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Secondo l'ordinamento giuridico italiano, il committente di un piccolo lavoro di ristrutturazione di un immobile, proprietario, inquilino o amministratore che sia, è obbligato a vigilare sull'utilizzo di sistemi anti-infortunistici da parte di coloro che eseguono il lavoro.
Infatti, a tal proposito, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 36581 del settembre 2009, ha stabilito che chiunque si affidi a un operaio o a un artigiano e non si serva, quindi, di una ditta specializzata con struttura organizzata, è tenuto a sovrintendere alle norme antinfortunistiche e a vigilare sulla sicurezza del lavoratore.
In caso di mancata applicazione delle suddette misure da cui dovessero derivare lesioni o morte, il committente corre il rischio di essere perseguito civilmente o penalmente fino a una possibile condanna per omicidio colposo.
Anche l'adozione di un piano di sicurezza redatto da un tecnico, pur sollevandolo dalla responsabilità penale, non tutela il committente da un eventuale risarcimento danni laddove sia riconosciuta la sua responsabilità civile in caso di incidente.
Al fine di tutelarsi, quindi, da eventuali conseguenze che potrebbero essere del tutto sproporzionate rispetto all'entità dei lavori da effettuare, sarà bene, in via precauzionale, valutare l'organizzazione dell'artigiano chiedendo allo stesso una dichiarazione di assunzione di responsabilità e, ove possibile, anche copia del suo Documento di Valutazione dei Rischi.
Bisogna sempre pretendere, inoltre, da parte dell'artigiano, l'utilizzo di attrezzature a norma e di dispositivi di sicurezza individuale e, in caso di avversione del lavoratore all'utilizzo delle misure di protezione o di normali procedure precauzionali, soprattutto in presenza di oggettiva pericolosità dell'opera da realizzare (cavi elettrici in tensione, strutture pericolanti, impiego di sostanze pericolose ecc.), è necessario precludere l'esecuzione dell'opera.
È bene, inoltre, ribadire che eventuali danni causati dall'impresa o dall'artigiano sono a carico del committente, salvo poi potersi rivalere nei loro confronti, per cui è consigliabile richiedere copia della polizza rischio dell'impresa o dell'artigiano per i danni causati a terzi verificandone il massimale e l'eventuale presenza di franchigie.
Quando viene sottoscritto il contratto di affidamento dei lavori bisogna, poi, richiedere una copia della registrazione presso la Camera di Commercio e il numero di Partita IVA prima dell'inizio dei lavori.
Nel contratto, inoltre, va precisato che tutto il personale impiegato è in regola con la legislazione sul lavoro, che tutti gli oneri assicurativi e previdenziali sono stati pagati e che è vietato subappaltare tutto o parte dei lavori previsti ad altre imprese o persone.
Nel caso in cui i lavori vengano affidati a persone che svolgono l'attività occasionalmente o che non sono in regola si diventa direttamente responsabili di eventuali danni o incidenti da loro causati o subiti sul lavoro.
In questi casi è bene farsi firmare, a scopo cautelativo, una dichiarazione d'esonero da ogni responsabilità.
In caso di dubbi riguardo all'applicazione delle norme vigenti in materia di Sicurezza sul Lavoro, è sempre preferibile rivolgersi ad un consulente per accertarsi che l'attività lavorativa da eseguire non configuri, di fatto, un cantiere temporaneo, cosa che richiede un iter operativo e documentale specifico, ai sensi del D. Lgs. 81/08, la cui mancata ottemperanza può avere risvolti anche penali.
Riferimenti:
www.lavoro.gov.it
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