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Una delle novità importanti del 2019 è l'applicazione di alcune norme europee che regolano i regimi patrimoniali nell'ambito di matrimoni e unioni registrate, andando ad apportare rilevanti modifiche normative e ad incidere in maniera importante sulla vita delle persone.
Quella che in passato era una materia (solo) di diritto internazionale privato, regolata in Italia dalla L. n. 218/1995, oggi è anche una materia di diritto europeo, disciplinata dai Regolamenti 1103/2016 e 1104/2016.
Dette norme si applicano ai Paesi dell'UE che hanno deciso (o decideranno) di partecipare alla particolare procedura, detta di cooperazione rafforzata, che ha dato origine alla formazione delle dette norme.
Per coppie internazionali intendiamo in questo caso: le coppie che vivono nell'UE e hanno nazionalità diverse, oppure che vivono in un paese dell'UE diverso dal loro paese di origine, oppure che non vivono nell'UE ma possiedono proprietà in un paese dell'UE.
Precisiamo che in gergo si dice utilizza il termine nazionalità come sinonimo di cittadinanza, ma i due termini non sono sinonimi e nel discorso in parola è meglio utilizzare la parola cittadinanza.
Nell'Italia e nell'Europa del 2019, infatti, sempre più persone si spostano, spesso scelgono il luogo dove vivere, per lavoro, amore, etc.; un luogo diverso da quello dove sono nate e cresciute.
Così, queste persone conoscono altri luoghi, altri modi di vivere e pensare, si mescolano con altre nazionalità; nascono amori che spesso convolano a nozze oppure a convivenze che vengono registrate.
Tra le conseguenze di tutta questa mobilità ve n'è una molto concreta ed è quella che riguarda il regime patrimoniale di quel matrimonio o di quell'unione.
Per regime patrimoniale dobbiamo intendere in sostanza le norme riguardanti la gestione e la divisione dei beni acquisiti dalla coppia o alle volte anche da uno solo dei due.
Come si individua la legge applicabile in questi casi?
Fino a quando avevamo, diciamo così, un modo di vivere più stanziale, l'ordinarietà era che ci si sposava nel luogo dove si era nati con persone dello stesso posto, perlomeno dello stesso Stato, e di conseguenza le norme solitamente applicate per regolare i regimi patrimoniali della coppia erano quelle del luogo.
Per le unioni tra persone di diversa provenienza - che quindi si presentavano come eccezioni – le regole erano date dal diritto internazionale privato.
Il diritto internazionale privato è quella materia che si occupa di trovare un collegamento tra ordinamenti privati diversi, proprio per regolare i casi in cui il rapporto si svolge tra soggetti privati appartenenti a diversi Stati.
Ebbene, da un po' di tempo le cose sono cambiate: la materia di cui parliamo qui oggi non è più solo oggetto di norme di diritto internazionale privato, ma anche di diritto europeo (perlomeno per i casi in cui è il diritto europeo a trovare applicazione).
Vediamo allora in sintesi come erano regolati prima i detti rapporti in Italia e come lo sono oggi.
In Italia, fino al 29 gennaio 2019 detti rapporti erano regolati solo dagli artt. 26-32 quinques della citata legge, modificati ai sensi dalla legge sulle unioni civili, nota anche come legge Cirinnà (L. n. 76/2016) che regola le unioni civili e i contratti di convivenza.
Con riferimento ai rapporti personali e ai regimi patrimoniali, la legge n. 218 prevede, per quanto riguarda i matrimoni, che si applica la legge nazionale comune; tra persone di diversa cittadinanza (o con più cittadinanze comuni) i rapporti personali sono quelli regolati dalla legge dello Stato nel quale la vita matrimoniale è localizzata in prevalenza.
I rapporti patrimoniali tra i coniugi sono regolati dalla legge applicabile ai loro rapporti personali, ma i coniugi possono anche concordare in forma scritta che i loro rapporti patrimoniali siano regolati dalla legge dello Stato di cui almeno uno dei due è cittadino o in cui almeno uno dei due risiede.
