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La rastrelliera per bicicletta è un manufatto che serve per parcheggiare il velocipede.
I modelli sono tanti: i più comuni, quelli che si vedono nelle strade pubbliche, solitamente sono infissi al suolo. Non mancano rastrelliere per bici mobili, cioè liberamente posizionabili e composte da blocchi di cemento ai lati e un corpo metallico al centro per il bloccaggio della bicicletta.
È sempre più usuale che sia posta agli ordini del giorno delle assemblee condominiali la disciplina della sosta delle biciclette negli spazi comuni; normale dunque che venga pensata l'installazione di rastrelliere per bici in condominio.
Chi può decidere l'installazione delle rastrelliere per bici?
Solo l'assemblea, l'amministratore o anche i singoli condòmini?
Come valutare la legittimità dell'installazione?
Che cosa fare se non si è d'accordo con le modalità d'installazione?
Queste le principali domande che solitamente ci si pone quando si decide di valutare il posizionamento di rastrelliere per bici in condominio.
È utile dunque affrontare l'argomento per comprendere chi debba/possa decidere e che cosa possa fare chi con quella decisione non si trova d'accordo. Poco, lo diciamo subito, se il procedimento decisionale è corretto e gli spazi comuni consentono l'installazione del manufatto.
Quando si pensa all'uso degli spazi comuni in condominio non si può non tenere presente che essi possono essere utilizzati dai singolo condòmini:
La tutela delle destinazioni d'uso delle cose comuni, avverso utilizzazioni in grado d'incidere negativamente e in modo sostanziale sulle medesime consuete forme d'uso è apprestata dall'art. 1117-quater c.c.
Si pensi a uno spazio d'ingresso condominiale, tra il muro perimetrale del condominio e l'edificio vero e proprio. Si ipotizzi che un condòmino decida di sua iniziativa l'installazione di una rastrelliera per bici. Tale condotta può considerarsi lecita?
Per rispondere bisogna considerare l'eventuale presenza e contenuto di un regolamento contrattuale che potrebbe assoggettare ogni iniziativa d'uso e modifica delle parti comuni ad opera dei singoli condòmini ad autorizzazione assembleare.
In mancanza di tali norme bisogna guardare al contenuto del primo comma dell'art. 1102 c.c. (norma dettata per la comunione in generale ma pacificamente applicabile anche al condominio negli edifici in ragione del disposto dell'art.1139 c.c.) il quale specifica che è garantito il pari uso delle cose comuni a tutti i condòmini purché tale forma d'uso non limiti l'altrui pari diritto e non sia lesivo della destinazione normale della cosa. Come ha specificato la giurisprudenza leggendo, interpretando e applicando l'art. 1102 c.c., gli usi individuali non devono creare pericolo per la sicurezza, la stabilità ed il decoro dell'edificio.
Tornando alla rastrelliera per bici posizionata su iniziativa del singolo condòmino, difficilmente questa potrà essere considerata modalità d'uso individuale lesiva dei dettami di cui all'art. 1102 c.c. a meno che gli spazi non siano così angusti da non consentire quel collocamento o il posizionamento in generale. Valutazioni, queste, che vanno effettuate in relazione alle specifiche fattispecie.
La medesima decisione d'installazione delle rastrelliere per bici può essere assunta dall'assemblea, che ai sensi dell'art. 1138 c.c., ha il potere di disciplinare l'uso delle cose comuni.
Allo stesso modo, ad avviso dello scrivente, nel limite di un intervento che va semplicemente a meglio disciplinare usi delle parti comuni già previsti o comunque esistenti, è nelle prerogative dell'amministratore, se non si tratta di spesa esosa, provvedere a fare installare una rastrelliera per bici.
La norma che legittima questa conclusione, si ribadisce a parere dello scrivente, è l'art. 1130 n. 2 c.c. a mente del quale l'amministratore di condominio è tenuto a disciplinare l'uso delle cose comuni e la fruizione dei servizi nell'interesse comune, in modo che ne sia assicurato il miglior godimento a ciascuno dei condomini.
La disciplina dell'uso può sostanziarsi tanto in semplici direttive regolatrici delle modalità di fruizione degli spazi comuni, quanto in una loro migliore organizzazione finalizzata allo scopo proprio della prerogativa del mandatario.
In questo contesto complessivo, il singolo condòmino che voglia contestare la decisione di un suo vicino ovvero quella dell'assemblea o dell'amministratore può sempre farlo fino alla instaurazione di un'azione giudiziaria volta alla decisione sulla legittimità delle iniziative singole o deliberative.
Del pari l'assemblea può contrastare la decisione dei singoli ovvero quella dell'amministratore, così come quest'ultimo può attivarsi contro i condòmini in ragione di un'asserita violazione dell'art. 1102 c.c.
In buona sostanza un bilanciamento d'interessi e prerogative volto ad evitare abusi di qualunque genere.
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