Cosa contiene il rendiconto di gestione del condominio?

Il rendiconto condominiale è il documento che ogni singolo condomino deve consultare e controllare per capire come sono state utilizzate le risorse del condominio
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Utilità del rendiconto in condominio


Uno dei momento più importanti della vita in condominio è rappresentata dalla redazione del rendiconto condominiale.

Si tratta, come meglio vedremo, di un documento complesso, tecnico e non sempre (o non per tutti) di facile comprensione.

Rendiconto condominiale e voci spesa
Non è, infatti, sempre agevole riuscire a individuare le voci di entrata e uscita contenute nel rendiconto predisposto dall'amministratore di condominio.

Ciò non toglie che resta, in ogni caso, di fondamentale importanza conoscere le principali voci e modalità di redazione per poter effettivamente svolgere quel controllo sull'operato dell'amministratore di condominio, previsto dalla normativa sul condominio per sapere come sono stati spesi i soldi.

Questo anche per evitare dissapori e, in alcuni casi, possibili discussioni. O ancora, per arrivare più preparati alle riunioni di approvazione del rendiconto.

È importante ricordare che, una volta approvato il rendiconto, i condomini non possono rivolgere censure all'amministratore di condominio, essendo, infatti possibile solo impugnare la delibera assembleare con la quale è stato approvato il rendiconto annuale.


Il rendiconto condominiale: che cos'è?


Il bilancio condominiale, comunemente definito anche rendiconto condominiale, è il documento contabile contenente le voci di entrata e di uscita, nonché ogni altro elemento e/o informazione inerente la situazione economico-finanziaria e patrimoniale del condominio.

Come chiarito dalla giurisprudenza, il rendiconto è predisposto dall'amministratore e risponde all'esigenza di porre i condòmini in condizione di sapere come effettivamente sono stati spesi i soldi versati con il conseguente diritto, di questi ultimi, all'informazione e il corrispondente obbligo dell'amministratore di mettere a disposizione degli stessi la documentazione giustificativa delle spese ivi indicata (Tribunale di Roma, 13 novembre 2019 n. 21802).


Il rendiconto in condominio: cosa contiene?


Il rendiconto, in quanto specifico consuntivo delle spese effettuate durante l'anno e delle quote pagate dai condomini, è un documento obbligatorio non solo per i grandi e medi condominii, ma anche per i c.d. condomini minimi composti da due soli proprietari.

Voci rendiconto condominio
Nello specifico, si tratta di un prospetto sintetico, ove sono riportati:

  • le voci di entrate e di uscita;

  • ogni dato riguardante la situazione patrimoniale del condominio;

  • le eventuali riserve;

  • i fondi esistenti (come quello previsto obbligatoriamente per le opere di manutenzione straordinaria).


Il rendiconto è, inoltre, un atto finale di competenza dell'amministratore di condominio in cui vi è la specifica indicazione della gestione contabile dell'anno di riferimento (art. 1130 c.c.).


Tenuta del rendiconto in condominio


Come deve essere predisposto il rendiconto condominiale?

Prima della entrata in vigore della Legge sul condominio, non vi erano indicazioni chiare su come dovesse essere tenuta la contabilità in condominio, né quali fossero i criteri e i principi alla base.

Al riguardo, la giurisprudenza, si è spesso mostrata restia a ritenere la contabilità condominiale soggetta alle norme contabili previste per contesti societari, richiedendo all'amministratore la mera tenuta delle entrate e delle uscite comprovate da documentazione giustificativa (Cass., 28 aprile 2005, n. 2008; Cass., 23 gennaio 2007, n. 1405).

Ciò nondimeno, è tuttavia pacifico che l'amministratore di condominio pur non essendo tenuto al rispetto rigoroso delle regole formali vigenti per le imprese, deve comunque necessariamente attenersi a princìpi di ordine e di correttezza e, nel redigere il bilancio, deve approntare un documento chiaro e intelligibile, con corretta apposizione delle voci dell'attivo e del passivo, che siano corrispondenti e congrue rispetto alla documentazione relativa alle entrate e alle uscite (Cass., 28 aprile 2005, n. 8877; Cass, 11 gennaio 2017, n. 454).


Il rendiconto in condominio post riforma


A seguito della Legge sul condominio la situazione è in parte cambiata!