Per quanto riguarda i contratti di convivenza, si applica la legge nazionale comune; ai contraenti di diversa cittadinanza si applica la legge del luogo in cui la convivenza è localizzata in prevalenza; sono fatte salve le norme nazionali, europee ed internazionali che regolano i casi di cittadinanza plurima.
Per quanto riguarda i rapporti tra persone dello stesso sesso, si prevede che il matrimonio contratto all'estero da cittadini italiani con persone dello stesso sesso in Italia produce gli effetti dell'unione civile.
Per quanto riguarda le unioni civili tra persone maggiorenni dello stesso sesso, per quanto più qui interessa, i rapporti personali e patrimoniali tra le parti sono regolati dalla legge dello Stato davanti alle cui autorità l'unione viene costituita. Se una delle due parti lo richiede, il giudice può disporre l'applicazione della legge dello Stato nel quale la vita comune è localizzata in prevalenza.
Le parti possono anche concordare venire per forma scritta che i loro rapporti patrimoniali sono regolati dalla legge dello Stato di cui almeno una delle due è cittadina o in cui almeno una delle due.
L'Unione civile (o istituto analogo) costituita all'estero tra cittadini italiani dello stesso sesso abitualmente residenti in Italia produce gli effetti dell'unione civile regolata dalla legge italiana.
Dal 29 gennaio 2019 si applicano il Regolamento 1103/2016 ai regimi patrimoniali dei matrimoni e il Regolamento 1104/2016 agli effetti patrimoniali delle unioni registrate.
In entrambi i casi, le parti possono scegliere la legge applicabile al loro regime patrimoniale, sempre che tale legge sia: la legge dello Stato della residenza abituale di entrambi, o di uno dei due, al momento della conclusione dell'accordo; o la legge di uno Stato di cui uno dei due ha la cittadinanza al momento della conclusione dell'accordo; per le unioni registrate si aggiunge la possibilità di scegliere anche la legge dello Stato ai sensi della cui legge l'unione registrata è stata costituita.
Le parti nel corso del matrimonio o dell'unione possono scegliere di cambiare la legge applicabile al loro regime patrimoniale, ma salvo diverso accordo, il cambio ha effetti solo per il futuro e in ogni caso, qualunque cambiamento retroattivo non può pregiudicare i diritti dei terzi.
Le norme regolano anche il caso in cui le parti non operino la scelta.
In tal caso, per i matrimoni si prevede che è applicabile la legge dello Stato della prima residenza abituale comune dei coniugi dopo essersi sposati o, in mancanza, della cittadinanza comune dei coniugi al momento in cui si sposano o, in mancanza, con il quale i coniugi presentano insieme il collegamento più stretto al momento della conclusione del matrimonio, alla luce di tutte le circostanze.
Se i coniugi hanno più di una cittadinanza comune al momento della conclusione del matrimonio, si applicano la prima o la terza opzione.
Per quanto riguarda le unioni, in assenza di scelta delle parti, la legge applicabile agli effetti patrimoniali delle unioni registrate è quella dello Stato ai sensi della cui legge l'unione registrata viene costituita.
Sia nei matrimoni e che nelle unioni, in via di eccezione e su richiesta di uno dei due, l'autorità giurisdizionale competente può decidere che la legge di uno Stato diverso da quello la cui legge è applicabile (legge di residenza abituale di entrambi o di uno dei due per i matrimoni e legge dove è stata costituita l'unione registrata) disciplini il regime patrimoniale.
Ciò può avvenire se l'istante dimostra che:
La legge di tale altro Stato si applica dalla conclusione del matrimonio o dell'unione registrata, salvo disaccordo delle parti.
In quest'ultimo caso, la legge di tale altro Stato ha effetto a decorrere dallo stabilimento dell'ultima residenza abituale comune in tale altro Stato.
L'applicazione della legge dell'altro Stato non pregiudica i diritti dei terzi derivanti dalla legge applicabile (quella della prima residenza abituale comune dopo la conclusione del matrimonio e quella del luogo di costituzione per le unioni).
La possibilità è esclusa se le parti hanno concluso una convenzione matrimoniale prima della data di stabilimento dell'ultima residenza abituale comune in tale altro Stato.
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