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Atto pubblico e scrittura privata sono due documenti assai simili che spesso si tendono a confondere. Nonostante questa apparente similitudine essi sono molto diversi dal punto di vista della sostanza.
Ad ogni modo entrambi costituiscono dei mezzi di prova.
Si tratta di prove documentali di fondamentale rilevanza, ad esempio, quando un contratto deve essere provato per iscritto secondo la legge o secondo la volontà delle parti (cosiddetta forma ad probationem).
Essi sono essenziali quando la prova scritta viene richiesta sotto pena di nullità (cosiddetta forma ad substantiam) come nel caso di determinati contratti.
Vediamo dunque quali sono le differenze tra scrittura privata e atto pubblico.
La scrittura privata è un documento redatto da cittadini privati in assenza di un pubblico ufficiale. Le parti sottoscrivono il contenuto al fine di accettare quanto dichiarato.
La scrittura privata costituisce prova documentale nei confronti di chi l'ha sottoscritta, purché le parti riconoscano la firma apposta.
Solo in questo caso obblighi e diritti nascenti da un contratto redatto con scrittura privata avranno validità.
Al fine di disconoscere la scrittura è sufficiente dichiarare che la firma non è propria.
Insomma, la scrittura privata è il documento redatto per iscritto, anche da un terzo estraneo alle parti (ad esempio un avvocato) e sottoscritto dalle parti con firma autografa.
Essa contiene una dichiarazione scritta proveniente dai suoi autori con la quale essi manifestano la propria volontà.
Come affermato dall'articolo 2702 del codice civile essa fa piena prova (salva impugnazione per querela di falso) della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta ma non anche della veridicità del contenuto delle dichiarazioni.
Affinché faccia piena prova della provenienza da chi l'ha sottoscritta è necessario che:
In sostanza sono necessari, in alternativa tra loro: riconoscimento della parte, autenticazione davanti al notaio, accertamento giudiziale.
L'autenticità delle firme si può ottenere in tre modi:
Un'interessante ipotesi di conversione formale è stabilita dall'articolo 2701 del codice civile secondo cui il documento formato da un pubblico ufficiale incompetente o incapace ovvero senza l'osservanza delle formalità prescritte se è stato sottoscritto dalle parti ha la stessa efficacia probatoria della scrittura privata.
La norma si applica anche quando, sottoscritto l'atto, una delle parti, prima che il notaio sottoscriva a sua volta, ritiri il proprio consenso in tal modo impedendo la formazione dell'atto pubblico.
La disposizione normativa non fa altro che dare attuazione al principio della conservazione degli atti che vige nel nostro ordinamento.
Quando si redige una scrittura privata un aspetto importante da considerare è la data.
L'articolo 2704 reca la disciplina sulla data della scrittura privata nei confronti dei terzi affermando che la data rileva tra le parti ma anche per gli effetti che essa produce nei confronti di terzi.
La data della scrittura privata della quale non è autenticata la sottoscrizione non è certa riguardo ai terzi. Tra le parti, se invece una data è stata posta, essa vale, fino a prova contraria, in quanto parte del contenuto della scrittura.
In mancanza di data, sempre tra le parti il tempo in cui è stata redatta la scrittura privata può essere provato liberamente anche mediante presunzioni.
Quando si voglia far valere un documento contro persone estranee alla sua redazione bisogna che esso abbia data certa. La certezza si acquista:
Sulla base delle informazioni viste finora possiamo concludere che le differenze tra atto pubblico e scrittura privata riguardano, oltre i soggetti che prendono parte alla loro redazione, ciò che i due documenti devono provare nonché il diverso procedimento che occorre seguire per effettuarne la contestazione.
Con l'atto pubblico, a differenza della scrittura privata, si prova pienamente che l'atto proviene dal notaio, che questo è stato redatto in sua presenza e sottoscritto dai soggetti la cui identità viene accertata dal pubblico ufficiale.
Dunque, se si firma un contratto di compravendita davanti al notaio non si potrà disconoscere la propria firma.
Per contestare quanto dichiarato con atto pubblico è necessario azionare quel particolare procedimento che è la querela di falso, ovvero un procedimento di carattere civile volto proprio a disconoscere la validità di quanto attestato dal pubblico ufficiale; è evidente quanto sia più difficile contestare un atto pubblico.
La scrittura privata costituisce prova solo se si riconosce la firma e per contestarla basta negare la paternità della sosttocrizione e si toglie valore al documento.
Spetterà alla controparte dimostrare il contrario avvalendosi di perizie calligrafiche, mediante cioè istanza di verificazione della scrittura privata.
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