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La casa concessa in comodato d’uso può, in casi specifici, essere restituita anticipatamente, ovverosia prima della scadenza naturale del contratto, qualora sia previsto un termine.
Il comodato è un contratto a titolo gratuito con il quale una parte (comodante) consegna all’altra (comodatario) una cosa mobile o immobile, al fine di consentirle di servirsene per un tempo o per un uso determinato, con l’obbligo di restituzione.
Comodato uso gratuito restituzione - foto Getty Images
Essendo un contratto che non prevede il pagamento di un corrispettivo come controprestazione per il godimento di un bene, il comodatario, che riceve il bene, non ha diritto al rimborso per le eventuali spese affrontate per servirsi della cosa (art. 1808, comma 1, c.c.).
La gratuità del contratto induce erroneamente a ritenere che si tratti di un contratto che può, in qualsiasi momento, essere risolto con conseguente restituzione della cosa concessa in comodato, senza il verificarsi di particolari conseguenze.
Si tratta, è bene precisare, di un errato convincimento perché, seppur gratuito, il contratto di comodato può essere risolto esclusivamente in casi di particolare gravità.
Preliminarmente, prima di esaminare gli specifici casi in cui è possibile restituire un bene, è importante precisare che il contratto di comodato può essere di due tipologie: comodato precario e comodato a termine.
Il primo è un contratto con il quale si concede in comodato un determinato bene senza stabilire un termine di scadenza fisso.
La mancata previsione di un termine comporta una conseguenza precisa: il comodante può chiedere, in ogni momento, la restituzione del bene (recesso ad nutum), al ricorrere di specifiche condizioni, di cui si dirà meglio infra.
Nel caso di contratto di comodato, che preveda un termine di scadenza, il comodante può ottenere la restituzione del bene solo in caso di bisogno urgente ed imprevedibile e ciò pur essendo il contratto di comodato a termine un negozio giuridico a titolo essenzialmente gratuito.
Atteso che il bene concesso in comodato precario, senza scadenza, può essere oggetto di restituzione in qualsiasi momento su richiesta del comodante, il problema della restituzione della cosa, concessa in comodato d’uso, si pone con esclusivo alle ipotesi di conclusione di un contratto soggetto a termine.
Nel caso di comodato a termine, al fine di ottenere la restituzione della cosa la giurisprudenza nazionale stabilisce che occorre la dimostrazione del verificarsi di un bisogno urgente.
Comodato a termine e restituzione della cosa - foto Getty Images
In presenza di una necessità, avente le caratteristiche di urgenza, l’art. 1809 c.c. prevede la restituzione immediata della cosa concessa in comodato.
Sul punto, si è espressa più volte la giurisprudenza nazionale prevalente, la quale, in più occasioni, ha stabilito che, il bisogno deve qualificarsi come serio, non voluttuario, né capriccioso o artificiosamente indotto.
Tenendo quale punto fermo che il bene che è concesso in comodato d’uso gratuito può essere restituito solo nei casi in cui vi sia una valida ragione, la giurisprudenza, chiamata a pronunciarsi su tale questione, negli anni, ha circoscritto sensibilmente i casi, fino a negarlo anche in presenza di bisogni familiari.
La disgregazione del nucleo familiare, sovente può comportare la necessità di allontanarsi da una unità immobiliare e spesso si è portati a pensare di poter contare su un bene di proprietà concesso in locazione.
E invero, come affermato dalla giurisprudenza non è sempre cosi: la disgregazione del nucleo familiare non giustifica sempre la restituzione del bene (Corte di Appello di Venezia, sez. IV, 6 maggio 2021, n. 785).
Il comodante, infatti, al fine di ottenere la restituzione del bene è tenuto a fornire precisa prova di esigenze o necessità proprie, impreviste e intervenute successivamente alla concessione del bene in comodato (Trib. Grosseto 4 novembre 2020, n. 761).
Comodato a termine e restituzione della cosa divorzio - Getty Images
A conclusioni parzialmente diverse si giunge nel caso in cui sia concluso un contratto di comodato, privo di una indicazione scritta di un termine.
In tal caso, il contratto deve in qualche modo intendersi vincolato alla funzione che si riconosce al bene immobile, sicché allorquando un bene immobile serva ad assolvere alla funzione di nucleo familiare, per ottemperare alle esigenze abitative familiari, indipendentemente dalla crisi familiare, la restituzione del bene ha la facoltà di chiedere la restituzione ex art. 1809, comma 2, c.c.
La non necessaria restituzione del bene, in caso di formazione di un nuovo assetto del nucleo familiare, incontra il limite dell’uso familiare.
Il coniuge, che ottiene l’immobile in comodato di uso gratuito, in linea astratta, potrebbe essere invitato alla restituzione del bene, in favore del comodante, (Trib. Agrigento, sez. I, 15 gennaio 2021, n. 1077), salvo il caso in cui si tratti di un comodato, concesso a titolo gratuito, a uso familiare e l’immobile sia utilizzato dal coniuge assegnatario.
In tal caso, il provvedimento di assegnazione dell’immobile al coniuge affidatario dei figli, emesso a seguito di separazione personale o di divorzio da parte del giudice, non apporta alcuna modifica all’attribuzione del bene, ma determina la concentrazione nella persona dell’assegnatario del predetto titolo di godimento, che resta regolato dalla disciplina del contratto di comodato
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