Riclassamento catastale d'ufficio e motivazione del provvedimento

La prova degli elementi che hanno portato al riclassamento catastale per l'attribuzione di una nuova rendita deve essere fornita dall'Agenzia delle Entrate.
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Classamento catastaleIl classamento delle unità immobiliari è la risultante di una serie di operazioni volte a giungere ad un risultato: dare all'unità immobiliare una collocazione in un sistema classificativo a fini fiscali.

Il catasto, infatti, ha la precipua funzione di catalogare immobili e terreni ai fini della esazione tributaria.

Grazie alle operazioni di classamento si attribuisce al bene immobile una rendita che serve per calcolare una serie d'imposte: su tutte si pensi all'IMU.

Insomma affermare che l'unità immobiliare di Tizio appartiene alla categoria A/2 classe 3 piuttosto che alla classe 4 significa, in termini pratici, dare a quel bene un maggior valore ai fini fiscali.



Modalità di classamento degli immobili


Quella del classamento è operazione che può essere svolta con la partecipazione del proprietario dell'unità immobiliare oppure d'ufficio.

Nel primo caso, attraverso la così detta procedura DOCFA, gli interessati sottopongo al catasto la propria ipotesi di classamento e quindi di rendita che l'amministrazione finanziaria può accettare o modificare; in tale ultimo caso sono fatti salvi, ovviamente, i ricorsi per contestazione da parte dell'interessato.

Il classamento o il riclassamento, poi, possono essere disposti d'ufficio dall'amministrazione finanziaria.


RiclassamentoMolte sono le norme che si sono succedute nel tempo e che hanno avuto come precipuo scopo quello di consentire l'aggiornamento delle valutazioni catastali (molto spesso non più corrispondenti al reale valore dell'immobile) oppure l'inserimento ex novo di tante unità immobiliari fino ad allora completamente sconosciute all'amministrazione finanziaria.

La differenza tra le due procedure non riguarda solamente l'impulso ma anche la forma degli atti e dei provvedimenti ad esse sottese.

Detta diversamente: nel caso di classamento o riclassamento cui s'è giunti con procedimento d'ufficio (e non con DOCFA) l'avviso di classamento dev'essere sempre motivato e non solo: nel caso di contestazione giudiziale (ergo con ricorso alla Commissione tributaria), spetta all'Agenzia delle Entrate (che dal 1 dicembre 2012 ha inglobato l'Agenzia del territorio) dimostrare la bontà del proprio provvedimento.

A dirlo, anzi a ribadirlo per l'ennesima volta, è stata la Suprema Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 15495 dello scorso 20 giugno.


Riclassamento d'ufficio e motivazione del provvedimento


Nell'articolato testo del provvedimento degli ermellini, si legge che in tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale abbia luogo a seguito della procedura disciplinata dall'art. 2 del d.l. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito in legge 24 marzo 1993, n. 75, e del d.m. 19 aprile 1994, n. 701 (cd. procedura DOCFA) ed in base ad una stima diretta eseguita dall'Ufficio (come accade per gl'immobili classificati nel gruppo catastale D), tale stima, che integra il presupposto ed il fondamento motivazionale dell'avviso di classamento (esprimendo un giudizio sul valore economico dei beni classati di natura eminentemente tecnica, in relazione al quale la presenza e l'adeguatezza della motivazione rilevano ai fini non già della legittimità, ma dell'attendibilità concreta del cennato giudizio, e, in sede contenziosa, della verifica della bontà delle ragioni oggetto della pretesa), costituisce un atto conosciuto e comunque prontamente e facilmente conoscibile per il contribuente, in quanto posto in essere nell'ambito di un procedimento a struttura fortemente partecipativa..... (Sez. 5, Sentenza n. 16824 del 21/07/2006; più di recente, in termini analoghi, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 5404 del 04/04/2012) (Cass. 20 giugno 2013 n. 15495).


Insomma se s'arriva a classare o riclassare tramite DOCFA è evidente che la motivazione di quelle attività è presupposta dalla stessa procedura attivata dal contribuente. Come dire: l'amministrazione, in questi casi, non deve spendere molte parole.

La situazione, però, è differente nel caso di classamento e/o riclassamento d'ufficio.


Il principio di diritto dianzi richiamato – proseguono da piazza Cavournon può trovare contraddizione nella recente giurisprudenza di questa Corte (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 9629 del 13/06/2012; Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 19820 del 13/11/2012) che fa precipuo riferimento alla procedura di riclassamento delle unità immobiliari a destinazione ordinaria (attivata per le specifiche ipotesi contemplate dai commi 335 e 336 della legge n.311 del 2004 ovvero dal comma 58 dell'art.3 della L. n. 662 del 1996, art. 3), nelle quali pronunce è stata appunto messa in risalto la specificità del procedimento volto ad attribuire un nuovo classamento per un immobile che ne sia già provvisto e per il quale si prospetti una sopravvenuta inadeguatezza, procedimento caratterizzato dall'impulso eminentemente officioso e connotato da peculiari presupposti e dettagliate procedure (differenziati per ciascuna delle varie causali tipiche normativamente previste) di cui non è possibile che non sia dato esplicito conto nel provvedimento terminale della procedura, onde consentire alla parte contribuente (che non vi ha preso parte attiva) di conoscere i presupposti del riclassamento, di valutare l'opportunità di fare o meno acquiescenza al provvedimento e di approntare le proprie difese con piena cognizione di causa, nonché per impedire all'Amministrazione, nel quadro di un rapporto di leale collaborazione, di addurre in un eventuale successivo contenzioso ragioni diverse rispetto a quelle enunciate.


Riclassamento catastaleE d'altronde, i necessari distinguo che precedono costituiscono il precipitato applicativo del generale principio secondo cui l'obbligo di motivazione degli atti tributari si atteggia diversamente a seconda della natura e della funzione che gli stessi hanno in base alle norme loro proprie: giacché, mentre in alcuni atti la funzione di prelievo fiscale viene esercitata in forme estremamente semplici e contratte, talvolta risolvendosi nella mera imposizione di una determinata disciplina, altri atti costituiscono, invece, l'espressione di una funzione di prelievo fiscale, articolata e complessa, per cui assumono una veste formale ed un contenuto specificamente regolato dalla legge (si veda, a tale proposito, Sez. 5, Sentenza n. 27758 del 16/12/2005) (Cass. 20 giugno 2013 n. 15495).


In questo contesto, affermano gli ermellini, non solo l'avviso di classamento dev'essere adeguatamente motivato ma nel corso del giudizio l'amministrazione finanziaria deve dare prova dell'esistenza dei presupposti che l'hanno portata ad agire in quel modo.

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