Requisiti professionali del Certificatore Energetico

Lo scorso 15 febbraio è stato approvato il Regolamento per l'accreditamento dei Certificatori Energetici: ecco dunque i requisiti richiesti per redigere l'ACE.
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Finalmente, dopo una lunga attesa che spesso ha generato confusione tra i professionisti del settore, lo scorso 15 febbraio è stato approvato il Regolamento per l'accreditamento dei Certificatori Energetici da parte del Consiglio dei Ministri, in attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del Dlgs 192/2005: vediamo dunque quali requisiti dovrà possedere il tecnico qualora vi dovesse occorrere la redazione dell'Attestato di Certificazione Energetica.


Accreditamento dei Certificatori Energetici


Come avverrà tale accreditamento? I tecnici interessati dovranno frequentare specifici corsi di formazione per la certificazione energetica della durata di almeno 64 ore: tali corsi potranno essere svolti a livello nazionale dalle Università, dagli organismi ed enti di ricerca, e da Consigli, Ordini e Collegi professionali, in possesso dell'autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico di intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Certificazione EnergeticaA livello regionale, essi saranno svolti direttamente da Regioni e Province autonome, e da altri soggetti di ambito regionale con competenza in materia di certificazione energetica autorizzati dalle predette regioni e province autonome.

Secondo il regolamento l'attività di certificazione energetica potrà essere svolta dai seguenti Enti:

- gli Enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico operanti nel settore dell'energia e dell'edilizia, che esplicano l'attività con un tecnico, o con un gruppo di tecnici abilitati, in organico;

- gli organismi pubblici e privati qualificati a effettuare attività di ispezione nel settore delle costruzioni edili, opere di ingegneria civile in generale e impiantistica connessa, accreditati presso l'organismo nazionale italiano di accreditamento;

Certificazione Energetica- le società di servizi energetici - ESCO - che operano conformemente alle disposizioni di recepimento e attuazione della direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia ed i servizi energetici che svolgano l'attività con un tecnico, o con un gruppo di tecnici abilitati in organico.

Tali sono invece i requisiti necessari ai tecnici per l'accesso all'accreditamento dei Certificatori Energetici:

- laurea in ingegneria o architettura, agraria, scienze forestali e relativa abilitazione alla professione;

- diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico, in uno dei seguenti indirizzi e articolazioni: perito industriale specializzato in edilizia, elettrotecnica, meccanica, termotecnica, geometra e perito agrario o agrotecnico.


Indipendenza ed imparzialità dei soggetti abilitati


Nel regolamento si rivolge una particolare attenzione al conflitto di interessi che potrebbe nascere qualora il tecnico certificatore fosse in qualche maniera legato ai progettisti, costruttori o ai produttori di materiali coinvolti nel processo di costruzione o di ristrutturazione dell'edificio da certificare.

Certificazione EnergeticaA tale scopo i tecnici abilitati avranno l'obbligo di dichiarare quanto segue:

- nel caso di certificazione di edifici di nuova costruzione, l'assenza di conflitto di interessi, tra l'altro espressa attraverso il non coinvolgimento diretto o indiretto nel processo di progettazione e realizzazione dell'edificio da certificare o con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente, che in ogni caso non deve essere né il coniuge né un parente fino al quarto grado;

- nel caso di certificazione di edifici esistenti, l'assenza di conflitto di interessi, ovvero di non coinvolgimento diretto o indiretto con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente, che in ogni caso, anche questa volta, non dovrà essere né coniuge né parente fino al quarto grado.

Tale dichiarazione è resa ai sensi degli articoli 359 e 481 del codice penale.


Validità dell'Attestato di Certificazione Energetica


Poiché l'Attestato di Certificazione Energetica è a tutti gli effetti un atto pubblico, il tecnico che lo sottoscrive sarà responsabile di quanto in esso riportato, ai sensi dell'articolo 481 del codice penale Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità.

Certificazione EnergeticaAd ulteriore tutela della qualità della prestazione svolta dal tecnico, periodicamente gli enti preposti potranno predisporre dei controlli orientati alle classi energetiche più efficienti durante i quali potranno essere richiesti:

- l'accertamento documentale degli attestati di certificazione includendo in esso anche la verifica del rispetto delle procedure;

- le valutazioni di congruità e coerenza dei dati di progetto o di diagnosi con la metodologia di
calcolo e i risultati espressi;

- le ispezioni delle opere o dell'edificio.

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