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Novità sul Registro pubblico delle opposizioni

Le norme che regolano il Registro pubblico delle opposizioni, l'elenco che consente di stoppare le chiamate dei call center, da oggi offrono tutele più incisive
Pubblicato il

Registro pubblico delle opposizioni e riferimenti normativi


Utente telefonia fissaPrevisto dal D.Lgs. 196/2003, noto come Codice in materia di protezione dei dati personali o anche Codice della privacy (d'ora in avanti il Codice), in particolare agli artt. 7 e 130, il Registro pubblico delle opposizioni è stato poi istituito con il D.P.R. 178/2010 che d'ora in avanti chiamiamo Regolamento.

Oggi le nuove norme sono state invece apportate nella L. 5/2018 che vedremo ora nel dettaglio, mentre rinviamo per ulteriori informazioni ai siti del Registro pubblico delle opposizioni e del Garante per la protezione dei dati personali.

Seguirà l'emanazione, nei prossimi mesi, delle norme attuative della L. 5/2018.


Registro pubblico delle opposizioni: cos'è e come funziona


Il Registro pubblico delle opposizioni è l'elenco che permette all'utente che non le voglia, di evitare di ricevere comunicazioni telefoniche finalizzate all'invio di materiale pubblicitario o alla vendita diretta o per l'effettuazione di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale (v. art. 7, co.2, lett. b, del Codice) da parte di operatori, cioè di quei soggetti che in qualità di titolari del trattamento dei dati personali (v. art. 4, co. 1, lett. f del Codice), vogliano utilizzare i dati presenti negli elenchi pubblici per l'invio di materiale pubblicitario o la vendita diretta o per l'effettuazione di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale mediante l'impiego del telefono.

Nonostante la definizione generale si riferisca a comunicazioni per telefono e carta stampata (ex art. 130, del Codice), il Registro in parola consente solo di evitare i contatti telefonici; come vedremo più avanti, secondo la definizione vigente si parla solo di dati presenti negli elenchi pubblici, ma con la L. 5/2018 la tutela è ampliata a tutte le utenze.

L'operatore che vuole dunque utilizzare i dati personali per contatti telefonici per i fini suindicati - ai sensi del Regolamento – è tenuto a presentare istanza al Gestore del Registro (istanza che deve comprendere, tra l'altro, l'elenco o gli elenchi da cui vuole attingere i dati).

In sostanza, l'utente iscritto al Registro pubblico delle opposizioni dovrebbe ottenere di non essere contattato per fini pubblicitari etc.

In realtà si tratta di previsioni che non sempre hanno dato i risultati sperati e che hanno richiesto dunque dei correttivi.

Alcuni correttivi sono stati recentemente introdotti e vedremo con l'applicazione pratica se essi sono sufficientemente efficaci.


Novità più significative della L. 5/2018


Linea telefonica fissaI detti correttivi sono nella L. 5 del 2018. Vediamoli in sintesi di cosa si tratta.

In primis, la tutela del Registro viene estesa anche ai telefoni cellulari ed ai fissi non presenti negli elenchi pubblici: vale dunque per tutte le utenze telefoniche.

L'opposizione è comunque revocabile, anche per tempi determinati o solo per alcuni dei numeri intestati.

L'iscrizione al Registro comporta la revoca dei consensi a essere contattati per fini commerciali o di ricerche mercato etc. precedentemente prestati (salvo quelli prestati in specifici contratti o cessati da non più di trenta giorni, riguardanti la fornitura di beni o servizi, per i quali è comunque assicurata una revoca specifica con procedure semplificate v. art. 1, L. 5/2018).
S
i intendono revocati anche i consensi precedentemente prestati in merito al trasferimento a terzi dei dati. È valido il consenso all'utilizzo dei dati (sempre per fini commerciali etc.) prestato dall'utente successivamente all'iscrizione al Registro.

Il divieto, con l'entrata in vigore della legge (cioè dal giorno della pubblicazione della stessa, avvenuta il 3 febbraio 2018), di comunicare a terzi, trasferire e diffondere dati personali degli iscritti al Registro per scopi di pubblicità o di vendita ovvero di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale che non siano riferibili alle attività, ai prodotti o ai servizi offerti dal titolare del trattamento, se non comunicando all'interessato gli estremi del terzo cui vengono trasferiti i dati.


