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Quando si ricava all'interno di una soffitta un nuovo appartamento o alcune stanze in aggiunta all'alloggio sottostante, si può valutare se gli interventi eseguiti rientrano nelle condizioni per usufruire di alcune detrazioni fiscali:
quella per la ristrutturazione edilizia (comunemente chiamata 50%) e quella per gli interventi mirati al risparmio energetico (65%).
Per entrambe le detrazioni è fondamentale che l'edificio sia esistente.
La prova dell'esistenza di un edificio è data dalla sua iscrizione al catasto, oppure dalla richiesta di accatastamento, e dalle ricevute di pagamento negli anni passati dell'Ici, se dovuta.Riguardo a queste detrazioni, quando si parla di edificio esistente ci si riferisce anche ad un volume esistente.
Quindi, se il recupero del sottotetto comporta anche un aumento di volume, determinato ad esempio dal sovralzo del tetto per raggiungere un'altezza interna abitabile, la situazione si complica.
In questo caso specifico saranno detraibili solamente le spese effettuate per gli interventi eseguiti sul volume esistente, mentre quelli che riguardano il nuovo volume saranno considerati come nuova costruzione e pertanto non saranno detraibili.
Diventerà quindi più difficile stilarne la contabilità, poiché ai fini di una corretta gestione delle detrazioni si dovranno ben distinguere i lavori che rientreranno nelle singole detrazioni fiscali da quelli che invece non sono agevolabili. Per un approfondimento in merito rimando all'articolo Contabilità e fatture per detrazioni 50% e 65%.
Nel caso di recupero di sottotetti esistenti, purtroppo la detrazione fiscale per il risparmio energetico (65%) non è sempre applicabile.
Infatti, una condizione fondamentale per questa detrazione è che le parti dell'edificio su cui si interviene siano già dotate di impianto di riscaldamento.
Pertanto, qualora nel sottotetto non siano già presenti tutti gli elementi di un impianto (es. termosifoni, tubi di distribuzione, ecc.), la detrazione non è fattibile.
Quando invece il sottotetto fa già parte a tutti gli effetti del volume riscaldato, si può valutare se gli interventi edilizi eseguiti rientrano fra quelli agevolabili:
- Riqualificazione energetica di tutto l'edificio;
- Interventi sull'involucro edilizio (ad es. isolamento del tetto o delle pareti, sostituzione di serramenti);
- Installazione di pannelli solari;
- Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale.
Per ognuno di questi interventi esistono dei parametri minimi da raggiungere ed anche tetti di spesa massima differenziati per ogni categoria. Per ulteriori informazioni in merito vi rimando al paragrafo specifico contenuto in un articolo già pubblicato.Nel caso particolare di un recupero di sottotetto con ampliamento (ad esempio mediante sovralzo del tetto), la detrazione spetta, come già detto, solo per le opere eseguite sulla parte esistente.
Pertanto, non può riguardare interventi di riqualificazione energetica globale dell'edificio, considerato che per tali interventi bisogna individuare il fabbisogno di energia primaria annua riferita all'intero edificio, comprensivo, pertanto, anche dell'ampliamento.
Si potranno invece considerare gli interventi che riguardano i singoli componenti dell'involucro o dell'impianto (ad esempio isolamento delle pareti esistenti, sostituzione della caldaia con una caldaia a condensazione).
Se però con i singoli interventi si realizzano impianti al servizio dell'intero edificio (ad esempio una caldaia che riscalda sia il vecchio che il nuovo volume), la detrazione dovrà essere calcolata solo sulla parte di spesa riferita al volume esistente.
Nel caso di una caldaia si potrebbe ad esempio ripartire la spesa in proporzione al volume riscaldato.
La detrazione fiscale per le ristrutturazioni edilizie (50%) è invece quella più appropriata nel caso esaminato di recupero di un sottotetto.
Infatti nella lista dei lavori agevolabili compare proprio la voce sottotetto.
Ed in particolare si fa riferimento ad alcuni interventi di nostro interesse.
Innanzitutto sono agevolabili modifiche interne ed esterne con varie opere edilizie senza modificarne la destinazione d'uso. In secondo luogo è agevolabile anche la formazione di un'unità immobiliare nel sottotetto mediante l'esecuzione di opere edilizie varie.
A tal proposito l'Agenzia delle Entrate specifica, come già prima accennato, che questi lavori sono detraibili, purché siano compresi nel volume esistente.
Ai fini della detrazione per le ristrutturazioni edilizie sono dunque detraibili moltissimi lavori eseguibili nel sottotetto, da quelli prettamente edilizi (tramezze, rifacimento del tetto, ecc.) a quelli relativi all'impianto elettrico e idro-termo sanitario, le opere da fabbro, da falegname e da piastrellista.
Viene posto però un tetto di spesa massima su cui effettuare la detrazione fiscale.
La normativa attualmente in vigore pone tale limite di spesa a 96.000 euro.
Tutto ciò sarà però valido solo fino al 31 dicembre 2015. A partire dal 1° gennaio 2016 questa detrazione tornerà a essere come in passato del 36% (non più 50%) con un tetto di spesa massima di 48.000 euro.
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