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Con la diffusione del sistema della raccolta differenziata dei rifiuti domestici si diffondono i casi di irrogazione di sanzioni per scorretto conferimento, motivate con il reperimento di un documento all'interno dei cassonetti o addirittura fuori: in sostanza, da tale documento si risale alla presunzione dell'autore della violazione.
E così, quando il conferimento è avvenuto in un cassonetto sbagliato, oppure quando il rifiuto è stato depositato proprio fuori, accanto ai cassonetti, e quindi il documento incriminante si trova lì, dentro il cassonetto sbagliato o proprio fuori, per terra, succede che l'ente ricolleghi la violazione al nome impresso sul documento.
Pertanto, il soggetto il cui nominativo è impresso sul detto documento o scatola etc., si vede recapitare la sanzione solo sulla base di tale rinvenimento.
Ci si riferisce qui in particolare ai casi di raccolta rifiuti tramite cassonetti pubblici, oppure a quelli effettuati porta a porta nei condomini: in tali ultimi casi spesso la raccolta non è per singole utenze, ma per condomini e, qualora il conferimento è errato, non è semplice risalire all'autore dell'infrazione.
Come vedremo si tratta infatti di illeciti veri e propri, per i quali la le norme prevedono appunto delle sanzioni.
La domanda che sorge, quindi è: dette multe sono legittime?
Entriamo in argomento premettendo cenni normativi sul corretto conferimento dei rifiuti e vediamo cosa hanno deciso i giudici interessati dalla vicenda.
La raccolta differenziata è definita dal codice dell'ambiente come
la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico (art. 183, co.1, lett. p., D.Lgs. n. 152/2006).
Oltre alle sanzioni previste dal codice dell'ambiente (per quanto qui interessa, sostanzialmente quelle collegate all'abbandono di rifiuti di cui all'art. 192, D. L.gs. n. 152/2006), l'erratoconferimento dei rifiuti nei cassonetti è sanzionato in particolare dai regolamenti comunali.
Le attività vietate e dunque sanzionate sono varie. Leggendo il regolamento del Comune di Lecce, vediamo ad esempio che è vietato il conferimento di rifiuti oggetto di raccolta differenziata nei cassonetti predisposti per i rifiuti misti, o comunque il conferimento in cassonetti diversi da quelli cui il rifiuto è destinato; è inoltre vietato esporre sacchetti sulla via pubblica in giorni e orari differenti da quelli stabiliti, o ancora, ove il servizio è a domicilio, esporre i sacchetti in maniera diversa dalle prescrizioni previste; conferire nei contenitori per la raccolta dei rifiuti materiali accesi, non completamente spenti o tali da provocare danni o oggetti taglienti o acuminati, se non protetti accuratamente; è poi vietato depositare rifiuti o al di fuori dei punti di raccolta e/o dei contenitori appositamente istituiti; il conferimento in sacchi non chiusi, o la mancata riduzione volumetrica degli imballaggi etc.
Le sanzioni (irrogazione, procedimento di impugnazione etc.), salvo norme speciali, come ad esempio quelle contenute nel codice della strada, sono poi disciplinate dalle norme di cui alla L. n. 689/1981.
Dunque, non è mancata negli ultimi anni l'irrogazione di sanzioni per errato conferimento emesse sulla base del rinvenimento, in posti dove non dovevano trovarsi (cassonetto errato o esternamente ai cassonetti), di documenti da cui si risaliva ai soggetti domiciliati nello stabile.
Alcune di tali multe sono state impugnate davanti ai Giudici di Pace, i quali, per quanto ci è dato di sapere, hanno spesso accolto il ricorso, con le motivazioni che stiamo per vedere.
Tra le sentenze più note abbiamo quelle emesse dal Giudice di Pace di Mascalucia, n. 508 del 2016 e del Giudice di Pace di Pozzuoli, del 29 settembre 2014 e del Giudice di Pace di Napoli n. 369 del 2016.
In tali sentenze viene sottolineato il principio per cui la responsabilità per illeciti amministrativi, al pari di quella per illeciti penali, è personale: lo prevede espressamente l'art.3, L. n. 689/1981, secondo cui per quanto a noi interessa:
nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa (art. 3, co.1, L. n. 689/1981).
