Quando un'opera temporanea diventa abusiva?
Di recente, il Tar Emilia Romagna si è espresso su una questione assai equivoca. Ovvero, il fatto se la mancata rimozione di un'opera temporanea possa essere ritenuta alla stessa stregua della costruzione di un edificio abusivo.
Con la sentenza 208/2023, il Tar Emilia Romagna ha affermato che l'opera temporanea, se non rimossa entro i termini stabiliti, diventa un abuso edilizio e, come tale, va demolita ed è soggetta a sanzioni di carattere penale.
Se non rimossa entro 6 mesi, un'opera temporanea diventa abusiva e va demolita
Analizziamo il caso specifico portato in giudizio. Il contenzioso in questione ha per protagonisti il titolare di uno stabilimento balneare e il Comune.
Dopo aver effettuato le opportune verifiche, è emerso che, oltre alle opere legittimamente esistenti, dotate delle relative autorizzazioni, sarebbero stati ulteriormente realizzati, senza permesso alcuno, 2 pergolati, una recinzione e delle attrezzature sportive e ludiche di carattere prettamente stagionale.
I predetti manufatti, considerati all'inizio come opere d'arredo, avrebbero dovuto essere rimossi alla fine della stagione estiva. Tuttavia, da rilievi fotografici si è potuta evincere la loro presenta costante per svariati anni.
A detta del Comune, la mancata rimozione dei manufatti a fine estate, avrebbe determinato la trasformazione di tali manufatti, da opere stagionali a opere permanenti perché in grado di apportare modifiche allo stato dei luoghi.
Il Comune ha poi altresì aggiunto che, per realizzare opere stabili, sarebbe stato necessario il permesso di costruire.
Di fatto, però, non essendo stata presentata alcuna istanza, il Comune ha richiesto la demolizione delle opere.
Come già anticipato, i giudici del TAR hanno dato ragione al Comune.
Nel testo della sentenza, infatti, si legge che, per poter considerare un'opera temporanea, occorre comunicare al Comune i motivi della sua installazione e, soprattutto, bisogna rimuovere l'opera nell'arco di 6 mesi.
Non rimuovendo l'opera entro il termine predetto, si compie un illecito che equivale alla costruzione abusiva di un edificio, ovvero senza titolo edilizio.
Ne consegue, pertanto, che se l'opera non viene rimossa, si deve rispondere alle sanzioni previste dall'articolo 44 del Testo Unico dell'edilizia, relative all'esecuzione di lavori senza permesso di costruire e per lottizzazione abusiva.
Si rischia l'arresto fino a 2 anni e il pagamento di una multa anche di oltre 51.000 euro.