L’accettazione della proposta di acquisto con oggetto un immobile è nulla se inviata via email o telegramma. La provvigione pertanto non spetta al mediatore.
Accettazione della proposta di acquisto tramite email o telegramma risulta nulla
A seguito di quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 22012 del 24 luglio 2023 deve ritenersi nulla l’accettazione della proposta irrevocabile di acquisto di un immobile, qualora non contenga in allegato pdf il contratto di compravendita debitamente sottoscritto dal venditore con firma qualificata o digitale (firma elettronica).
Nell’esaminare il caso sottoposto all’attenzione dei Giudici Supremi si ricorda che la proposta irrevocabile è una proposta di acquisto che per un determinato lasso di tempo, solitamente 15 giorni, non può essere revocata dal proponente; resta dunque ferma fino allo scadere del termine entro il quale il venditore può decidere se accettare o meno. Scaduto il termine senza ricevere l’accettazione il proponente può ritenersi libero e svincolato dalla proposta.
Accettazione proposta con email - foto Getty Images
Nella fattispecie esaminata l’accettazione veniva comunicata entro il termine di scadenza ma con modalità che la rendevano nulla in quanto veniva inviata senza che il contratto di compravendita risultasse firmato dal venditore. Ai sensi dell’articolo 1350 codice civile, il contratto deve avere forma scritta se ha ad oggetto un diritto immobiliare.
A seguito della nullità dichiarata dai Giudici risultava illegittimo il diritto del mediatore di pretendere il pagamento della provvigione che sorge unicamente qualora l’affare risulti concluso e dunque soltanto in caso di avvenuto perfezionamento del contratto.
Si precisa infine che, un’accettazione intervenuta dopo la scadenza del termine di efficacia della proposta deve considerarsi inefficace.