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In campo edile quando si parla di Legge 10 si fa riferimento alla Legge 9 gennaio 1991 n.10 Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di uso delle fonti rinnovabili di energia.
La Legge 10/91 è nata col proposito di regolamentare il settore termotecnico, stabilendo i limiti per i consumi di energia termica ed elettrica degli edifici, sia in caso di nuova costruzione che in caso di interventi su edifici esistenti.
I consumi di energia di un edificio sono strettamente connessi alle caratteristiche del suo involucro (pareti, copertura, serramenti, ecc.) e dei suoi impianti (riscaldamento, illuminazione, raffrescamento, ecc.), pertanto i limiti stabiliti dalla norma riguardano entrambi questi aspetti.
La Legge è stata in gran parte modificata e integrata nel corso degli anni da vari decreti, rispecchiando chiaramente l'intento e la necessità sempre più crescente di contenere i consumi energetici globali delle costruzioni.
Si parla talvolta di decreti attuativi, già previsti dalla Legge 10/91 stessa in occasione della sua prima formulazione, ma anche di decreti che ne hanno abrogato o modificato alcuni articoli, sostituendoli o aggiornandoli.
La relazione Legge 10 è, in gergo tecnico, il documento in cui il progettista riporta i calcoli e le verifiche che attestano la rispondenza di un progetto alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e dei relativi impianti termici.
La relazione va sottoscritta dal progettista e presentata in Comune. Può essere consegnata contestualmente alla dichiarazione di inizio lavori o alla domanda di concessione edilizia.
La relazione Legge 10 non è obbligatoria per qualsiasi intervento.
Il documento è richiesto nei seguenti casi:
- nuove costruzioni;
- ristrutturazioni importanti;
- riqualificazioni energetiche.
Si rendono importanti alcune precisazioni. Sono assimilati agli edifici di nuova costruzione gli edifici sottoposti a demolizione e ricostruzione, gli ampliamenti e le sopra elevazioni di edifici esistenti (purché la nuova porzione abbia volume lordo climatizzato superiore al 15% di quello esistente o comunque superiore a 500 mc).
Si individuano come ristrutturazioni importanti gli interventi che interessano l'involucro edilizio che delimita un volume a temperatura controllata dall'ambiente esterno e da ambienti non climatizzati, con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio.
Rientrano invece nelle riqualificazioni energetiche gli interventi non riconducibili a ristrutturazioni importanti, ma che hanno comunque un impatto sulla prestazione energetica dell'edificio. Questi interventi coinvolgono quindi una superficie inferiore o uguale al 25% della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, oppure consistono nella nuova installazione, ristrutturazione di un impianto termico o nella sostituzione di un generatore termico.
In caso di sostituzione di generatore di calore, la relazione è richiesta solo per generatori con potenza superiore alla soglia prevista dall'articolo 5, comma 2, lettera g) del regolamento di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008 n.37, oppure quando avviene un cambio di combustibile o di tipologia di generatore. Ad esempio, quando si sostituisce una caldaia a metano con una caldaia e biomasse.
Sempre riguardo ai generatori, la relazione non è dovuta in caso di installazione di pompa di calore con potenza termica uguale o inferiore a 15 kW.
Come prima accennato, la relazione deve riportare i calcoli e le verifiche che attestino la rispondenza del progetto ai requisiti richiesti.
In base al tipo di intervento eseguito, sono stabiliti calcoli e verifiche precisi.
In particolare, esistono alcune prescrizioni valide per tutti gli interventi soggetti a relazione Legge 10 e poi ci sono prescrizioni apposite associate a ogni particolare categoria di intervento.
In questo ambito risulta utile definire con maggiore precisione la categoria degli interventi di ristrutturazione importante. La normativa li suddivide in due sottocategorie: gli interventi di ristrutturazione importante di primo livello e gli interventi di ristrutturazione importante di secondo livello.
Nelle ristrutturazioni importanti di primo livello, l'intervento, oltre a coinvolgere l'involucro edilizio con un'incidenza superiore al 50% della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, comprende anche la ristrutturazione dell'impianto termico di climatizzazione invernale e/o estiva.
Nelle ristrutturazioni importanti di secondo livello, l'intervento interessa l'involucro edilizio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio e può interessare l'impianto termico per la climatizzazione invernale e/o estiva.
La normativa stabilisce requisiti e prescrizioni specifici raggruppando gli interventi come segue:
1) edifici di nuova costruzione o soggetti a ristrutturazioni importanti di primo livello;
2) edifici soggetti a ristrutturazioni importanti di secondo livello;
3) edifici sottoposti a riqualificazione energetica.
Nel primo gruppo rientra una particolare categoria, quella degli edifici a energia quasi zero, definiti secondo precise caratteristiche.
La compilazione della relazione tecnica di progetto deve avvenire secondo quanto previsto dal Decreto interministeriale 26 giugno 2015 – «Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell'applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici».
Il decreto fornisce schemi procedurali leggermente diversi in funzione delle tipologie di intervento:
a) nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti di primo livello, edifici a energia quasi zero;
b) riqualificazione energetica, ristrutturazioni importanti di secondo livello - costruzioni esistenti con riqualificazione dell'involucro edilizio e di impianti termici;
c) riqualificazione energetica degli impianti tecnici.
Le disposizioni finora citate si applicano a livello nazionale alle Regioni e Province autonome che non abbiano ancora adottato provvedimenti di recepimento della direttiva 2010/31/UE.
Qualora le Regioni e le Province autonome abbiano elaborato normative proprie, si provvederà all'applicazione delle stesse.
È quindi sempre opportuno, prima di provvedere alla stesura della relazione Legge 10, verificare l'esistenza di norme regionali alle quali attenersi.
Come molti ben sapranno, alcuni interventi realizzati su edifici esistenti possono beneficiare della detrazione sulle ristrutturazioni edilizie (50%) o sul risparmio energetico (65%).
In questi casi è consentito detrarre dall'IRPEF non solo le spese necessarie per eseguire i lavori di ristrutturazione o risparmio energetico, ma anche le spese professionali connesse.
Tra le spese professionali può rientrare la parcella da pagare al tecnico per la presentazione della pratica comunale, comprensiva della relazione Legge 10, sempre che l'intervento da detrarre richieda questo documento.
Per quanto riguarda la parcella del tecnico che redige la relazione Legge 10, si ricorda che sono detraibili anche l'IVA e il contributo della cassa professionale.
Poiché le detrazioni 50% e 65% sono ammesse solo per interventi su immobili esistenti, si esclude la detraibilità della parcella per relazione Legge 10 in caso di interventi di nuova costruzione, ampliamento e sopra elevazione. È tuttavia ammessa la categoria della demolizione con ricostruzione, che dal punto di vista urbanistico-edilizio è classificata come ristrutturazione di immobile esistente.
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