Regione Abruzzo: approvata la legge che consente il recupero dei sottotetti esistenti a fini residenziali.
Con provvedimento n. 71/3 del 08/03/2011, è stata approvata dal Consiglio della Regione Abruzzo la legge che consente, in presenza di determinate condizioni, di recuperare a scopo abitativo i sottotetti dei fabbricati, purché già esistenti al momento dell'entrata in vigore della legge.
L'obiettivo dichiarato espressamente dalla legge è quello di (...) razionalizzare e contenere il consumo del territorio (...). Le condizioni a cui si fa riferimento sono ovviamente quelle che riguardano la conformità dell'edificio alle normative comunali e regionali vigenti o, (...) in caso di realizzazione totalmente o parzialmente abusiva, deve risultare sanato o in itinere il procedimento di sanatoria ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n° 47. (...).
Altra condizione riguarda nello specifico le misure del locale sottotetto da recuperare, ovvero: l'altezza media ponderale non dovrà essere inferiore a 2,40 m., (...) calcolata in rapporto tra il volume complessivo e la superficie del sottotetto utilizzato ai fini residenziali (...), mentre l'altezza della pareteminima non dovrà essere inferiore a 1,40 m.
Diversi i parametri in caso di edifici posti a quote superiori ai 1.000 metri s.l.m., per i quali l'altezza media si riduce a 2,10 m e l'altezza della parete minima a 1,20 m.
Dovranno essere rispettate tutte le norme sismiche e igienico-sanitarie, e i locali sottostanti dovranno avere in tutto o in parte destinazione d'uso abitativo.
Eventuali spazi inferiori ai parametri definiti prima dovranno (...) essere chiusi mediante opere murarie o arredi fissi e se ne consente l'uso come spazio di servizio destinato a guardaroba o ripostiglio. (...). Tali opere di chiusura non sono prescrittive in corrispondenza di aperture, anche se in presenza di altezza inferiore ai vincoli prestabiliti precedentemente.
È consentito l'adeguamento alle altezze prestabilite mediante (...) l'abbassamento dell'ultimo solaio sottostante il sottotetto (...), purché non si verifichino modifiche dei prospetti, né si vìolino le normative sismiche ed igienico-sanitarie, né i requisiti minimi di abitabilità o agibilità.
Sono inoltre consentite creazioni di nuove unità abitative nei sottotetti, purchè vengano reperiti idonei spazi per i parcheggi, secondo le normative locali.
Consentite anche opere di adeguamento a fini igienico sanitari, quindi aperture di porte, finestre e lucernari, purché ciò non comporti stravolgimenti dei caratteri architettonici e strutturali dell'intero edificio, così come risultante dai vincoli e normative secondo cui è stato costruito.
Sono previste altresì opere di isolamento termico (...) ai fini del contenimento dei consumi energetici dell'intero fabbricato (...), in conformità alle (...) vigenti disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia. (...).
Resta inteso che il Consiglio comunale può, (...) con apposita e motivata deliberazione, individuare parti del territorio comunale o singoli edifici esclusi dall'ambito di applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo.(...).
Per quanto riguarda gli oneri di urbanizzazione e i costi dicostruzione, questi saranno corrisposti secondo la normativa regionale.
Resta a questo punto da capire il vero spirito di questa legge, da molti intesa come un tentativo, neanche tanto velato, di sanare interventi edilizi addirittura non ancora esistenti, visto che i tempi per l'entrata in vigore della legge stessa consentiranno a molti di adeguarsi alle condizioni per poterne usufruire.
Secondo i sostenitori, invece, questo provvedimento sarà un'opportunità per combattere l'abusivismo, evitare ulteriore spreco di territorio, recuperando oltretutto fondi da destinare ai malati oncologici.