Animali e disturbo ai vicini

Risponde in sede penale colui che provoca o semplicemente non impedisce che gli strepiti del proprio animale arrechino disturbo alle occupazioni o al riposo dei vicini.
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Conflitti a causa dei rumori degli animali


rumori causati dagli animaliChi li ama è forse più benevolo anche verso i loro schiamazzi, chi non li ama sicuramente lo è meno. Fatto sta, è noto a tutti noi, che spesso i conflitti creati dagli schiamazzi degli animali (dei cani, solitamente) finiscono in tribunale, dove saranno decisi da un soggetto, il giudice, in posizione imparziale.

La questione tocca aspetti civilistici e anche penalistici. Può infatti essere decisa nell'una o nell'altra sede, oppure in entrambe.

Per quanto riguarda la sede civile, perlomeno nei rapporti di vicinato, viene in rilievo l'art. 844 c.c., il quale vieta le immissioni intollerabili da un fondo all'altro; tra le immissioni sono infatti espressamente inclusi i rumori.

In sede penale la norma di riferimento è invece prevista dall'art. 659 c.p., per il quale si rischia di rispondere del reato di Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone.

Ovviamente la questione rientra solitamente nel più ampio ambito dei rapporti di vicinato, sebbene il reato preveda come elemento essenziale l'attitudine a disturbare un gruppo indifferenziato di persone e non i vicini.


Reato di Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone.


In questa sede focalizziamo l'attenzione sull'aspetto penalistico.

L'art. 659 c.p. testualmente recita: Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a trecentonove euro.

Si applica l'ammenda da centotre euro a cinquecentosedici euro a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell'Autorità.

Devono esservi innanzitutto degli schiamazzi idonei ad arrecare disturbo a una quantità indefinita di persone; schiamazzi provocati o anche semplicemente non impediti.

Per schiamazzi in questo caso dobbiamo intendere quelle manifestazioni sonore tipiche e connaturali all'animale, che divengono illecite in quanto superano i limiti della normale tollerabilità portando a un fastidio (anche solo potenziale) per una collettività indifferenziata di persone (v. Cass. n. 35234/2001).

La necessità (perché vi sia reato) dell'idoneità a disturbare una quantità indefinita di persone è data dal fatto che il reato è posto a tutela della pubblica quiete (tra tante, v. Cass. n.7392/2015).

Si parla però il più delle volte di fastidio ai vicini, in quanto, trattandosi di reato di pericolo, non è necessario che il disturbo a tanti si verifichi in concreto, ma basta la possibilità astratta di fastidio al pubblico e in concreto la lesione anche di uno solo: infatti, in alcune sentenze l'assoluzione dall'imputazione del reato viene dal fatto che il danneggiato era uno solo e neanche in astratto vi era la possibilità di un fastidio diffuso (v. Cass. n. 7392/2015).


Casistica giurisprudenziale


rumori causati dagli animaliSi espone di più alla responsabilità chi ha più cani in luogo stretto, se non fa in modo, potendolo, di evitare l'abbaiare dei cani sistemandoli in situazioni idonee di vitto e di spazio e separandoli, in modo che non si creino degli scontri (v. Trib. Terni n. 44/2012).

In certi casi sono stati condannati i proprietari in gruppo, per il classico caso, diciamo così, di emulazione di versi tra cani: non si sapeva bene quale fosse il cane che dava il là, fatto sta che ogni proprietario era alla fine ritenuto consapevole del fatto che una volta ricevuto il là, il proprio animale avrebbe intonato il proprio contributo all'esibizione sonora (v. Cass. n. 4706/2011).

Come sappiamo, i più rumorosi sono i cani, ma in qualche caso particolare si distinguono anche, ad esempio, i pappagalli o i polli (v. Cass. Pen. n. 04.07.2001).

Quanto all'elemento soggettivo, è stato chiarito che non è necessario che il responsabile voglia arrecare molestie ad altri, ma è sufficiente la volontarietà dell'azione (è cioè sufficiente la colpa). (v. Cass. n. 715/2010).

Tra le ultime sentenze in ordine di tempo in materia vi è la n. 23944/2015, con cui la Corte di Cassazione ha confermato la condanna decisa in appello nei confronti di due coniugi.

In tale sentenza i Giudici di Legittimità hanno ritenuto sussistere il reato e, nel motivare la propria decisione, spiegano che dall'accertamento dei fatti complessivo è risultato che i rumori si sentivano durante tutto il giorno (e non erano limitati al mattino, come sostenevano gli imputati) che gli stessi arrecavano disturbo alla vita quotidiana dei vicini, senza che i proprietari del cane si attivassero a risolvere il problema, nonostante i ripetuti solleciti.

Gli elementi accertati che portano alla condanna in questo caso risultano essere: l'abbaiare continuo e l'inerzia dei proprietari.

Viene da concludere che forse chi li ama davvero, gli animali, non ne provoca e ne impedisce gli schiamazzi.

Spesso, questi sono infatti provocati dalle cattive condizioni in cui gli animali sono fatti vivere. Spesso abbaiano o aggrediscono, anche solo per solitudine, come gli uomini.

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Responsabilità penale per il rumore causato dai propri animali
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