Responsabilità ed obblighi del Committente per lavori di modesta entità

Anche per piccoli lavori, condotti all'interno di un alloggio o in un fabbricato privato, il Committente è chiamato a rispondere di eventuali incidenti sul lavoro.
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Se da un lato la normativa sulla sicurezza di cantiere pone il nostro paese tra i più all'avanguardia in Europa, si evidenzia un altro aspetto, in apparenza banale, ma che riguarda la lettura di questa legge anche da parte di un utente comune alle prese con lavori manutentivi all'interno del proprio alloggio.

sicurezza di cantiereNel caso in esame, se ad esempio il Sig. Rossi decide di dare una tinteggiata all'appartamento o di ripristinare un pezzo di intonaco danneggiato, potrebbe semplicemente affidare verbalmente i lavori a un'impresa di sua fiducia.

La questione pur se semplice, si complica se il lavoratore autonomo (o dipendente dell'impresa), riporta un danno nel corso dei lavori.

Su questo punto è chiara la sentenza n°42465 del dicembre 2010, espressa dalla IV Sezione Penale della Corte di Cassazione, che ha stabilito la responsabilità penale (omicidio colposo) del Committente nel caso di morte di un lavoratore a seguito di caduta da un'impalcatura all'interno di un alloggio.

cartello di cantiereSecondo l'interpretazione dei Giudici, il Committente avrebbe dovuto accertarsi della sicurezza dell'impalcatura utilizzata dall'impresa durante i lavori.

Pertanto, in ragione di questi eventi drammatici, è sempre consigliabile procedere in maniera trasparente piuttosto che affidarsi alla buona sorte.

Ritornando all'esempio precedente, il Committente (nel nostro caso il Sig. Rossi), è in obbligo di verificare, ai sensi della normativa vigente, l'idoneità del lavoratore autonomo o dell'impresa.


Su questo punto vale una riflessione, che in parte si collega alla sentenza su citata, ossia, se il Committente ha le opportune conoscenze tecniche per valutare l'affidabilità, in termini di sicurezza, dell'impresa o del lavoratore autonomo.

incidente a seguito di caduta da scalaQueste considerazioni valgono anche per il controllo, delle attrezzature e modalità operative impiegate nel corso dei lavori, o anche per la constatazione della completezza dei contenuti del POS.

Diverso e molto più semplice è ovviamente il discorso sulla verifica dell'iscrizione alla Camera Commercio, oltre alla lettura della regolarità contributiva, tramite Certificato DURC, consegnati ambedue dall'impresa.

Viste queste condizioni e complessità, è sempre consigliabile avvalersi della consulenza di personale competente, anche nel caso di piccoli lavori, al fine di valutare gli aspetti generali che compongono questa materia.

Un'altra questione riguarda la notifica preliminare, ossia quel documento che dovrà essere trasmesso all'ASL competente e all'Ufficio del Lavoro, nel caso di superamento dei duecento uomini giorno.

È evidente che quest'analisi va verificata con il supporto di tabelle e metodi analitici, prelevabili anche sul web, o eventualmente eseguita da un professionista esterno.

In ultimo, per ogni affidamento dei lavori, anche se di modesta fattura, è corretto stipulare anzitempo un contratto di appalto.

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  • Antonio La Rocca
    Antonio La Rocca
    Sabato 20 Ottobre 2012, alle ore 17:30
    Dovrei ristrutturare un appartamento di 45 mq. circa (eliminare un tavolato, rifare impianto idraulico ed elettrico).
    Ci saranno tre imprese incaricate (idraulico-elettricista-edile).
    E' necessario redigere il POS ed il PSC?
    Se affermativo a quanto ammontano i costi, in genere , per tale incarico?
    Grazie.
    rispondi al commento
    • Lucaz
      Lucaz Antonio La Rocca
      Martedì 23 Ottobre 2012, alle ore 17:36
      Per Antonio La Rocca: Se sono tutti e tre sono imprese individuali ( lavoratori autonomi ), non esiste l'obbligo di redigere nessun piano di sicurezza. Dovrai Tu fare da informatore, coordinatore e raccogliere le informazioni sui requisiti di idoneità professionale. Se c'è 1 impresa e 2 lav. autonomi, si POS e no PSC. Se + di 1 impresa è presente >> si PSC e POS. LUca
      rispondi al commento
      • Gianna O
        Gianna O Lucaz
        Mercoledì 4 Dicembre 2013, alle ore 22:17
        Devo ristrutturare un appartamento ed ho aperto una CILA per manutenzione straordinaria affidando il lavoro ad una ditta edile individuale.
        Chiamerò però un elettricista ed un parquettista di fiducia.
        Entrambi ditte individ.sono tenuta all'invio delle raccomandate alla ASL?
        E alla nomina di un responsabile alla sicurezza?
        Alla ASL mi hanno detto che non c'è differenza tra autonomo e impresa e devo fare la comunicazione.
        Grazie.
        rispondi al commento
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