Inasprimento sanzioni per i call center


Vengono inasprite le sanzioni: a parte quanto già previsto per il caso di trattamento illecito di dati (art. 167, Codice), in caso di violazione dei divieti previsti in materia di comunicazione a terzi, trasferimento e la diffusione dei dati (di cui all'art. 1, co.7, L. 5/2018) è prevista la sanzione pari a una somma da 10.000 euro a 120.000 euro (ex art. 162, comma 2-bis) e, in caso di reiterazione delle suddette violazioni, è prevista anche la possibilità di disporre la sospensione o, nelle ipotesi più gravi, la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

Inoltre, in caso di violazione del diritto di opposizione (nelle forme previste dalla L. 5/2018) è prevista la sanzione pari a una somma da 10.000 euro a 120.000 euro (ex art. 162, co.2-quater, Codice) e in caso di reiterazione delle violazioni, è prevista anche la possibilità di disporre la sospensione o, nelle ipotesi più gravi, la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

Inoltre, il titolare del trattamento dei dati, ovvero

colui che assume le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza v. art. 4, Codice)


è responsabile in solido con il call center che compie le violazioni della Legge (anche dove affidi a terzi l'attività di call center per l'effettuazione delle chiamate telefoniche).


Obblighi per gli operatori


L'obbligo, per gli operatori che effettuano le attività suddette, di consultare il Registro con cadenza mensile e, in ogni caso, prima di iniziare ogni campagna e di aggiornare, in conseguenza, i propri elenchi.

Al fine di facilitare la consultazione e ridurne i costi per gli operatori, la legge prevede l'emanazione di un decreto ministeriale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge medesima, che detti i criteri per l'aggiornamento delle tariffe (secondo le modalità già previste dal Regolamento 178/2010).

Chiamate call center per vendita commerciali, ricerche di mercato

Detto decreto si dovrà conformare ai seguenti criteri:

- promuovere l'adozione di forme tecniche per contenere il costo delle tariffe;

- prevedere forme tariffarie agevolate anche con forme di abbonamento temporale per gli operatori cui non siano state comminate, negli ultimi cinque anni, sanzioni per violazione del diritto di opposizione nella forma dell'iscrizione al Registro (ex. art. 130, co.3-bis, D.Lgs. 196/2003);

- in ogni caso le tariffe dovranno coprire i costi di tenuta del Registro.

Divieto di utilizzo di compositori automatici per effettuare la ricerca dei numeri (anche di quelli non iscritti negli elenchi pubblici di cui all'art. 129, Codice).

Opposizione a chiamate da call center

La violazione del precetto prevede una sanzione pari a una somma da 10.000 a 120.000 euro (ex art. 162, co.2-bis, Codice).

Infine, si rimanda a un decreto ministeriale per l'introduzione delle modifiche al regolamento vigente per quanto riguarda le norme che regolano modalità di iscrizione e funzionamento del Registro delle opposizioni e per l'abrogazione delle eventuali norme regolamentari incompatibili con quelle previste nella nuova legge. Detto decreto dovrà essere emanato entro novanta giorni dall'entrata in vigore della L. 5/2018.

Gli operatori devono inoltre garantire il rispetto dell'obbligo di presentazione dell'identificazione della linea chiamante e il rispetto del diritto di opporsi al trattamento (ex art. 7, Codice).

A tal fine, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dovrà, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, individuare due codici o prefissi specifici che consentano di identificare e distinguere immediatamente le chiamate svolte per attività statistiche da quelle finalizzate a ricerche di mercato, pubblicità, vendita e comunicazione commerciale.

Gli operatori che svolgono attività di call center dovranno adeguare le numerazioni oppure dovranno presentare il numero a cui posso essere ricontattati dal consumatore.

Il mancato rispetto di tali precetti sarà sanzionato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

riproduzione riservata
Registro pubblico delle opposizioni: cosa c'è da sapere
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Commenti e opinioni



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Alert Commenti
  • Ornella1
    Ornella1
    Giovedì 4 Aprile 2019, alle ore 10:28
    Cosa ci guadagna l'utente della linea tartassata che ha opportunamente fatto segnalazione al Garante della privacy? 
    Ornella
    rispondi al commento
    • Svevavolo
      Svevavolo Ornella1
      Martedì 30 Aprile 2019, alle ore 11:49
      Ottiene che l’Autorità può decidere di emettere i provvedimenti in suo potere (ad es. chiedere informazioni all’operatore, ingiungere un certo comportamento, emettere sanzioni etc.) nei confronti dell’operatore. Qui un link aggiornato alla tutela dei dati personali. A seconda delle sue esigenze, il cittadino potrà decidere di ricorrere anche al Giudice.Se vuoi una risposta più dettagliata ed approfondita sull'argomento, prova il servizio di consulenza a pagamento di lavorincasa su aspetti, legali, fiscali, condominiali di lavorincasa.it riguardanti la casa Consulenza Legale, Fiscale e Condominiale. 
      rispondi al commento
  • Vittorio
    Vittorio
    Venerdì 6 Agosto 2010, alle ore 12:34
    Bè direi che era ora...
    rispondi al commento
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