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L'attività svolta dai professionisti nel settore dell'edilizia e dell'urbanistica, consiste nella redazione di relazioni, stime e progetti per la realizzazione di opere (costruzioni o impianti).
In questa sede ci soffermeremo sugli aspetti normativi specifici che riguardano l'attività del progettista dei lavori, con particolare riguardo alle modalità di esercizio della professione e alle responsabilità connesse.
Il progettista dei lavori è un professionista iscritto a albo professionale (geometra, ingegnere, architetto) le cui prestazioni trovano la loro disciplina all'interno del codice civile.
L'esercizio della professione, che può essere praticata sia in forma individuale che in forma associata, è regolamentata dagli articoli 2229 - 2238 del codice civile, che si occupano del contratto di prestazione di opera intellettuale.
Il progettista, inoltre, vista l'appartenenza a un ordine professionale, è sottoposto a precise normative di carattere etico, contenute nei codici deontologici.
La professione intellettuale svolta dal progettista è caratterizzata da:
- personalità nell'esecuzione dell'incarico ricevuto;
- rapporto di fiducia nei confronti del cliente;
- comporta una responsabilità personale e illimitata del professionista;
- autonomia del professionista nello svolgimento delle sue attività;
- compenso adeguato all'importanza dell'opera e al decoro della professione.
Egli è tenuto inoltre al segreto professionale in forza del rapporto che lo lega al Committente.
In che cosa consiste la progettazione da lui svolta?
Si tratta della redazione di un progetto in conformità a quanto stabilito nel contratto concluso con il cliente e alle regole tecniche e giuridiche proprie della professione. Il progettista di lavori di ristrutturazione si impegna a realizzare disegni e altri elaborati che consentiranno di definire caratteristiche e dimensioni dell'opera da eseguire.
Il contratto stipulato dal progettista con il cliente è un contratto di prestazione d'operaintellettuale. L'obbligazione assunta è un'obbligazione di mezzi.
Il professionista, in forza dell'impegno preso, si obbliga a eseguire diligentemente la propria prestazione, al fine di raggiungere il risultato desiderato ma non a conseguirlo necessariamente.
Al contrario, l'obbligazione assunta, ad esempio da un'impresa di costruzioni appaltatrice, è di risultato, ovvero un'obbligazione in base alla quale il professionista si impegna a conseguire uno specifico risultato in mancanza del quale sarà considerato inadempiente, a nulla rilevando l'eventuale condotta diligente da lui adottata.
Tornando al progettista, vi sarà colpa professionale per mancata diligenza qualora, nell'espletamento della sua attività, ometta quell'insieme di doverose cautele che dovrebbero caratterizzare la sua prestazione, tenuto conto della natura del rapporto con il cliente e delle circostanze di fatto.
La diligenza del professionista deve essere valutata a norma dell'articolo 1176 del codice civile, secondo comma, che tratta della cosiddetta diligenza qualificata, ovvero quella diligenza misurata in ragione della natura dell'attività svolta che presuppone particolari conoscenze tecniche.
Il concetto di colpa professionale è il presupposto per l'accertamento della responsabilità del progettista. È quello che viene definito elemento soggettivo del comportamento, poiché ne descrive l'aspetto psicologico del suo autore soggetto agente.
Quando si parla di colpa si fa riferimento a un comportamento caratterizzato da negligenza, imperizia, imprudenza o contrario alle norme di legge o regolamenti.
Esistono diversi gradi di colpa. Essa può essere grave, lieve o lievissima.
Ai sensi dell'articolo 2236 del codice civile relativo al contratto d'opera intellettuale:
se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o colpa grave. Art. 2236 cod.civ.
In caso di problemi tecnici particolarmente complessi il professionista sarà punibile solo per colpe lievi. In relazione al progetto eseguito, qualora si accertino errori professionali o negligenze, è possibile distinguere tre tipi di responsabilità, il cui ambito e i cui limiti verranno di seguito trattati: responsabilità civile, penale e amministrativa.
Nel nostro ordinamento possiamo rinvenire un sistema di responsabilità piuttosto rigoroso, se si pensa che solitamente la committenza è costituita da persone prive di specifiche competenze tecniche. Affidarsi a un professionista esperto e preparato è ancor di più una necessità.
Per analizzare la responsabilità civile del progettista dei lavori, è necessario fare delle distinzioni. A seconda del soggetto che si assume leso si può accertare una responsabilità di natura contrattuale o extracontrattuale.
