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Responsabilità del committente per i danni durante l'esecuzione dei lavori

In caso di danno arrecato a terzi durante lo svolgimento di lavori dati in appalto, chi è il soggetto responsabile? Anche il committente è tenuto al risarcimento
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Danni a terzi durante l'esecuzione dell'opera: chi ne risponde?


Il committente è responsabile dei danni cagionati a terzi dall'opera sulla quale vengono effettuati i lavori. È quanto affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 23442 del 29 settembre 2018 che in questa sede prenderemo in esame. Con tale provvedimento i giudici di legittimità chiariscono la differenza tra danni causati dell'esecuzione dei lavori e danni provocati dalla cosa sulla quale vengono eseguiti gli interventi.

Di seguito approfondiremo le differenze tra i due tipi di responsabilità a carico dell'appaltatore e del committente, individuando l'ambito di applicazione della normativa di riferimento.

Nel caso esaminato dalla Corte di Cassazione, l'apertura di un cantiere finalizzato alla realizzazione di una bretella stradale aveva comportato l'allagamento di una abitazione situata nelle vicinanze, con conseguenti danni all'immobile e al suo contenuto. Il Tribunale aveva ritenuto responsabile l'impresa edile che aveva preso in appalto il lavoro. La Corte d'Appello, confermata la responsabilità dell'appaltatore, escludeva quella del Comune committente dei lavori. Il terzo danneggiato ricorreva pertanto in Cassazione per il riconoscimento della responsabilità, a suo dire a carico del committente.

Danni in cantiere nel corso dei lavori
La vicenda, giunta dinnanzi alla Suprema Corte, si è concludeva a sfavore del committente, la cui responsabilità veniva così accertata in ultimo grado; il Comune veniva pertanto condannato al risarcimento del danno subito dal terzo, in forza della sua posizione di garante della cosa. Nella fattispecie infatti, il danno non era dovuto allo svolgimento dei lavori ma derivava direttamente dalla cosa oggetto d'appalto.

Di seguito approfondiamo le motivazioni della Cassazione soffermandoci sugli aspetti principali.


Il contratto di appalto e la responsabilità dell'appaltatore


In base al contratto di appalto, l'appaltatore è colui che si obbliga verso il committente a realizzare un'opera con propria organizzazione di mezzi necessari e gestione a proprio rischio. Nell'eseguire gli interventi concordati egli agisce in autonomia, nei limiti di quanto stabilito con il capitolato.

In caso di danni subiti da terzi nel corso dell'esecuzione di un appalto, occorre distinguere due tipologie di situazioni: i danni derivanti direttamente dall'attività dell'impresa e i danni derivanti direttamente dalla cosa oggetto di appalto. Per i primi, l'appaltatore risponderà ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, a fronte di una responsabilità di tipo extracontrattuale.

È fatto salvo il caso in cui il danneggiato provi la concreta ingerenza del committente nello svolgimento dell'attività stessa, mediante direttive che abbiano limitato l'autonomia dell'appaltatore.
Lo stesso dicasi in caso di violazione di specifici obblighi di vigilanza e controllo da parte del committente. In questi casi rispondono in concorso sia l'appaltatore che il committente.

Il concorso di responsabilità del committente sussiste anche qualora quest'ultimo si sia ingerito con specifiche direttive al punto tale da rendere l'appaltatore un nudus minister.
Egli inoltre risponderà per culpa in eligendo laddove si sia avvalso di un'impresa palesemente inadeguata a svolgere il lavoro affidato.
Le situazioni evidenziate sono particolarmente frequenti nel caso di appalti pubblici dove i poteri di autorizzazione, controllo della pubblica amministrazione quasi mai escludono il coinvolgimento di quest'ultima.

Ricordiamo che nell'ambito del contratto di appalto il ruolo del committente è di rilievo ai fini del raggiungimento del risultato. Egli infatti può essere colui che mette i materiali per l'esecuzione dell'opera, può stabilire delle varianti al progetto iniziale e infine può effettuare dei controlli e verifiche durante lo svolgimento dei lavori per accertarne lo stato.

Dei danni arrecati a terzi direttamente dalla cosa si è occupata la Corte di Cassazione con la sentenza in esame.


