Richiesta di convocazione di un'assemblea straordinaria

È possibile distinguere due diverse tipologie di assemblea condominiale: assemblea ordinaria annuale e assemblea straordinaria. Come richiederne la convocazione?
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Richiesta di convocazione di un'assemblea straordinariaÈ possibile distinguere due diverse tipologie di assemblea condominiale:

a) l'assemblea ordinaria annuale (art. 1135 c.c.);
b) l'assemblea straordinaria (art. 66 disp. att. c.c.).

La prima, che deve essere convocata al termine di ogni anno di gestione per l'approvazione dei conti consuntivo e preventivo, è indetta esclusivamente dall'amministratore di condominio.


In questi casi i condomini hanno un mero potere d'impulso che si sostanzia nella possibilità di sollecitare l'amministratore.Il diniego di convocazione dell'assemblea ordinaria può comportare una richiesta di revoca dell'amministratore per fondati sospetti di gravi irregolarità nella gestione del condominio ma non può sortire l'effetto, che come si dirà oltre è valevole per l'assemblea straordinaria, di permettere l'autoconvocazione.


D'altra parte ciò non è privo di logica.
Se l'assemblea ordinaria è finalizzata precipuamente all'approvazione dei conti annuali, che senso avrebbe per i condomini autoconvocarsi se poi l'amministratore non rende quei conti?Diversa è la situazione per l'assemblea straordinaria.

Questa ai sensi dell'art. 66, primo comma, disp. att. c.c. può essere convocata dall'amministratore quando questi lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta da almeno due condomini che rappresentino un sesto del valore dell'edificio.
La richiesta ufficiale dei condomini non resta priva di effetti.In questi casi, infatti, come recita l'inciso finale del succitato primo comma dell'art. 66 disp. att. c.c. decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, i detti condomini possono provvedere direttamente alla convocazione.
Assemblea di condominio
È quella che, prima, abbiamo chiamato autoconvocazione; si tratta di una facoltà rimessa all'iniziativa dei condomini (nel numero individuato e specificato prima) e subordinata all'inadempimento dell'amministratore.

Al riguardo è utile, per chiarire sgombrare il campo da ogni dubbio, precisare alcune questioni:

a) in primis se il regolamento non dice nulla la richiesta di convocazione può essere fatta anche oralmente.Intuibili esigenze di certezza, però, consigliano l'utilizzo della forma scritta della quale rimanga prova della ricezione;

b) in secondo luogo va detto che l'amministratore ha l'obbligo di attivarsi entro dieci giorni convocando l'assemblea ma non è necessario che l'assemblea si svolga entro dieci giorni.


Per fare un esempio concreto:

i condomini Tizio, Caio e Sempronio, che rappresentano più di un sesto del valore millesimale dell'edificio chiedono, in data 1 giugno e con raccomandata consegnata a mano, all'amministratore Sempronio di convocare un'assemblea per discutere su alcuni argomenti da loro stessi indicati.
L'amministratore il 5 giugno fa partire gli avvisi di convocazione dell'assemblea, che ha indetto per il 22 giugno.In questi casi il mandatario dei condomini dovrà considerarsi adempiente in quanto ha risposto alla richiesta ufficiale dei condomini nel tempo prescritto dalla legge.
Quanto all'ordine del giorno dell'assemblea straordinaria richiesta dai condomini è evidente che tranne per il caso di argomenti palesemente illegali o per i quali l'assemblea non ha competenza, l'amministratore sia tenuto a conformarsi alle richieste avanzate dai comproprietari.

