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Qual è la differenza tra delega e procura?

Procura, mandato e delega, sono concetti che spesso si confondono e che vengono usati per identificare stesse situazioni. In realtà sono istituti giuridici differenti.
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Procura, mandato e delega: quali le differenze


Se vuoi sottoscrivere degli atti o esercitare dei diritti senza comparire personalmente ci sono degli appositi strumenti giuridici di cui ti puoi avvalere.

Si tratta della procura, del mandato o della delega con i quali sarai sostituito da un altro soggetto. Pensiamo al caso in cui si delega qualcuno a effettuare un pagamento o si rilascia procura a un avvocato oppure a vendere un immobile.

Procura
Conoscere quali siano le caratteristiche di questi tre istituti è importante per comprenderne pienamente gli effetti.


Il potere di rappresentanza mediante la procura


La procura è un atto con il quale un soggetto (rappresentato) attribuisce il potere di rappresentanza a altro soggetto (rappresentante).

Conferendo ad altri il potere di rappresentanza si viene sostituiti nel compimento di una o molteplici attività giuridiche con la produzione di determinati effetti nella sfera giuridica del rappresentato.

La procura con la quale si attribuisce ad altri tale facoltà è un negozio unilaterale a carattere autorizzatorio che non produce effetti se non riveste le forme prescritte per il negozio che il rappresentante dovrà concludere.

Il rappresentante disporrà di un potere che egli potrà esercitare o non esercitare in base a propria discrezionalità.

Pertanto, se un soggetto attribuisce a un altro, mediante procura, il potere di vendere la casa, potrà rischiare che la casa non sia mai venduta qualora il procuratore preferisca occuparsi di altri affari.

Per ovviare a questo inconveniente, affinché sorga un vincolo a carico del rappresentante, è necessaria la stipula di un contratto, in base al quale, la gestione dell'affare diventi obbligatoria. Di regola questo contratto è un mandato.


Differenza tra procura e mandato


Se con la procura si conferisce il potere di rappresentanza, con il mandato il soggetto rappresentante si obbliga a compiere uno o più atti giuridici in nome e per conto dell'altra parte.

Mentre il contratto di mandato ha rilevanza sotto il profilo dei rapporti interni tra rappresentante e rappresentato, la procura fonda la legittimazione del rappresentante di fronte ai terzi estranei al contratto di mandato.

Il mandato, ovvero il contratto con cui una persona assume l'obbligo di compiere uno o più atti giuridici per conto e nell'interesse di un'altra persona può essere con rappresentanza, cioè con rilascio di procura (e in questo caso si ha anche la spendita del nome del soggetto rappresentato) o senza rappresentanza, cioè senza potere di spendere il nome del mandante.


Procura speciale e procura generale


La procura può essere speciale o generale. Nel primo caso attribuisce al rappresentante esclusivamente il potere di compiere l'atto specificamente previsto.

Nel caso di procura generale, invece, il rappresentante può anche diventare una sorta di alter ego del rappresentato, nel senso di avere il potere di compiere, in nome e per conto di costui, qualsivoglia atto al di fuori di quelli personalissimi.


Le modifiche e la revoca della procura


Le modifiche e la revoca della procura devono essere portate a conoscenza dei terzi con mezzi idonei. In mancanza, esse non sono opponibili ai terzi se non si prova che costoro le conoscevano al momento della conclusione del contratto.

Anche la revoca è unilaterale come unilaterale è il negozio di procura.
Gli atti compiuti dal rappresentante prima della revoca sono e restano perfettamente efficaci.

Sul piano formale si ritiene che l'atto di revoca e di modificazione non richiedano la stessa forma della procura.

Contratto di mandato
Altre cause di estinzione della procura, oltre alla revoca, sono la scadenza del termine, la morte del rappresentante o del rappresentato, la sopravvenuta incapacità di costui, l'esaurimento dell'affare e la rinunzia della rappresentante.


Capacità di agire del rappresentante


Vediamo alcuni aspetti legati al fatto che l'attività posta in essere dal rappresentante produce i propri effetti nel patrimonio del rappresentato.

Il rappresentato deve quindi avere la capacità di agire non solo sotto il profilo dell'attribuzione del potere conferito a un altro soggetto, essendo la procura un negozio giuridico ma ancor prima per il fatto di subire le conseguenze dell'attività di gestione.

Il rappresentante, invece, non deve essere necessariamente capace di agire, perché gli effetti dell'atto non si ripercuotono nel suo patrimonio.

Egli, tuttavia, in quanto parte formale dell'atto, deve essere consapevole del significato di ciò che dichiara e quindi deve essere capace di intendere e di volere, avuto riguardo alla natura e al contenuto del contratto.

L'incapacità naturale del rappresentante comporterà pertanto l'annullabilità del negozio in applicazione dell'articolo 428 del codice civile. In tal caso il grave pregiudizio preteso da questa norma deve essere valutato con riguardo alla posizione del rappresentato.


Differenza tra delega e procura


Quando si parla di potere di rappresentanza conferito mediante procura si fa riferimento a un potere di ampio respiro che riguarda genericamente il compimento di un atto o la gestione di una serie numerosa di affari.

Quando parliamo invece di delega facciamo riferimento a un determinato diritto oppure operazione esercitato da altra persona in quanto il delegante si trova in una condizione di impossibilità o di mancata volontà di attivarsi.

Qualora si tratti di un pagamento si parla infatti di delega di pagamento.


Come funziona la delega?


La delega prevede, nell'ambito del rapporto obbligatorio, la modifica del soggetto del debitore.

Partiamo dal presupposto che per il creditore non è indifferente la persona del debitore, a causa della maggiore o minore solvibilità di un soggetto rispetto a un altro e della maggiore o minore garanzia che offre il suo patrimonio.

Senza contare che, al di fuori delle obbligazioni pecuniarie, la prestazione può anche essere caratterizzata da una certa infungibilità, specialmente nel campo delle prestazioni di fare.

Delega di pagamento
È dunque evidente che, una modifica del debitore, non può concepirsi a prescindere dall'adesione del creditore, salvo che tale modifica derivi dalla morte perché in questo caso la sostituzione sarà inevitabile e conseguirà alla successione a titolo universale

Nel campo delle obbligazioni, la legge prevede strumenti tipici di modificazione soggettiva dal lato del debitore. Il primo strumento tipico è la delega.

Si ha la delega ogni qualvolta il delegante ordina al delegato, non il compimento di un atto, ma di assumere o di estinguere il debito nei confronti del delegatario.

Delegante è dunque il debitore, delegatario il creditore e delegato il terzo che adempie. Solitamente il delegante è in grado di dare un ordine al delegato perché a sua volta è debitore nei confronti di questi.

Delega di pagamento


Nella delegazione, dunque, come descritta dal codice civile, si assiste normalmente a una doppia vicenda obbligatoria: da un lato il delegante è creditore del delegato ma dall'altro egli è debitore del delegatario.

Al fine di evitare due adempimenti, la legge prevede la possibilità che il delegante, soggetto presente in entrambe le vicende obbligatorie, ponga direttamente in contatto delegato e delegatario con il risultato finale di estinguere due rapporti obbligatori mediante un unico adempimento.

Quando il delegante ordina il delegato di pagare al delegatario sussiste la cosiddetta delegato solventi.

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