La prima scatterà in caso di violazione degli obblighi contrattuali assunti nei confronti del cliente Committente dei lavori. Nasce dunque a seguito di un inadempimento, come sancito dagli articoli 1218 e 2236 del codice civile.
L'articolo 1218 del codice civile recita che:
Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. Art.1218 cod.civ.
Si pensi al caso di un progetto non eseguito nei tempi stabiliti o non eseguito a regola d'arte.
Il progettista sarà tenuto al risarcimento del danno subito dal committente per l'evento dannoso conseguito all'errore professionale. A sostegno della sua richiesta, il committente dovrà provare il contratto intercorso tra le parti, la mancata o errata prestazione del professionista e il danno subito.
La responsabilità extracontrattuale nei confronti di terzi è una responsabilità a più ampio spettro, poiché prescinde da qualsiasi rapporto giuridico tra l'autore del fatto e la parte lesa.
Si ha questo tipo di responsabilità quando vengono violate norme di carattere generale e allorquando dal comportamento attivo o omissivo del professionista conseguono, per dolo o per colpa, dei danni a un terzo estraneo al contratto.
Quest'ultima forma di responsabilità nasce dalla commissione di un fatto illecito al di fuori del rapporto contrattuale, come sancito dall'articolo 2043 del codice civile.
L'articolo 2043 del codice civile afferma che:
Qualunque fatto doloso, o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno. Art. 2043 cod.civ
Si pensi all'ipotesi in cui il crollo dell'edificio abbia arrecato un danno a un passante o a chi aveva nei pressi parcheggiato la propria auto.
Al fine di delineare i profili della responsabilità civile del professionista tecnico si devono anche tenere in conto le norme relative alla realizzazione delle opere, private o pubbliche.
Si fa riferimento al contratto di appalto di cui all'articolo 1655 del codice civile.
Anche se le parti del contratto sono appaltatore e committente, accanto a queste due figure contrattuali, si inseriscono collaboratori e ausiliari ed è proprio nell'ambito di questi ruoli che determinati incarichi vengono affidati ai progettisti.
Anche se i danni a terzi derivano solitamente dalla esecuzione materiale dell'opera a seguito dell'attività dell'appaltatore, il più delle volte la responsabilità per il danno cagionato deve ritenersi imputabile a più figure professionali.
Ciò rende difficile generalizzare e ogni situazione concreta dovrà essere analizzata caso per caso al fine di identificare il soggetto o i soggetti responsabili.
Un ulteriore chiarimento. Le responsabilità professionali sopra indicate, contrattuale ed extracontrattuale, potranno combinarsi tra loro, cioè essere presenti contemporaneamente qualora lo stesso fatto presenti gli elementi necessari per il ricorrere di entrambe le fattispecie.
Se ad esempio l'edificio crolla per un progetto errato, il professionista risponderà contrattualmente nei confronti del committente, ma anche nei confronti degli altri proprietari delle unità immobiliari dell'edificio o addirittura di terzi estranei.
Il progettista dei lavori potrà essere anche responsabile penalmente e nei suoi confronti si aprirà un procedimento penale qualora la sua condotta integri una fattispecie di reato (delitto o contravvenzione). L'errore professionale oltre che responsabilità civile puòpotrà comportare la violazione di norme penali.
Di seguito menzioniamo l'articolo 676 codice penale (rovina di edifici e di altre costruzioni), in base al quale:
Chiunque ha avuto parte nel progetto o nei lavori concernenti un edificio o un'altra costruzione, che poi, per sua colpa, rovini, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 154 a euro 929. Se dal fatto è derivato pericolo alle persone, la pena è dell'arresto fino a sei mesi ovvero dell'ammenda non inferiore a euro 309. Art. 676 cod.pen.
Il progettista può essere imputabile per il reato di lesioni personali colpose ai sensi dell'art 590 codice penale (lesioni personali colpose) che recita:
Lesioni personali colpose - Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309 Art. 590 cod.pen
Prospettabili, nel corso dell'attività lavorativa del progettista anche responsabilità per violazioni della normativa antisismica, urbanistico- edlizia (abusi edilizi).
Un breve cenno alla responsabilità amministrativa che grava in particolare sul progettista dipendente pubblico. Ricorre questo tipo di responsabilità in caso di danno erariale arrecato all'ente pubblico. Si tutela la pubblica amministrazione in caso di danni causati dalle prestazioni del progettista sia dipende che libero professionista, inserito nell'organico dell'ente, seguito il rapporto di servizio instaurato dopo l'incarico ricevuto. In entrambi i casi il progettista sarà soggetto al giudizio della Corte dei Conti.
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