|
Il Decreto Legislativo 10/06/2020 N. 48, che attua la direttiva UE 2018/844, stabilisce i nuovi requisiti a cui attenersi per valutare la classe energetica minima per gli edifici di nuova costruzione.
Promuove il miglioramento della prestazione energetica degli edifici, tenendo in considerazione le condizioni climatiche e locali, ottimizzando il rapporto costi/benefici per la collettività.
Le modifiche contenute nel decreto interessano anche l'attività dei certificatori energetici e i regolamenti edilizi dei comuni, che dovranno adeguarsi ai nuovi requisiti.
La normativa punta sulla domotica, sulla sicurezza antincendio e antisismica e sulle tecnologie intelligenti, con l'obiettivo di ottenere un complesso immobiliare decarbonizzato e ad alta efficienza energetica entro il 2050.
Il decreto legislativo sull'efficienza energetica ha lo scopo di favorire la ristrutturazione economicamente efficiente degli edifici esistenti, prevedendo una strategia di lungo termine per accelerare la ristrutturazione degli edifici residenziali e non residenziali, sia pubblici che privati in un Piano nazionale integrato per l'energia e il clima.
L'intento è quello di trasformare il patrimonio edilizio esistente, obsoleto ed energivoro, in edifici a energia quasi zero, efficienti ed economicamente sostenibili.
I requisiti degli edifici nuovi o ristrutturati, secondo il decreto, devono rispettare i parametri:
A tal fine è stato introdotto il "livello di prontezza" dell'edificio all'uso di tecnologie smart, che si somma agli indicatori per la misurazione della prestazione energetica degli edifici.
Il decreto stabilisce che l'edificio debba essere dotato di dispositivi capaci di controllare la temperatura di ogni vano separatamente.
Se si installano o si sostituiscono impianti tecnici per l'edilizia (ad es. generatore di calore), i requisiti minimi da considerare sono i seguenti:
Sono esclusi gli edifici tutelati ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, nel caso in cui l'adeguamento ai nuovi obblighi comporti alterazioni sostanziali e non compatibili con il vincolo cui sono sottoposti.
Sono esenti anche gli edifici in cui non è prevista l'installazione di impianti di climatizzazione, quali: box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi e strutture stagionali.
La classe energetica attribuita a un edificio, aiuta a stabilire se l'immobile ha buone prestazioni dal punto di vista dell'efficienza energetica.
I requisiti dei certificatori energetici, in genere architetti, geometri o ingegneri, sono dettati dal Dpr 75 del 2013, che ha stabilito i titoli di studio e i corsi da seguire per ottenere l'abilitazione a redigere l'Attestato di prestazione energetica (APE).
L'APE è un documento ufficiale, che sintetizza, mediante una scala da A4 (alto risparmio) a G (che identifica gli edifici meno efficienti), le prestazioni energetiche degli edifici, ed è obbligatorio in caso di affitto o vendita di un immobile.
La targa energetica viene usata allo stesso modo anche per gli elettrodomestici.
Il certificato ape ha una validità di 10 anni e dovrà essere aggiornato nel caso in cui vengono effettuati lavori di riqualificazione o ristrutturazione, come ad esempio la sostituzione della caldaia.
Per la redazione dell'Attestato di Prestazione Energetica, il tecnico abilitato effettuerà un sopralluogo presso l'immobile per valutare:
Dopo un'attenta valutazione e quantificazione dei dati, il tecnico redige l'apposito documento di certificazione ape e rilascia la Targa Energetica, con la descrizione "energetica" relativa all'appartamento valutato e consegna la copia alla Regione di competenza.
Per determinare la prestazione energetica di un edificio occorrerà effettuare due calcoli:
Lo scopo è quello di avere un riferimento per calcolare una serie di requisiti che gli edifici dovranno rispettare, a seconda che si tratti di edifici sottoposti a ristrutturazione o a riqualificazione energetica.
Negli edifici di nuova costruzione, l'attribuzione della classe energetica minima viene determinata dall'indice di prestazione energetica globale non rinnovabile, che corrisponde all'energia totale consumata dall'edificio climatizzato per metro quadro di superficie ogni anno (unità di misura kWh/mq anno).
Il simbolo utilizzato e definito dalla legge a livello europeo è l'EPgl, nren (Global Energy Performance).
La classe energetica e l'EPgl, nren insieme, definiscono la targa energetica dell'edificio. Moltiplicando l'EPgl per i metri quadri dell'appartamento si può ottenere il consumo ipotetico annuo.
L'Attestato di Prestazione Energetica o APE è obbligatorio per poter accedere agli incentivi fiscali per l'efficientamento energetico degli edifici, sotto forma di Ecobonus (dal 50 all'85%) o Superbonus (110%).
Il certificato deve essere rilasciato da un tecnico abilitato.
Nel DLgs 192/2005 e s.m.i. viene definita la "prestazione energetica di un edificio" come la quantità annua di energia primaria effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per soddisfare, con un uso standard dell'immobile, i vari bisogni energetici dell'edificio.
Le modifiche agli art. 4 e 6 del DLgs 192/2005 ad opera rispettivamente degli art. 6 e 9 del DLgs 48/2020, introducono delle novità per l'attestato di prestazione energetica ape.
Le principali innovazioni risiedono nel metodo di calcolo e nel format dell'attestato, in cui andrà inserita la data del sopralluogo obbligatorio e sarà accompagnato da un apposito verbale firmato dal proprietario che ne attesterà così l'avvenuta incombenza.
Nel DLgs 48/2020 si rafforza la volontà di creare un catasto degli APE, una banca dati nazionale di tutti gli edifici e le relative prestazioni energetiche, che certificano il consumo di energia del patrimonio edilizio sia pubblico che privato.
|
||