Prescrizione della servitù

La servitù, come un qualunque altro diritto, si prescrive se non viene esercitata per almeno vent'anni, salvo rinuncia alla prescrizione da parte dell'interessato.
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Cantina e servitùLa servitù, come noto, è un diritto reale di godimento su cosa altrui.


Ai sensi dell'art. 1027 c.c. essa consiste nel peso imposto sopra un fondo per l'utilità di un altro fondo appartenente a diverso proprietario.


Altruità del fondo, utilità e stretta connessione tra fondo e utilità, queste le caratteristiche fondamentali dell'istituto.


Se costituita contrattualmente la servitù può essere perpetua.


Il disinteresse verso l'esercizio del diritto può portare all'estinzione della servitù.


Ai sensi dell'art. 1073, primo comma, c.c., infatti, la servitù si estingue per prescrizione quando non se ne usa per venti anni.


Una volta maturata la prescrizione, se non c'è accordo tra le parti sulla sua ricorrenza, è necessaria una causa che l'accerti e di conseguenza dichiari estinta la servitù.


Della prescrizione e più nello specifico del riconoscimento dell'esistenza della servitù e della contestuale rinuncia alla prescrizione s'è occupata la Corte di Cassazione con la sentenza n. 18425 dello scorso 1 agosto.


Servitù di lume di grotta


In dottrina s'è efficacemente affermato che la servitù è di diritto tipico dal contenuto atipico (cfr. D.Minussi, Proprietà – Possesso - Diritti Reali, edizioni Simone, 2009).


Vale la pena ricordare che cosa debba intendersi per utilità.


Secondo la Cassazione il concetto di utilitas, intesa come elemento costitutivo di una servitù prediale, non può avere riferimento ad elementi soggettivi ed estrinseci relativi all'attività personale svolta dal proprietario del fondo dominante, ma va correttamente ricondotto al solo fondamento obiettivo e reale dell'utilità stessa, sia dal lato attivo che da quello passivo, dovendo essa costituire un vantaggio diretto del fondo dominante come mezzo per la migliore utilizzazione di questo. (Nella specie, la S.C., enunciando il principio di diritto di cui in massima, ha confermato la sentenza del giudice di merito con la quale era stata esclusa la natura di servitù in relazione ad un passaggio sul fondo che si pretendeva servente esercitato da parte del proprietario del fondo finitimo al fine esclusivo di attingere acqua presso una fonte sita in altra località, di proprietà di terzi, e priva di qualsivoglia capacità irrigua o di destinazione all'approvvigionamento idrico del fondo predetto) (Cass. 22 ottobre 1997 n. 10370).


In buona sostanza dati due fondi in proprietà a diverse persone, può parlarsi di servitù tutte le volte in cui l'utilitas è strettamente connessa al fondo.


Nel caso risolto dalla sentenza in esame, esisteva una servitù detta di lume di grotta: in pratica per lungo tempo una cantina prendeva luce da una fenditura presente su di un muro e per lungo tempo, tanto da poter far ritenere maturata la prescrizione, quella fessura era rimasta coperta.


Prescrizione della servitù e dichiarazioni delle parti


Riconoscimento della servitùLa causa era partita perché secondo una parte, quella che reclamava il ripristino della servitù, insomma i proprietari del fondo dominante, l'attuale proprietario del fondo servente aveva rinunciato alla prescrizione riconoscendo l'esistenza della servitù.


Il titolare del predio servente, invece, riteneva che il riconoscimento da parte sua dell'esistenza del diritto non potesse essere considerato alla stregua di una rinuncia tacita alla servitù poiché, essa non sapeva nemmeno dell'esistenza della causa di estinzione del diritto.


La Corte di Cassazione, dopo che nel giudizio d'appello erano state accolte le ragioni dei titolari della servitù, ha accolto le argomentazioni del proprietario del predio servente.


Si legge in sentenza che mentre il riconoscimento dell'altrui diritto che valga ad interrompere la prescrizione (art. 2944 c.c.), costituisce una dichiarazione di scienza, la rinuncia alla prescrizione, invece, integra un atto negoziale caratterizzato dalla manifestazione della volontà di dismettere definitivamente il proprio diritto alla liberazione di un obbligo (v. Cass. n. 5982 del 15/03/2007: Il soggetto che riconosca l'altrui diritto compie una dichiarazione di scienza, e non un atto negoziale dagli effetti esclusivamente interruttivi della prescrizione stessa, avente ad oggetto il diritto della controparte; per contro, il diverso istituto della rinuncia alla prescrizione è caratterizzato dalla manifestazione di una volontà negoziale con effetto definitivamente dismissivo e avente ad oggetto il proprio diritto alla liberazione dall'obbligo di adempimento: ne consegue che al riconoscimento non si applicano le regole proprie dei negozi giuridici dettate in tema di volontà e di rappresentanza).


Da ciò consegue l'inadeguatezza della motivazione della sentenza che non ha accertato se la convenuta fosse stata consapevole al momento dell'atto dell'acquisto (e, per quel che può valere, del consenso prestato al suo inquilino per la riapertura della luce), dell'avvenuta maturazione del termine di prescrizione della servitù, in particolare considerando che sia la dichiarazione che il comportamento della (…) di per sé deponevano per la conoscenza della servitù, ma non anche per l'avvenuta prescrizione di essa.


Riconoscimento del diritto di servitù e rinuncia alla prescrizione


Due le norme interessate: l'art. 2937 c.c. e l'art. 2944 c.c.


A mente dell'art. 2944 c.c., rubricato Interruzione per effetto di riconoscimento:


La prescrizione è interrotta dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere.


L'art. 2937 c.c., riguardante Rinunzia alla prescrizione, recita:


Tempo e servitùNon può rinunziare alla prescrizione chi non può disporre validamente del diritto.


Si può rinunziare alla prescrizione solo quando questa è compiuta.


La rinunzia può risultare da un fatto incompatibile con la volontà di valersi della prescrizione.


I due concetti, interruzione e rinuncia, sono ben diversi e quindi le norme operano in due momenti diversi, ossia a seconda del fatto che la prescrizione sia intervenuta (art. 2937 c.c.) o meno (art. 2944 c.c.).


Insomma, dire So dell'esistenza di una servitù, non vuol dire automaticamente in modo implicito affermare So dell'esistenza di una servitù, so che è estinta per prescrizione ma rinuncio alla prescrizione stessa.


Il tutto dev'essere valutato con attenzione e ciò non era stato fatto nel corso della causa: la Cassazione ha posto rimedio con un annullamento con rinvio.

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