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Ai sensi dell'art. 692 e seguenti del Codice di Procedura Civile si può richiedere che sia disposto un accertamento tecnico, o un'ispezione giudiziale.
Si arriva a ciò, quando si manifesta l'urgenza di far esaminare la consistenza dello stato dei luoghi, o le condizioni in cui questi versano, a causa di un evento disastroso imputabile ad altri.
Questo è quanto stabilito dall'art. 696 del codice di procedura civile che, inoltre, evidenzia quanto l'accertamento tecnico e l'ispezione giudiziale, se ne ricorre l'urgenza, possono essere disposti anche sulla persona dell'istante e, se questa vi consente, sulla persona nei cui confronti l'istanza è proposta.
L'accertamento tecnico di cui al primo comma può comprendere anche valutazioni in ordine alle cause e ai danni relativi all'oggetto della verifica.
In questo modo, il giudice titolare di una causa fa accertare, attraverso procedimenti cautelari, fatti, circostanze e stato dei luoghi, prima di pronunziare sentenza.
Questo poiché, in alcuni casi, situazioni peculiari potrebbero modificarsi nel tempo, rendendo nulle le successive azioni legali e di giudizio.
La legge 80 del 2005 ha modificato ampiamente il codice di procedura civile, soprattutto in materia di procedimenti cautelari.
Abbiamo assistito alla modifica dell'art 696 del c.p.c. riguardante l'accertamento tecnico ed ispezione giudiziale oltre che all'introduzione dell'art. 696 bis, relativo alla consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite.
Per quanto riguarda l'art. 696-bis del codice di procedura civile, questo è stato introdotto come istituto per una consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite.
L'art. 696-bis stabilisce che l'espletamento di una consulenza tecnica, in via preventiva, può essere richiesto anche al di fuori delle condizioni di cui al primo comma dell'articolo 696, ai fini dell'accertamento e della relativa determinazione dei crediti derivanti dalla mancata inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito.
Il giudice procede a norma del terzo comma del medesimo articolo 696. Il consulente, prima di provvedere al deposito della relazione, tenta, ove possibile, la conciliazione delle parti.
In definitiva questo articolo è stato pensato per conciliare le parti, evitando così di ricorrere ad una vera propria causa, con l'intento di alleggerire il carico dei processi civili.
Nel caso in cui si raggiungesse un accordo verbale, con relativa conciliazione, il giudice rende efficace ed esecutivo tale processo verbale mediante decreto, ritenendosi risolta la controversia.
Nel caso contrario, le parti possono richiedere che la relazione del consulente sia depositata agli atti ed acquisita nel successivo giudizio di merito.
L'accertamento tecnico preventivo è un procedimento cautelare, volto a stabilire, quasi congelando, le cause tecniche oggettive che hanno determinato un vizio.
Generalmente ci si affida all'istituto dell'accertamento tecnico preventivo, tutte le volte in cui si ravvisi la necessità di condurre interventi che, con urgenza, ripristinino i luoghi rimuovendo, così, le situazioni pregiudizievoli, cagionate da quanto contestato.
Prima di procedere alla richiesta di un accertamento tecnico preventivo e forse, prima ancora di contattare un avvocato, sarebbe opportuno affidarsi ad un tecnico di fiducia, cui sottoporre il problema.
Vista la natura tecnica della circostanza che determina, un dato contenzioso, si rende necessaria una valutazione in grado di stabilire la sussistenza tecnica di quanto si vorrà, e potrà, eventualmente contestare in sede di ricorso.
Senza nulla togliere al ruolo che, naturalmente, appartiene ad un avvocato in sede di accertamento tecnico preventivo, va detto che, trattandosi di cause il cui oggetto è spesso un contenzioso di natura tecnica, la sentenza del giudice sarà condizionata dalle perizie redatte dai tecnici incaricati.
In base alla sentenza della Corte di Cassazione Civile, II Sezione, n.2800 del 06.02.2008 si evince che dagli accertamenti e rilievi compiuti in fase preventiva, il giudice può trarre utili elementi che, apprezzati e valutati unitamente e nel contesto delle altre risultanze processuali, possono concorrere a fondare il suo convincimento in ordine alla fondatezza dell'uno o dell'altro assunto.
Questo dimostra l'efficacia dell'accertamento tecnico preventivo, in breve a.t.p., quale strumento di cui i giudici si avvalgono:
- prima di poter formulare la propria sentenza;
- quando sia necessaria la verifica dello stato di luoghi;
- quando vadano indagate la qualità o la condizione di cose e fatti.
La preliminare consultazione di un tecnico, a nostro parere, è necessaria poiché potrà stabilire se ricorrono, o meno, i presupposti per cui sia fondata la richiesta del procedimento giudiziale.
Al tempo stesso, durante questa fase conoscitiva verrà valutata, caso per caso, l'esistenza di eventuali difetti di costruzione, la non rispondenza a norme di settore e così via.
Come tutti i procedimenti anche l'a.t.p., per essere concesso, segue una propria procedura che, di seguito, indichiamo.
Certi della sussistenza tecnica dei danni subiti, si passa all'istruzione della pratica.
L'avvocato prescelto seguirà l'iter di istanza presso il tribunale di competenza e, sentito il tecnico di parte e letta una sua prima relazione, predisporrà l'istanza di accertamento tecnico preventivo.
Nell'istanza di ricorso per a.t.p. saranno enunciati i motivi del ricorso stesso, adducendo gli aspetti tecnici contestati e i danni subiti.
L'avvocato della parte istante deposita un ricorso presso il tribunale di competenza per territorio e, al tempo stesso, attraverso una notifica, informa del ricorso la controparte.
Una volta depositata l'istanza di accertamento tecnico preventivo, l'eventuale improcedibilità deve essere contestata, o rilevata, entro la prima udienza.
Il Presidente del Tribunale, una volta concesso l'accertamento tecnico, nomina un consulente tecnico d'ufficio, il c.t.u., e stabilisce la data in cui il consulente e le parti debbano comparire dinnanzi alla corte.
In quell'occasione verranno individuati i quesiti tecnici, in base ai quali, il c.t.u. dovrà esprimersi.
Il consulente tecnico d'ufficio, una volta prestato giuramento, dovrà redigere una relazione tecnica alla luce del sopralluogo effettuato.
Questo dovrà avvenire, obbligatoriamente, in presenza del consulente tecnico di parte.
A seguito di significative modifiche all'art. 696 del c.p.c., l'ispezione giudiziale, può contemplare anche delle valutazioni, in riferimento ai danni causati e ai motivi che hanno indotto un evento disastroso.
In altre parole, il c.t.u. può includere, nelle proprie indagini peritali, anche le cause che hanno determinato particolari eventi.
Il termine per il deposito della relazione verrà stabilito dal giudice.
Il Presidente del Tribunale, ai sensi dell'art. 695 del codice di procedura civile, concede al ricorrente di avvalersi di un accertamento tecnico preventivo attraverso un'ordinanza non impugnabile.
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