La riforma della normativa sul condominio, nel recepire i principi affermati dalla giurisprudenza, ha modificato l'art. 1130 bis c.c., stabilendo specificamente che il contenuto del rendiconto condominiale si compone di tre specifici documenti:

  • registro di contabilità: è la parte del rendiconto ove sono annotati in ordine cronologico le entrate e le uscite entro trenta giorni dall'effettuazione delle movimentazioni. Il registro di contabilità deve redatto in forma chiara e precisa, non deve avere “abrasioni o cancellature”. Ne consegue che nel caso di eventuali errori occorre che si proceda con il metodo contabile dello storno e della nuova annotazione dell'elemento corretto;

  • riepilogo finanziario: rappresenta, nel complesso, la situazione patrimoniale del condominio.

Il riepilogo finanziario del condominio


Tale documento è di primaria rilevanza, poiché ci consente di capire come sono stati spesi i soldi del condominio.

Riepilogo finanziario in condominio
Questo è costituito, a sua volta, dallo stato patrimoniale, dalla situazione di cassa e dalla nota esplicativa.

Vediamo quali sono le principali voci contenute nel riepilogo finanziario.

Lo stato patrimoniale e la situazione di cassa del condominio


Lo stato patrimoniale di compone di due parti: l'attivo ove sono riportati dettagliatamente tutti i crediti, distinti per titolo originario e il passivo ove occorre, invece, riportare tutti i debiti, distinti per gruppi di creditori (condomini, Fondi, Fisco ecc.).

La situazione di cassa ricostruisce tutta la movimentazione della c.d. cassa condominiale.

Nello specifico devono essere riportati gli incassi e gli esborsi effettivamente operati durante l'anno nel conto corrente bancario intestato al condominio.

Il punto di partenza della situazione di cassa annuale è rappresentato dal saldo finale dell'esercizio precedente.

Voci attive e passive in condominio
Tale saldo finale dovrà corrispondere all'estratto del conto corrente bancario e a quanto indicato nello stato patrimoniale.

L'obiettivo è quello di ottenere una perfetta coincidenza dei movimenti e dei saldi del c/c intestato al condominio con le registrazioni di contabilità.

La nosta esplicativa sintetica

La nota esplicativa sintetica è una relazione volta a illustrare e descrivere i dati e le informazioni contenute nel rendiconto.

È dunque un documento predisposto nell'interesse dei singoli condomini, poiché assolve la funzione informativa in ordine ai principi contabili.

Nota esplicativa sintetica rendiconto condominio

L'Amministratore non è tenuto a esplicare tutti i singoli dati e/o voci, ma deve commentare quelli di maggior rilievo, nonché quelli che hanno manifestato una sensibile variazione rispetto ai periodi amministrativi precedenti.

Al rendiconto devono essere allegati i documenti contabili relativi ai crediti, le fatture e le ricevute che giustificano i pagamenti effettuati, unitamente all'estratto conto del conto corrente obbligatorio sul quale devono transitare tutte le somme relative alla gestione condominiale.


Entro quando deve essere approvato il rendiconto in condominio?


Questa è una domanda spesso ricorrente.

Il comma dieci dell'art. 1130 c.c. stabilisce che il rendiconto deve essere approvato entro 180 giorni, senza specificare da quale momento inizia a decorrere tale termine.
In realtà si tratta di un non problema perché è evidente che il termine di 180 giorni non può che decorrere dalla data di chiusura dell'esercizio.

Per redigere il rendiconto è, infatti, necessario, ovviamente, arrivare al termine dell'annualità.

Al riguardo, occorre precisare che l'annualità può anche non corrispondere con l'esercizio solare (1 gennaio – 31 dicembre). È possibile, a esempio, che la c.d. l'annualità condominiale vada dal 1° giugno al 31 maggio dell'anno successivo.


In questo caso, nel rispetto della legge, entro il 30 novembre deve essere convocata l'assemblea di condominio per l'approvazione del rendiconto.

Altra importante precisazione in ordine al termine di approvazione del rendiconto, riguarda le modalità di computo del termine di 180 giorni.

Occorre rilevare che tale termine deve essere calcolato in giorni e non in mesi (sei mesi).

