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Responsabilità del condominio per buca sul marciapiede

Il condominio va considerato responsabile per avere trascurato una buca sul marciapiede, anche in presenza di un generale e diffuso stato di degrado stradale?
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Attenzione alle buche sul marciapiede del condominio


Non importa se la strada si presenti in uno stato di dissesto diffuso.
Il condominio è in ogni caso tenuto ad adempiere i propri obblighi e a intervenire per approntare tutti i più opportuni interventi finalizzati a riparare, o almeno a segnalare adeguatamente una buca ubicata sul marciapiede di propria attinenza.

In caso contrario, il terzo che subisca lesioni a seguito di una caduta ha diritto al risarcimento dei danni subiti. A sancire tale principio è stata la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 20194 depositata nei mesi scorsi.


Responsabilità condominio in caso di caduta su marciapiede di pertinenza


La controversia sottoposta all'attenzione del Supremo Collegio era stata avviata a seguito della citazione in giudizio davanti al Tribunale di Roma, Sezione distaccata di Ostia, di un condominio da parte di una cittadina.

Quest'ultima aveva chiesto la condanna al risarcimento dei danni dalla stessa, patiti a seguito di una caduta provocata da una buca esistente sul tratto di marciapiede appartenente al convenuto.

Caduta su marciapiede

Il giudice di prime cure, espletata prova per testi e fatta svolgere una consulenza tecnica d'ufficio, aveva rigettato la domanda con compensazione delle spese.

L'attrice, pertanto, aveva attivato il giudizio di secondo grado ma anche la Corte di Appello di Roma ha dato torto alla parte appellante, peraltro condannandola al pagamento delle spese del grado. Contro la sentenza della Corte d'appello di Roma la cittadina ha proposto ricorso in Cassazione, con atto affidato a un solo motivo.


Sul condominio gravano oneri del custode e relative responsabilità


Con l'unico motivo di ricorso si lamenta la violazione e la falsa applicazione dell'art. 2051 del codice civile, sul rilievo che la sentenza avrebbe erroneamente interpretato i principi in ordine agli obblighi gravanti sul custode.

La motivazione dell'ordinanza della Corte di Cassazione, preliminarmente, richiama il contenuto delle recenti ordinanze datate 1 febbraio 2018, n. 2480, 2481, 2482 e 2483 con le quali sono stati coordinati e rielaborati i principi in materia di violazione degli obblighi di custodia.

Marciapiede dissestato

In particolare, gli ermellini hanno sostenuto che la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione dell'art. 1227, primo comma, del codice civile.

Nello specifico, necessita effettuare un'attenta valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 della Costituzione.


Gli oneri di diligenza del terzo danneggiato


Da tale ragionamento logico-giuridico, la Corte trae la seguente conseguenza.

Quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più l'incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno.

Ciò fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.

Ciò premesso, la Corte conferma che è intendimento della stessa proseguire lungo il solco tracciato da tali provvedimenti.

Responsabilità del condominio

Pertanto, la Cassazione bacchetta la Corte d'Appello, rea di avere richiamato in motivazione alcune pronunce della Corte. In particolare, il fatto che l'onere della prova del nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno grava sulla parte danneggiata, ma non ha poi fatto buon governo della citata giurisprudenza in relazione al caso concreto.

Infatti, secondo il ragionamento dei giudici di piazza Cavour, nella sentenza impugnata si legge che la strada teatro del sinistro versava in uno stato di diffuso dissesto.

Ma, immediatamente dopo, a completamento della motivazione, la Corte romana ha aggiunto che lo stato di generale evidente dissesto della strada da un lato non richiedeva apposita segnalazione o transennamento delle singole buche, essendo appunto lo stato di dissesto una condizione di generale normalità.

Tale degradato scenario avrebbe, quindi, imposto alla danneggiata una particolare cautela nello scendere dalla vettura, essendo altamente probabile che il fondo fosse sconnesso.


Lo stato di generale dissesto della strada non esclude la responsabilità del condominio


Le argomentazioni della Corte d'appello non sono state ritenute corrette e condivisibili da parte della Corte di Cassazione.

Secondo il giudice di legittimità, infatti, non è pensabile che uno stato di generale ed evidente dissesto della strada non debba essere in alcun modo segnalato, e a maggior ragione, che tale dissesto possa essere ritenuto una condizione di generale normalità pur essendo sotto gli occhi di tutti lo stato di crescente abbandono e degrado delle strade e dei marciapiedi.

L'ordinanza evidenzia che l'incuria del custode non può essere utilizzata dal medesimo, attraverso il richiamo all'obbligo di particolare attenzione che grava sul danneggiato, come una specie di garanzia di irresponsabilità.

Le ordinanze del 2018 richiamate dal provvedimento hanno, peraltro, affermato quanto segue.

Nel caso in cui la condotta del danneggiato assurga, per l'intensità del rapporto con il prodursi dell'evento, al rango di causa esclusiva dell'evento stesso e del quale la cosa abbia costituito la mera occasione, il nesso causale tra la cosa custodita e quest'ultimo, la fattispecie non può più essere sussunta entro il paradigma dell'articolo 2051 del codice civile.

Ciò avviene anche quando la condotta possa essere stata prevista o sia stata comunque prevedibile ma esclusa come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale.

Tali ordinanze hanno anche precisato che il custode si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 del codice civile, dei danni riconducibili alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura e alla conformazione stessa della cosa custodita e delle sue pertinenze.

Precisando che su tale responsabilità può influire la condotta della vittima, la quale, però, assume efficacia causale esclusiva soltanto ove possa qualificarsi come estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto, salvo in caso contrario rilevare, ai fini del concorso e nella causazione dell'evento, ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ. .

Se la disattenzione è sempre prevedibile come evenienza, la stessa cessa di esserlo, e quindi elide il nesso causale con la cosa custodita, quando risponde all'inottemperanza a un invece prevedibile dovere di cautela da parte del danneggiato in rapporto alle circostanze del caso concreto.


Inottemperanza del condominio dei propri obblighi di custodia


Nello specifico caso concreto, il comportamento della vittima, che stava scendendo dalla macchina, non aveva in sé nulla di imprevedibile.

Né il giudice di merito prospetta elementi dai quali possa dedursi, alla luce delle citate ordinanze, che la danneggiata abbia violato il dovere di solidarietà che impone all'utente della strada un'attenzione collaborativa con i pubblici poteri, al fine di evitare danni alla propria incolumità.

È palese che la sentenza impugnata non ha affrontato correttamente il profilo della responsabilità della danneggiata ai fini dell'art. 1227, primo comma.
Infatti, non ha considerato il limite tra la violazione del dovere di cautela da parte di quest'ultima e la sicura inottemperanza degli obblighi del custode che gravano su di lui.

Deriva da tali considerazioni che il motivo di ricorso sia fondato.

La sentenza impugnata, pertanto, è stata cassata e il giudizio è stato rinviato alla Corte d'Appello di Roma, in diversa composizione personale, la quale deciderà attenendosi ai principi enunciati.

Con particolare riferimento ai limiti del concorso di colpa della danneggiata in rapporto alla situazione non segnalata di dissesto stradale.

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Responsabilità condominio per danni da marciapiede dissestato
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