Il testamento è un atto revocabile. In qualsiasi momento della sua esistenza, il testatore ha la facoltà di annullare, modificare o integrare le disposizioni contenute.
Come risulta dalla definizione è un atto revocabile. Le disposizioni fatte dal testatore in determinato luogo, circostanza o fatto possono essere modificate, integrate e annullate sino all'ultimo momento di vita. Questo elemento del negozio giuridico è essenziale, per questo motivo è inammissibile la rinunzia a tale facoltà, come previsto dall'art. 679 del codice civile.
In che forma può avvenire la revoca del testamento
La revoca può avvenire in tre forme: espressa, tacita o presunta.
La forma espressa (art. 680 del c.c.), avviene mediante la formulazione di un nuovo testamento o atto notarile, nel quale si dichiari di revocare, in tutto o solo in parte, la precedente disposizione.
Con questo atto il testatore con forza, esprime la sua volontà di non confermare, quanto aveva precedentente disposto per ripensamenti, rivisitazioni, sperequazioni o anche per circostanze e fatti accaduti che ne hanno modificato la sua visione materiale.
La forma tacita (art. 682 del c.c.), avviene mediante la redazione di un nuovo testamento che non revoca in modo espresso il precedente o altri ancora. In questo caso sono revocate soltanto le disposizioni incompatibili con quelle contenute nel nuovo testamento. Anche il ritiro del testamento segreto dal depositario rientra nelle facoltà del testatore.
Nel caso specifico rappresenta la volontà del testatore di specificare, modificare o integrare meglio alcune o tutte le disposzioni nei confronti di alcuni soggetti rispetto ad altri, in qualsiasi momento della sua vita terrena. In entrambi i casi previsti dalle legge, vanno datati e sottoscritti.
La forma presunta (art. 684 del c.c.), può avvenire in quattro modi:
a) Attraverso la distruzione, la lacerazione, la cancellazione, in tutto o in parte del testamento olografo ne fa presumere la revoca, salvo prova contraria che esse siano opera di persona diversa dal testatore che con la propria azione, di parte o fraudolenta, ha reso l'atto nullo, oppure lo stesso testatore che non aveva intenzione di revocarlo.
b) Il ritiro del testamento segreto dalle mani del notaio o da un custode, da parte dello stesso testatore che per la sua azione lo ha reso olografo (art. 685 del c.c.).
c) Attraverso la cessione o vendita del bene ed il mutamento dell'oggetto del testamento. In questo caso viene a cadere il testamento in essere in quanto il testatore, a posteriori, ha venduto o cambiato la natura stessa del bene (art. 686 del c.c.).
d) L'rreperibilità del testamento. Pur conoscendone l'esistenza, anche per la stessa ammissione fatta in vita dallo stesso testatore, al momento dell'apertura della successione e quindi della pubblicazione della volontà testamentaria del de cujus, non c'è traccia.
Infine, le dispozioni a titolo universale o particolare (art. 687 del c.c.), fatte da chi al tempo del testamento non aveva figli o ignorava di avere figli o discendenti, sono revocate di diritto per la sopravvenienza di un figlio o discendente del testatore, benchè postumo, sia legittimo che legittimato o adottivo ovvero riconoscimento di un figlio naturale.
Il caso specifico mette il legislatore davanti ad un fatto nuovo quello di uno o più eredi legittimi non contemplati nel testamento. L'esempio di un testamento di una persona fatta in giovane età e per eventi imprevedibili della vita ha avuto figli naturali o riconusciuti tali per effetto di matrimoni contratti tardivamente oppure la semplice riconoscenza verso soggetti meritevoli di lasciti.
Anche la revoca al testamento può anch'essa essere revocata utilizzando le stesse forme indicate in precedenza, cioè stilando un nuovo testamento e ripristinando le volontà in precedenza annullate o modificate.