e costruzione, che rimane tale e, pertanto, non può più essere riutilizzabile successivamente.

Come rilevato, l'obiettivo del decreto è essenzialmente consentire una migliore e più ampia riutilizzazione del rifiuto mediante l'aggregazione di agglomerati riutilizzabili.

Per comprendere la novità introdotta dal Decreto, è importante distinguere fra rifiuto e End of Waste.

Con la definizione End of Waste, coniugata in ambito unionale (direttiva 19 novembre 2008, n. 2008/98/CE), si indica, invece, un determinato materiale, che cessa di essere qualificato come rifiuto, perché soggetto a procedure di recupero, che consentano di acquisire lo status di prodotto, ed essere, conseguentemente, riutilizzabile.

In tale senso, il Decreto rivede la qualifica di End of Waste, ampliando le possibilità di recupero del rifiuto, affinché un ventaglio più ampio di materiale non sia più qualificato come tale, ma possa essere riutilizzato.


Cos'è un rifiuto inerte


I rifiuti inerti sono materiali che vengono scartati a seguito di una demolizione e costruzione e ad altri minerali, impiegati nelle lavorazioni.

Rifiuti inerti nuovo decreto - foto Getty imagesRifiuti inerti nuovo decreto - foto Getty images

Vi sono poi altre caratteristiche, che il rifiuto inerte deve avere per poter essere smaltito secondo le modalità del Decreto:

  • non devono essere soggetti ad alcuna trasformazione fisica, chimica o altro;
  • deve avere una composizione tale da disperdersi nell'ambiente o da degradarsi a contatto con agenti atmosferici;
  • non devono risultare nocivi anche se a contatto con altri materiali, tali da provocare importanti danni per la salute umana o per l'ambientale.

Il Decreto elenca una serie di rifiuti oggetto di successiva riutilizzazione, suddividendoli in due macro aree:

1) Rifiuti inerti dalle attività di costruzione e demolizione:

  • cemento;
  • mattoni;
  • mattonelle e ceramiche;
  • miscugli o scorie di cemento;
  • miscele bituminose;
  • terre e rocce da scavo;
  • pietrisco per massicciate ferroviarie;
  • rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione.

2) Altri rifiuti inerti di origine minerale:

  • scarti di ghiaia e pietrisco;
  • scarti di sabbia e argilla;
  • polveri e residui affini;
  • rifiuti prodotti dal taglio e dalla segagione della pietra;
  • residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico;
  • stampi di scarto costituiti esclusivamente da sfridi e scarti di prodotti ceramici crudi smaltati e cotti oda sfridi di laterizio cotto e argilla espansa eventualmente ricoperti con smalto crudo in concentrazione < 10% in peso;
  • scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione;
  • rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento;
  • residui di materiale di sabbiatura;
  • minerali;
  • rifiuti urbani non differenziati, limitatamente alla frazione inerte dei rifiuti abbandonati provenienti da attività di costruzione e demolizione.


Per un più esaustivo elenco dei rifiuti oggetto della nuova disciplina si rinvia alla Tabella 1 parte integrante del citato Decreto.


Smaltimento del materiale edile e responsabilità dei soggetti coinvolti nelle opere


La novità di maggiore rilievo in tema di smaltimento dei rifiuti è rappresentata dalla affermata responsabilità del produttore in ordine al recupero di tali materiali.

Il tema della gestione del materiale edile, incustodito e depositato nelle zone limitrofe delle unità immobiliari interessate, ha sempre destato difficoltà di definizione e raccordo.


Ciò soprattutto negli ultimi anni con l'introduzione di normative fiscali, che prevedono vantaggi di non poco conto, ai fini delle imposte sui redditi.

In molti casi, soprattutto in contesti condominiali, sedimentavano materiali di ogni tipo, in alcuni casi pericolosi per l'incolumità pubblica. Ne conseguivano numerosi contenziosi presso la magistratura ordinaria, che ogniqualvolta doveva individuare il soggetto responsabile al recupero. Questa attività spesso non era agevole, poiché molte volte nelle more si verificavano crisi di carattere finanziario delle ditte appaltatrici ecc.