Si tratta di una precisazione di non proprio conto, poiché il calcolo, considerando 180 giorni non sempre corrisponde al calcolo del medesimo termine considerando i mesi.
Ciò vale, a esempio, nelle annualità bisestili.

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Rendiconto condominio
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  • Sandro Bianchi
    Sandro Bianchi
    Giovedì 31 Gennaio 2019, alle ore 09:57
    L'anno deve intendersi solo anno solare.
    Quindi l'esercizio parte dal 01.01.XX e termina il 31.12.XX.
    Questa è la base.
    Da questa data 31.12.XX partono i 180 gg. previsti e consentiti per inviare l'avviso di assemblea ordinaria.
    E' certo che la data dell' assemblea ordinaria può essere convocata anche oltre i 180 gg.
    Restano fermi i tempi previsti per inviare ai condomini il rendiconto finale che deve essere di facile intelligebilità e lettura con gli allegati copia dei movimenti bancari del c/c o carta prepayd intestata al condominio e copia del mod. 770 presentato all'Agenzia delle Entrate.
    Io ho sempre fatto così.
    rispondi al commento
    • Lucag1979
      Lucag1979 Sandro bianchi
      Lunedì 11 Febbraio 2019, alle ore 16:17
      Certo, ma l'anno di esercizio può anche essere differente, es. 01.06.xx - 31.05.xx. Dipende dallo specifico regolamento: per i condomini estivi, ad esempio sovente l'anno di gestione chiude a luglio o agosto.
      rispondi al commento
      • Sandro Bianchi
        Sandro Bianchi Lucag1979
        Lunedì 11 Febbraio 2019, alle ore 17:01
        No.
        L' esercizio amministrativo/contabile/fiscale deve intendersi solo 01.01.XX - 31.12.XX.
        Il regolamento non deve e non può modificare norme di legge.
        Tantomeno l'assemblea.
        Quindi dal 31.12.XX partono i 180 gg. utili per definire, entro tale periodo, la data di prima convocazione dell'assemblea ordinaria.
        Questo proprio per consentire, anche ai condomini proprietari di case-vacanza, una annuale assemblea estiva con presenze di maggioranza.
        rispondi al commento
        • Lucag1979
          Lucag1979 Sandro Bianchi
          Martedì 12 Febbraio 2019, alle ore 09:03
          Non capisco quali norme di legge modificherebbe il regolamento condominiale.
          rispondi al commento
  • Tury62
    Tury62
    Lunedì 19 Marzo 2018, alle ore 19:59
    Ho da poco acquistato appartamento in condominio (sei mesi), ho chiesto il rendiconto dell'anno 2017 ed il preventivo di spesa per il 2018 all'amministratore che mi ha risposto tramite email che lo poteva rilasciare dopo 180 giorni termini di legge!
    Nel frattempo in data 19 febbraio 2018 mi e' arrivata una raccomandata con all'interno i bollettini postali per il pagamento delle quote condominiali con relativo aumento (pagavo 79 euro ogni 2 mesi ) adesso 86 euro!É normale ?
    Posso rifiutarmi di pagare l'aumento ?
    Come regolarmi ?
    rispondi al commento
  • Corsarino
    Corsarino
    Sabato 1 Aprile 2017, alle ore 17:00
    "...nel testo del provvedimento si legge più volte che il computo del termine dei centottanta giorni dev'essere fatto riferendosi all'ultimo rendiconto approvato..."
    Se la frase é scritta veramente così, significa che si dovrebbe fare un rendiconto ogni sei mesi! O sbaglio?
    Infatti, approvato un rendiconto, decorrerebbero i nuovi 180 giorni e via di seguito.
    rispondi al commento
    • Lucag1979
      Lucag1979 Corsarino
      Lunedì 3 Aprile 2017, alle ore 16:56
      Infatti l'avv. che scritto l'articolo specifica che dev'essersi trattato di un errore.
      rispondi al commento
  • Cor4sarino
    Cor4sarino
    Martedì 7 Marzo 2017, alle ore 13:17
    Appare evidente a chi non volesse cavillare che il rendiconto annuale và presentato entro centottanta giorni dalla chiusura della gestione annuale di esercizio che, per ogni normale attività, è quella che và dal 01/01 al 31/12 di ogni anno solare.
    rispondi al commento
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