Non è dunque sufficiente l'accertamento, ove vi sia, dell'elemento oggettivo, cioè della condotta illecita, ma è necessario anche l'accertamento dell'elemento soggettivo, cioè in sostanza dell'autore di quella condotta; sul quale è necessario che vi sia certezza.
Infatti, spiega il Giudice di Pace di Pozzuoli, le ragioni per le quali la ricevuta e lo scontrino fiscale si possano trovare nel sacco sono imponderabili e infinite, spaziando da un possibile "dispetto" creato volontariamente dal vicino, a tanti altri motivi casuali.
Insomma, può succedere, ad esempio che qualche condòmino, per anitipatia nei nostri confronti o per puro divertimento (nei condòmini la follia agisce spesso e di nascosto) metta qualcosa che ci riguardi, oppure sposti il nostro sacchetto in un punto sbagliato: non è così difficile, basta trovare una scatola spedita da qualche corriere e indirizzato a noi.
Dunque, la violazione deve essere provata dall'ente accertatore e non può essere presunta: non è, così, sufficiente affermare che Tizio ha commesso un'infrazione sulla base di un elemento come un documento di qualsivoglia tipo rinvenuto nel sacchetto.
Sulla scorta del principio della personalità della responsabilità dell'illecito amministrativo, il Giudice di Pace di Napoli, nella sentenza su citata, ha escluso la legittimità della sanzione, irrogata a un soggetto in quanto definito obbligato in solido, semplicemente perché appartenente al nucleo familiare a cui era stato ricondotto il sacchetto incriminato, senza che si fosse individuato l'autore della violazione.
La responsabilità va dunque provata, come dispone l'art. 2697 c.c. (principio riaffermato dalla sentenza del Giudice di Pace di Mascalucia).
Sull'argomento si è altresì espressa l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali con le indicazioni fornite il 14 luglio 2005.
In quel documento l'Autorità si è infatti espressa anche in merito al quesito se il personale incaricato (come agenti di polizia municipale o dipendenti di aziende municipalizzate) possa ispezionare il contenuto dei sacchetti per individuare, attraverso il materiale ispezionato, coloro che trasgrediscono le prescrizioni relative alla tipologia di materiale o agli orari di conferimento.
Sul punto, la risposta fornita dall'Autorità è la seguente: gli organi di controllo sono legittimati a ispezionare cose e luoghi diversi dall'abitazione per l'accertamento delle violazioni (ciò ai sensi dell'art. 13, L. n. 689/1981); tale facoltà deve però:
essere esercitata selettivamente, nei soli casi in cui il soggetto che abbia conferito i rifiuti con modalità difformi da quelle consentite non sia in altro modo identificabile (Raccolta differenziata dei rifiuti: indicazioni del Garante - 14 luglio 2005).
L'autorità definisce viceversa “invasiva” una pratica volta a:
ispezioni generalizzate, del contenuto dei sacchetti al fine di trovare elementi informativi in grado di identificare, presuntivamente, il conferente (Raccolta differenziata dei rifiuti: indicazioni del Garante - 14 luglio 2005).
Tale modalità di accertamento, prosegue l'Autorità:
può poi rivelarsi lesiva di situazioni giuridicamente tutelate come la libertà e la segretezza della corrispondenza lasciata nei rifiuti (Raccolta differenziata dei rifiuti: indicazioni del Garante - 14 luglio 2005).
Inoltre, ed è questo il punto che qui maggiormente ci interessa, secondo l'Autorità tale ispezione rappresenta:
uno strumento di per sé risolutivo per accertare l´identità del soggetto produttore, dal momento che non sempre risulta agevole provare che il medesimo sacchetto, avente un contenuto difforme da quello per il quale il sacchetto è utilizzabile, provenga proprio dalla persona individuata mediante una ricerca di elementi presenti nel medesimo. Tale considerazione induce a ritenere che il trasgressore non dovrebbe essere individuato sempre ed esclusivamente attraverso una ricerca nel sacchetto dei rifiuti di elementi (corrispondenza o altri documenti) a lui riconducibili, e che quindi una eventuale sanzione amministrativa irrogata ad un soggetto così individuato potrebbe risultare erroneamente comminata.
Alle stesse conclusioni si deve pervenire nella diversa ipotesi in cui la violazione consista nel mancato rispetto dell´orario di conferimento (Raccolta differenziata dei rifiuti: indicazioni del Garante - 14 luglio 2005).
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