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Relazione termica Legge 10: che cos'è e quando deve essere presentata

La relazione legge 10 è un documento che va presentato in Comune per le nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti e riqualificazioni energetiche di un immobile.
Pubblicato il

Legge 9 gennaio 1991 n.10


In campo edile quando si parla di Legge 10 si fa riferimento alla Legge 9 gennaio 1991 n.10 Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di uso delle fonti rinnovabili di energia.

Legge 10/91La Legge 10/91 è nata col proposito di regolamentare il settore termotecnico, stabilendo i limiti per i consumi di energia termica ed elettrica degli edifici, sia in caso di nuova costruzione che in caso di interventi su edifici esistenti.

I consumi di energia di un edificio sono strettamente connessi alle caratteristiche del suo involucro (pareti, copertura, serramenti, ecc.) e dei suoi impianti (riscaldamento, illuminazione, raffrescamento, ecc.), pertanto i limiti stabiliti dalla norma riguardano entrambi questi aspetti.

La Legge è stata in gran parte modificata e integrata nel corso degli anni da vari decreti, rispecchiando chiaramente l'intento e la necessità sempre più crescente di contenere i consumi energetici globali delle costruzioni.

Si parla talvolta di decreti attuativi, già previsti dalla Legge 10/91 stessa in occasione della sua prima formulazione, ma anche di decreti che ne hanno abrogato o modificato alcuni articoli, sostituendoli o aggiornandoli.


La relazione tecnica Legge 10


La relazione Legge 10 è, in gergo tecnico, il documento in cui il progettista riporta i calcoli e le verifiche che attestano la rispondenza di un progetto alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e dei relativi impianti termici.

La relazione va sottoscritta dal progettista e presentata in Comune. Può essere consegnata contestualmente alla dichiarazione di inizio lavori o alla domanda di concessione edilizia.


In quali casi si deve presentare la relazione Legge 10?


La relazione Legge 10 non è obbligatoria per qualsiasi intervento.

interventi edilizi Legge 10Il documento è richiesto nei seguenti casi:
- nuove costruzioni;
- ristrutturazioni importanti;
- riqualificazioni energetiche.

Si rendono importanti alcune precisazioni. Sono assimilati agli edifici di nuova costruzione gli edifici sottoposti a demolizione e ricostruzione, gli ampliamenti e le sopra elevazioni di edifici esistenti (purché la nuova porzione abbia volume lordo climatizzato superiore al 15% di quello esistente o comunque superiore a 500 mc).

Si individuano come ristrutturazioni importanti gli interventi che interessano l'involucro edilizio che delimita un volume a temperatura controllata dall'ambiente esterno e da ambienti non climatizzati, con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio.

Rientrano invece nelle riqualificazioni energetiche gli interventi non riconducibili a ristrutturazioni importanti, ma che hanno comunque un impatto sulla prestazione energetica dell'edificio. Questi interventi coinvolgono quindi una superficie inferiore o uguale al 25% della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, oppure consistono nella nuova installazione, ristrutturazione di un impianto termico o nella sostituzione di un generatore termico.

Legge 10 impiantiIn caso di sostituzione di generatore di calore, la relazione è richiesta solo per generatori con potenza superiore alla soglia prevista dall'articolo 5, comma 2, lettera g) del regolamento di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008 n.37, oppure quando avviene un cambio di combustibile o di tipologia di generatore. Ad esempio, quando si sostituisce una caldaia a metano con una caldaia e biomasse.

Sempre riguardo ai generatori, la relazione non è dovuta in caso di installazione di pompa di calore con potenza termica uguale o inferiore a 15 kW.


Che cosa deve riportare la relazione Legge 10?


Come prima accennato, la relazione deve riportare i calcoli e le verifiche che attestino la rispondenza del progetto ai requisiti richiesti.

In base al tipo di intervento eseguito, sono stabiliti calcoli e verifiche precisi.
In particolare, esistono alcune prescrizioni valide per tutti gli interventi soggetti a relazione Legge 10 e poi ci sono prescrizioni apposite associate a ogni particolare categoria di intervento.

In questo ambito risulta utile definire con maggiore precisione la categoria degli interventi di ristrutturazione importante. La normativa li suddivide in due sottocategorie: gli interventi di ristrutturazione importante di primo livello e gli interventi di ristrutturazione importante di secondo livello.

Relazione Legge 10/91Nelle ristrutturazioni importanti di primo livello, l'intervento, oltre a coinvolgere l'involucro edilizio con un'incidenza superiore al 50% della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, comprende anche la ristrutturazione dell'impianto termico di climatizzazione invernale e/o estiva.

Nelle ristrutturazioni importanti di secondo livello, l'intervento interessa l'involucro edilizio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio e può interessare l'impianto termico per la climatizzazione invernale e/o estiva.

La normativa stabilisce requisiti e prescrizioni specifici raggruppando gli interventi come segue:

1) edifici di nuova costruzione o soggetti a ristrutturazioni importanti di primo livello;

2) edifici soggetti a ristrutturazioni importanti di secondo livello;

3) edifici sottoposti a riqualificazione energetica.

Nel primo gruppo rientra una particolare categoria, quella degli edifici a energia quasi zero, definiti secondo precise caratteristiche.

Relazione Legge 10 91La compilazione della relazione tecnica di progetto deve avvenire secondo quanto previsto dal Decreto interministeriale 26 giugno 2015 – «Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell'applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici».