Il Decreto individua due soggetti responsabili: il produttore del rifiuto e il produttore dell'aggregato ottenuto dal riciclo dei materiali.


Responsabilità del produttore


La gestione dei rifiuti inerti comporta diversi profili di responsabilità in capo a diversi fra cui il produttore del materiale che compone il rifiuto.

La descritta situazione di incertezza in ordine al tema dello smaltimento dei rifiuti inerti da demolizioni e ricostruzioni sembrerebbe trovare una più chiara soluzione in ordine al tema del recupero del materiale.

Il citato decreto, infatti, stabilisce che il produttore del rifiuto, ovverosia del materiale indicato nella Tabella n. 1 allegata, ha l'onere di attribuire il corretto codice dei rifiuti indicando tutte le caratteristiche intrinseche e conseguenti a un eventuale contatto con altri materiali, compilando inoltre il Formulario di Identificazione del Rifiuto.


Responsabilità del produttore del prodotto aggregato


Oltre alla responsabilità in capo al produttore del rifiuto, il decreto afferma anche la responsabilità del produttore dell'agglomerato.

Come rilevato, il rifiuto catalogato dal proprio produttore, deve essere destinato alla formazione di un aggregato da parte di un soggetto diverso, ovverosia il produttore dell'aggregato al quale il Decreto attribuisce diverse responsabilità.

Tale soggetto è tenuto invece alla compilazione di una dichiarazione di conformità, contenuta nell'Allegato 3 del Regolamento, ovviamente riferita all'agglomerato, e alla successiva trasmissione alle Autorità competenti entro sei mesi.

Gestione di rifiuti inerti e criticità


L'importanza delle novità apportate dal Decreto è di tutta evidenza sia in contesti condominiali sia in caso di lavori che riguardano unità abitative singole.

Ciò in quanto, prima dell'introduzione delle norme in materia di rifiuti inerti, frequenti erano i casi in cui, a seguito di lavori di ristrutturazione per il recupero di tali materiali, le ditte rifiutano di recuperare i rifiuti senza la specifica caratterizzazione, lasciandoli incustoditi in contesti condominiali con conseguenti problemi per l'incolumità dei condomini e aumento di costi.

Responsabilità rifiuti inerti - foto Getty imagesResponsabilità rifiuti inerti - foto Getty images

Il Decreto stabilisce che onerato a tale adempimento sia il produttore del rifiuto ovverosia, la ditta che esegue la demolizione, senza alcun aggravio per il committente dei lavori.


Controllo della gestione dei rifiuti


Altro importante aspetto di non poca rilevanza (e disaccordo) riguarda l'eventuale potere di controllo che il condominio, nella persona dell'amministratore deve assolvere in caso di lavori che producono tali rifiuti.

È importante precisare che il condominio, pur essendo il committente dei lavori, non ha il diritto di avere copia dei formulari o di altra documentazione afferente allo smaltimento dei rifiuti.

L'impresa, che effettua i lavori, non ha l'obbligo di fornire copia dei formulari al committente poiché questi non si configura come produttore e non rientra, pertanto, tra i soggetti che devono essere indicati nel formulario.

Ciò nondimeno, l'amministratore di condominio può tuttavia chiedere copia della documentazione necessaria al produttore per poter attuare una verifica della contabilità dei lavori e al contempo per avere una garanzia che la gestione dei rifiuti sia stata effettuata nel rispetto delle norme di riferimento.

In tal caso, nessuna contestazione in termini di mancata vigilanza può essere eventualmente mossa nei confronti dell'amministratore e, conseguentemente, del condominio.


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Rifiuti da costruzione e demolizione, nuovo regolamento
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  • Angelo Rullo
    Angelo Rullo
    3 giorni fa
    Non ho capito bene la differenza tra il produttore della formazione dell'aggregato e del produttore del rifiuto.
    rispondi al commento
    • Debora Mirarchi
      Debora Mirarchi Angelo Rullo
      3 giorni fa
      Ci sono due produttori: il primo del singolo rifiuto, non utilizzato, che rimarrebbe tale se non aggragato con altri rifiuti e un secondo produttore, che è responsabile dei rifiuti aggragati con altri per poter essere riutilizzati  
      rispondi al commento
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