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In caso di appalto stipulato con un'impresa edile è possibile non essere soddisfatti del lavoro da essa svolto oppure accorgersi in corso d'opera che l'intervento non viene eseguito con i criteri e le regole concordate.
Cosa è possibile fare?
Quali sono le tutele a favore del committente?
Vediamo in quali casi è possibile rifiutare il pagamento del prezzo dovuto.
Facciamo un passo alla volta e soffermiamoci innanzitutto su cosa sia un contratto d'appalto.
Il contratto d'appalto è il contratto con il quale l'appaltatore assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione degli stessi a proprio rischio, il compimento di un'opera commissionata dall'appaltante, verso il versamento di un corrispettivo in denaro.
Si tratta di un contratto a prestazione prolungata al termine del quale l'appaltatore dovrà consegnare l'opera e il committente versare il prezzo.
Con la sottoscrizione del contratto d'appalto, caratterizzato dalla presenza di prestazioni corrispettive, il committente, in cambio dell'esecuzione dell'opera si impegna al pagamento di una somma di denaro.
Il prezzo può essere fissato dalle parti a corpo o a misura. In difetto di una specifica pattuizione soccorrono i criteri di legge, ovvero le tariffe, gli usi e le determinazioni dell'autorità giudiziaria che può essere interpellata.
Detto ciò, partiamo dal presupposto che l'appaltatore gode di una certa autonomia nell'esecuzione dell'opera nonostante la previsione del capitolato.
Non è pertanto appalto in senso stretto il cosiddetto appalto a regia, in base al quale l'appaltatore esegue l'opera sotto la diretta direzione del committente.
A parte la fattispecie particolare dell'appalto di regia, l'impresa edilizia gode di un certo margine di azione nello svolgimento della propria prestazione.
L'autonomia è collegata al rischio della gestione che l'appaltatore assume su di sé, tipico dell'imprenditore.
L'opera passa in proprietà del committente una volta portata a termine; quello che succede dalla sottoscrizione del contratto al momento del trasferimento dell'opera è un rischio per l'appaltatore.
In base ai criteri di legge, solo fatti sopravvenuti imprevedibili possono mitigare questo rischio e alleggerire la posizione dell'appaltatore.
Una gestione autonoma non comporta la totale assenza di controlli da parte del committente durante lo svolgimento dei lavori.
Egli infatti ha il potere di verificare lo stato di avanzamento dei lavori.
Tale facoltà viene riconosciuta dalla legge, all'articolo 1662 del codice civile.
Esso riconosce al committente la possibilità di effettuare delle verifiche a proprie spese. Tali verifiche non hanno nulla a che vedere con quelle effettuate al fine dell'accettazione dell'opera.
La funzione della verifica in corso d'opera non è strettamente connessa al pagamento del prezzo finale.
Essa serve a permettere al committente, qualora l'esecuzione non proceda a regola d'arte o in conformità al capitolato, di fissare all'appaltatore un congruo termine entro il quale conformarsi alle condizioni stesse, pena la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno.
Certamente in caso di risoluzione del contratto in corso d'opera il prezzo non sarà corrisposto.
Il rapporto con l'appaltatore cessa con l'ultimazione dei lavori e il passaggio dell'opera in proprietà del committente. L'interesse del committente si soddisfa proprio nel preciso istante in cui avviene questo trasferimento.
L'appaltatore deve terminare l'opera entro il termine stabilito nel contratto.
Una fase importante nello svolgimento del contratto d'appalto è dunque quella della consegna dell'opera. Una volta avvenuta la consegna, nel rispetto del termine, il committente, a fronte del collaudo, verrà messo in condizioni di accettarla o meno.
Solo a questo punto sorge il diritto, in capo all'appaltatore, di pretendere il pagamento del prezzo.
Cosa succede se il termine non viene rispettato?
Certamente in questo caso il prezzo non verrà ancora corrisposto.
L'appaltatore, tuttavia, potrà richiedere una proroga del termine quando esso non è stato rispettato a causa di variazioni apportate al progetto in corso d'opera ovvero a causa di circostanze ed eventi sopravvenuti a lui non imputabili, come possono essere gli eventi naturali.
In caso di variazioni del progetto non sempre il compenso ulteriore è dovuto.
Qualora l'appaltatore apporti delle variazioni al progetto iniziale, è necessaria l'autorizzazione del committente.
Diversamente, non potrà pretendere l'ulteriore prezzo che sarebbe dovuto per variazioni da lui proposte e non strettamente necessarie, nemmeno sotto forma di indebito arricchimento, qualora l'opera abbia subito un miglioramento.
In caso di variazioni necessarie, nell'ipotesi in cui non intervenga l'accordo con il committente, occorrerà interpellare il giudice per dirimere la controversia.
Come già anticipato, una volta terminata l'opera si procede alla verifica e quindi al pagamento del prezzo. La verifica è eseguita dal committente a spese dell'appaltatore non appena costui metta l'appaltante in condizioni di poterla eseguire.
Il committente può anche affidarla a terzi qualora non sia in possesso delle necessarie competenze. Il collaudo è tecnicamente la dichiarazione finale con la quale, tramite un professionista tecnico abilitato, il committente comunica all'appaltatore l'esito positivo della verifica. Diversa dal collaudo è l'accettazione dell'opera.
L'accettazione è l'atto con il quale il committente dichiara di essere pronto a ricevere la consegna dell'opera che è stata collaudata, con conseguente pagamento del prezzo.
Con l'accettazione, oltre ad avere diritto al pagamento del prezzo, l'appaltatore viene esonerato dal rischio di perimento e deterioramento del lavoro.
Inoltre, verrà meno la sua eventuale responsabilità per vizi conosciuti o riconoscibili dal committente. All'accettazione dell'opera segue la consegna della stessa da parte dell'appaltatore.
Dopo aver illustrato le regole relative ai rapporti tra appaltatore e committente possiamo concludere che quest'ultimo può trovarsi in condizioni da dover rifiutare il pagamento del prezzo. Questo può accadere nei seguenti casi:
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