La responsabilità del committente


Abbiamo visto che l'appaltatore, eventualmente in concorso con il committente, è responsabile ai sensi dell'articolo 2043 per i danni cagionati a terzi a seguito dello svolgimento dei lavori a lui appaltati.

Per i danni causati direttamente dalla cosa oggetto del contratto di appalto, anche in caso di modifiche o interventi effettuati dall'appaltatore, viene in considerazione l'applicazione dell'articolo 2051 del codice civile relativo alla responsabilità da fatto illecito per cose in custodia.

Afferma la norma che:

Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito Art. 2051 cod. civ.


Prendendo in considerazione la fattispecie esaminata dalla Cassazione, evidenziamo come la Corte Suprema ritenga responsabile, per questa tipologia di danni, anche il committente che sia proprietario, possessore o che comunque abbia la materiale disponibilità della cosa oggetto dei lavori, in virtù del rapporto di custodia con essa instaurato. Siamo di fronte ad una forma di responsabilità oggettiva, che prescinde dal dolo o dalla colpa di chi ha commesso il fatto illecito. Essa si basa sulla sola esistenza di un rapporto di causalità tra il fatto e l'evento dannoso.

Responsabilità in cantiere edile per danni
Anche dopo aver stipulato il contratto di appalto, il committente mantiene la custodia dell'opera. Egli rimane nella giuridica detenzione del bene oggetto dei lavori; ne può disporre sia materialmente che giuridicamente mantenendo il potere di controllo della cosa.

L'appaltatore non acquista alcun diritto sulla cosa. L'autonomia dell'appaltatore riguarda unicamente lo svolgimento dei lavori ma non la custodia del bene che permane in capo al committente, il quale la esercita anche attraverso l'affidamento dei lavori in appalto.
Anzi, c'è di più; la custodia, che si estrinseca mediante l'onere di provvedere alla manutenzione della cosa, viene proprio esercitata mediante la conclusione del contratto di appalto stesso. Il custode non può liberarsi della sua posizione di garanzia (con le responsabilità che ne conseguono) semplicemente provando l'avvenuta stipula del contratto di appalto. Il potere sulla cosa e la custodia della stessa non si trasferiscono contrattualmente in capo all'appaltatore.

Nenache in caso di locazione che conferisce al conduttore la detenzione materiale dell'immobile locato,, si ritiene che il locatore cessi di essere custode del bene posto in affitto.

Attribuendo all'appaltatore il potere di controllo sulla cosa si eluderebbe la funzione stessa della responsabilità per danni causati dalle cose, come prevista dall'art 2051 del codice civile, disciplina che ammette l'esonero solo in caso di caso fortuito. Diversamente, ammettendo l'esonero con il semplice contratto di appalto si aggiungerebbe una ulteriore causa di esclusione di responsabilità che di fatto non è prevista dalla legge.

Il committente, per essere esonerato dalla responsabilità oggettiva a lui derivanti ai sensi dell'articolo 2051 codice civile (resposabilità da fatto illecito per cose in custodia) dovrà fornire idonea prova liberatoria, costituita dal caso fortuito. Diversamente sarà chiamato al risarcimento dei danni subiti dal terzo, con eventuale rivalsa nei confronti dell'appaltatore per eventuali responsabilità a lui comunque ascrivibili.
Per caso fortuito si intende un avvenimento specifico imprevedibile e inevitabile che ha da solo creato le condizioni dell'evento dannoso, come può essere il fatto di un terzo.

Nel caso di specie quindi il committente dovrà dimostrare che il danno si è verificato esclusivamente a causa del comportamento dell'appaltatore che ha posto in essere una condotta che non si poteva prevedere né in alcun modo impedire.

Spiega la Corte Suprema, infine che la posizione assunta consente un'adeguata tutela del terzo poiché solitamente il proprietario o possessore committente è solitamente il soggetto più agevolmente identificabile dalla persona danneggiata nonché il più solvibile.
Il regime di responsabilità così descritto dai giudici di legittimità risulta anche conforme ai valori di solidarietà costituzionalmente garantiti di cui agli articoli 2 e 41 della Costituzione italiana.

Le conclusioni cui essi giungono costituiscono un'interpretazione costituzionalmente orientata e in linea con il meccanismo della responsabilità civile come impostato dal legislatore e interpretato dalla giurisprudenza.

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Responsabilità in cantiere del commintente durante i lavori
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