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  • Keylight
    Keylight
    Mercoledì 18 Luglio 2018, alle ore 16:14
    Nel mio palazzo privo di ascensore si è deliberato all'assemblea di procedere alla sua installazione.
    Successivamente l'Amministratore ha indetto una assemblea straordinaria perché è stato cambiato dalla società costruttrice il modello dell'ascensore senza che questi comporti un cambiamento di prezzo.
    La mia domanda è a questa, all'assemblea devono intervenire tutti i condomini o solo quelli che avevano deliberato i lavori decidendo di sopportarne i costi?
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  • Nicola
    Nicola
    Giovedì 6 Aprile 2017, alle ore 18:25
    Vorrei un aiuto in un consiglio valido legale. Non ho pagato per un periodo le spese condominiali perché non potevo, poi ho iniziato con dei pagamenti prima anche con un importo circa 3.000. Ho inviato all'assemblea condominiale la mia proposta di effettuare dei versamenti mensili. La proposta è stata accettata a maggioranza. Successivamente dopo circa 1 mese i condomini contrari hanno chiesta una seconda assemblea straordinaria dove hanno votato a maggioranza risicata (2 partecipanti si sono presentati con varie deleghe) il pignoramento dell'appartamento (unica casa in cui vivo). Premetto ci saranno tra spese e interessi su i 2000 euro ancora e io sono pensionato con moglie a carico e 2 figlie minorenni. Cosa si può fare? 
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  • Cristinaqueirolo
    Cristinaqueirolo
    Mercoledì 20 Gennaio 2016, alle ore 17:35
    Scusate, risponde ancora l'avv. Gallucci ai quesiti proposti sul condominio . I suoi articoli erano veramente ben fatti e con tutti i riferimenti legislativi, ma nei condomini a volte si presentano casi così particolari che richiedono ulteriori informazioni specifiche.
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  • Lianata
    Lianata
    Martedì 9 Dicembre 2014, alle ore 22:50
    Il 13-11-2014 abbiamo chiesto l'annullamento dell'assemblea STRAORDINARIA poiché viziava nell'ordine del giorno.Non è avvenuta la deliberazione, ma ad oggi l'amm non ha fatto avere nè verbale e non ha convocato nessuna assemblea ordinaria come da noi richiesto lo stesso giorno dell'annullamento.Chiedendo una nuova assemblea straordinaria per revoca, questa può avere un costo?Posto che questa avviene nello studio dell'amm che non è nel ns. cond
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  • ANgelo
    ANgelo
    Martedì 8 Maggio 2012, alle ore 20:30
    L'AMMINISTARTORE PUO SPOSTARE UN ARGOMENTO(CONTROVERSIA CON VICINATO PER DISTANZE)TRATTATO SEMPRE IN ASSEMBLEA STRAORDINARIA ,IN ASSEMBLEA ORDINARIA.CAMBIA IL VALORE DEL VOTO DEL SINGOLO CONDOMINIO SULLE DECISIONI DA PRENDERE?
    rispondi al commento
  • Giuseppe
    Giuseppe
    Venerdì 16 Marzo 2012, alle ore 21:40
    La decisione di alcuni condomini di cambiare il portone d'ingressodel loro appartamento può essere presa in una ass.ordinaria o c'èbisogno di una ass.straordinaria ? E con quale maggioranza deve essere presa ? Una volta avuta la maggioranza questa obbliga tuttii condomini o i condomini di minoranza dissenzienti sono anche obbligati alla sostituzione della loro porta.Grazie.
    rispondi al commento
  • Patrizia Eletti
    Patrizia Eletti
    Domenica 15 Gennaio 2012, alle ore 18:12
    Cosa succede se l’amministratore risponde nei 10 giorni ma fissa l’assemblea a 4 mesi di distanza si deve considerare inadempiente?In tal caso è valida l’autoconvocazione?
    rispondi al commento
  • Deon Silvano
    Deon Silvano
    Sabato 2 Luglio 2011, alle ore 10:27
    Nel nostro condominio vorremmo cambiare immediatamente l'impianto di depurazione della piscina, come possiamo fare? si deve convocare una assemblea per spese straordinariè? Se si, in che termini e quante adesioni?
    rispondi al commento
  • Studioenzosartorello
    Studioenzosartorello
    Sabato 25 Giugno 2011, alle ore 12:51
    Interessante, tuttavia capire la distinzione tra i poteri dei condomi proprietari dagli inquilini identifica di fatto lo stesso potere dell'amministratore, qualora in carenza diaddempimenti palesi: norme sicurezza impianti condominiali, conto corrente condominaile sul quale riversare contributi e spese condominiali,incompletezza documenti ocntabilità condominio e bozza di budget non verificata in sede assembleare, approssimazione contabilità decimi, verifica completezza dotazioni sicurezza e collaudo ascensori, piattaforma idraulica, antincendio,eccsaluti studio Enzo Sartorello
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