Il decreto fornisce schemi procedurali leggermente diversi in funzione delle tipologie di intervento:

a) nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti di primo livello, edifici a energia quasi zero;

b) riqualificazione energetica, ristrutturazioni importanti di secondo livello - costruzioni esistenti con riqualificazione dell'involucro edilizio e di impianti termici;

c) riqualificazione energetica degli impianti tecnici.


Norme regionali


Le disposizioni finora citate si applicano a livello nazionale alle Regioni e Province autonome che non abbiano ancora adottato provvedimenti di recepimento della direttiva 2010/31/UE.

Qualora le Regioni e le Province autonome abbiano elaborato normative proprie, si provvederà all'applicazione delle stesse.

È quindi sempre opportuno, prima di provvedere alla stesura della relazione Legge 10, verificare l'esistenza di norme regionali alle quali attenersi.


Possibilità di detrarre dall'IRPEF la relazione Legge 10


Come molti ben sapranno, alcuni interventi realizzati su edifici esistenti possono beneficiare della detrazione sulle ristrutturazioni edilizie (50%) o sul risparmio energetico (65%).

In questi casi è consentito detrarre dall'IRPEF non solo le spese necessarie per eseguire i lavori di ristrutturazione o risparmio energetico, ma anche le spese professionali connesse.

Parcella Legge 10Tra le spese professionali può rientrare la parcella da pagare al tecnico per la presentazione della pratica comunale, comprensiva della relazione Legge 10, sempre che l'intervento da detrarre richieda questo documento.

Per quanto riguarda la parcella del tecnico che redige la relazione Legge 10, si ricorda che sono detraibili anche l'IVA e il contributo della cassa professionale.

Poiché le detrazioni 50% e 65% sono ammesse solo per interventi su immobili esistenti, si esclude la detraibilità della parcella per relazione Legge 10 in caso di interventi di nuova costruzione, ampliamento e sopra elevazione. È tuttavia ammessa la categoria della demolizione con ricostruzione, che dal punto di vista urbanistico-edilizio è classificata come ristrutturazione di immobile esistente.

riproduzione riservata
Relazione termica Legge 10
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Commenti e opinioni



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Alert Commenti
  • Ciupavaz
    Ciupavaz
    Martedì 25 Maggio 2021, alle ore 11:18
    Se sostituisco una caldaia meno di 15 kilocalorie, sono obbligato a presentare la Legge 10 al comune?
    rispondi al commento
  • Fausto Hokotovich
    Fausto Hokotovich
    Domenica 4 Giugno 2017, alle ore 21:49
    Vorrei sapere se alla parcella del professionista che ha redatto la legge 10, va applicata l'IVA del 10% o del  22%.
    rispondi al commento
    • Sara.m.
      Sara.m. Fausto Hokotovich
      Domenica 11 Giugno 2017, alle ore 12:49
      Le parcelle dei professionisti hanno sempre IVA al 22%, indipendentemente dal tipo di lavori eseguiti.
      rispondi al commento
  • Gianfranco
    Gianfranco
    Sabato 3 Dicembre 2016, alle ore 07:57
    Sto acquistando casa nella provincia di Ravenna, attualmente è presente la concessione edilizia del comune (richiesta è concessa nel 2016) e si è in attesa dell'autorizzazione al genio civile per l'antisismica e legge10. 
    La legge10 è stata presentata prevedendo riscaldamento a pavimento mediante caldaia a condensazione, solare termico per acqua sanitaria e fotovoltaico per circa 1,6kw. 
    Qualora volessi installare la pompa di calore aria/acqua è fattibile? 
    Dovrebbe esser fatta una variante all'attuale legge10?
    O trattandosi di un dispositivo ad alte prestazioni energetiche sono automaticamente autorizzato a variare la scelta in corso d'avanzamento lavori? 
    A vostro giudizio gli impianti di riscaldamento/raffreddamento a pavimento mediante pompa di Calore ARIA/ACQUA (privo di impianto di backup a metano) è affidabile anche nei periodi più freddi?
    Gianfranco 
    rispondi al commento
  • Termoclaus
    Termoclaus
    Lunedì 28 Settembre 2015, alle ore 12:43
    Non rientra nel mio caso ma l'art. 5 cita anche 1. Per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degliimpianti di cui all'articolo 1, comma 2,lettere a), b), c), d), e), g), e' redatto un progetto. Fatta salval'osservanza delle normative piu' rigorose in materia diprogettazione.Esistono normative più rigorose?
    rispondi al commento
  • Termoclaus
    Termoclaus
    Domenica 27 Settembre 2015, alle ore 19:33
    Salve, sto ristrutturando un appartamento di circa 100 m2 sprovvisto di impianto di riscaldamento.Un installatore chiede il progetto da parte di un professionista mentre l'ingegnere della ditta edile asserisce che basta un semplice schema dell'installatore.Chi ha ragione?
    rispondi al commento
    • Anonymous
      Anonymous Termoclaus
      Lunedì 28 Settembre 2015, alle ore 09:56
      Ha ragione l'ingegnere.
      rispondi al commento
      • Termoclaus
        Termoclaus Anonymous
        Lunedì 28 Settembre 2015, alle ore 11:31
        Salve, in base a quale legge ha ragione l'ingegnere?Perché esistono anche delle sanzioni.
        rispondi al commento
        • Anonymous
          Anonymous Termoclaus
          Lunedì 28 Settembre 2015, alle ore 12:22
          In base al DM 37/08, è obbligatorio il progetto per impianti di riscaldamento dotati di canne fumarie collettive ramificate. Ho escluso il suo caso, ma se rientra in questa fattispecie, il progetto va fatto.
          rispondi al commento
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