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All’introduzione di nuove norme e criteri guida per la sicurezza nei cantieri corrisponde l’individuazione di categorie di soggetti a cui è attribuita la responsabilità in caso di incidenti, purtroppo a oggi ancora molto frequenti.
Difatti, l’aumento delle politiche a favore dell’edilizia, a cui abbiamo assistito negli ultimi anni, da sempre considerata volano per l’economia italiana, ha contribuito a un costante aumento dell’interesse e dell’attenzione al tema della sicurezza nei cantieri, a livelli diversi.
Sicurezza nei cantieri - foto Getty Images
Il principale punto di riferimento normativo sul tema della sicurezza nei cantieri è costituito dal testo unico sicurezza, ovverosia il D.Lgs. n. 81/2008, noto anche come Decreto sicurezza.
Preliminarmente è importante precisare che, ai sensi dell’art. 89 D.lgs. 81/2008, per cantiere si intende un'area o meglio un luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile, di costruzione, manutenzione, demolizione, riparazione, risanamento, ecc.
Il cantiere, per definizione, è da considerarsi caratterizzato come temporaneo nella durata mobile, in quanto destinato a essere spostato.
Altra importante definizione è rappresentata dalla individuazione del concetto di sicurezza comprensivo di tutte quelle misure preventive atte a rendere sicuri i luoghi di lavoro.
La sicurezza, in generale, comprende sia norme di prevenzione per il rischio alla salute sia alla sicurezza in senso stretto.
I rischi per la salute possono incidere sia sull’aspetto fisico sia biologico dei dipendenti del cantiere.
A esempio rientrano nel rischio alla salute dovuto all’uso prolungato di determinare apparecchiature e attrezzature o alla movimentazione di carichi o l’esposizione ad agenti chimici.
La sicurezza, invece, ha natura infortunistica e può causare danni temporanei o permanenti, a seconda della gravità del fatto.
Nei cantieri edili diversi sono i soggetti responsabili della sicurezza, con ruoli ben definiti, e i principali:
Le relative responsabilità sono, tuttavia, determinate in base alle distinte funzioni.
Il citato decreto individua il committente come il soggetto che commissione l’opera, pertanto, il soggetto con potere decisionale, poiché è colui che sostiene le spese.
Responsabili della sicurezza in cantiere - foto Getty Images
Strettamente connesso alla figura del committente è quella del responsabile dei lavori, ovverosia il soggetto a cui il committente affida l’incarico di svolgimento i lavori e le relative responsabilità.
La nomina di un responsabile dei lavori non è obbligatoria, ma è tuttavia generalmente prevista, in particolare, per i cantieri che riguardano la realizzazione di opere private, come in abitazioni o in condomini, poiché nella maggior parte dei casi nè il proprietario nè l'amministratore ha competenze specifiche.
L’art. 90 del Decreto Sicurezza individua una serie di specifici obblighi e compiti del committente/responsabile dei lavori a seconda che le opere siano realizzate da impresa o un solo lavoratore autonomo o da più società.
Il committente/responsabile è tenuto a:
Nel caso in cui i lavori siano affidati a più imprese esecutrici, il committente/responsabile dei lavori deve nominare anche il coordinatore per la progettazione (CSP) e il coordinatore per l’esecuzione (CSE).
La nomina di un responsabile dei lavori non esime totalmente il committente da qualsivoglia responsabilità in caso di violazioni in cantiere.
Committete e responsabile lavori - foto Getty Images
Il committente è gravato da un obbligo di vigilanza nei confronti dell’operatore del responsabile dei lavori.
Il committente sia anche responsabile dei lavori o no, ai sensi dell’art. 157 del Decreto sicurezza, è punito con:
Come rilevato, quando vi siano materialmente più imprese impegnate all’esecuzione dell’opera, il committente/responsabile dei lavori deve nominare il coordinatore della sicurezza che è responsabile nella fase di progettazione, mediante la predisposizione di un piano di coordinamento per la sicurezza per prevenire eventuali rischi che potrebbero danneggiare la salute dei lavoratori e, al contempo, nella fase di esecuzione, poiché monitora l’andamento del progetto assicurandosi che i lavoratori adottino le regole previste nel piano di coordinamento.
Può rivestire tale ruolo, un soggetto con specifiche qualifiche tecniche e professionali, come il titolo di studio e una comprovata e costante formazione tecnica.
Altre competenze riservate al coordinatore della sicurezza riguarda l’obbligo di segnalare al committente o al responsabile dei lavori eventuali inosservanze da parte delle aziende esecutrici.
Il coordinatore deve altresì predisporre il Fascicolo, che deve contenere le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori.
Il coordinatore della sicurezza è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell'art. 91, comma 1 sulla predisposizione del piano di sicurezza e di coordinamento.
Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori è punito:
Il datore di lavoro è il soggetto responsabile dell’organizzazione dell’impresa ed è tenuta a valutare ed elaborare il Documento di valutazione dei rischi e designare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
Fra gli altri principali compiti del datore di lavoro vi sono:
La violazione dei previsti obblighi da parte del datore di lavoro comporta la responsabilità di questi in sede civile e penale.
Il lavoratore è il soggetto che materialmente pone in essere l’opera ed è al contempo un altro soggetto responsabile, in qualche modo e a livello più "basso", della sicurezza nei cantieri.
Responsabilità bassa per il lavoratore in materia di sicurezza nei cantieri - Getty Images
Il lavoratore ha il compito di osservare le disposizioni e le istruzioni per preservare sia la sua integrità sia quella degli altri e di sottoporsi ai controlli sanitari e ha l’obbligo di utilizzare l’apparecchiatura necessaria, messa a disposizione del datore di lavoro.
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