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Con una recente sentenza della Corte di Cassazione vien definito il termine di prescrizione per il pagamento del canone Rai.
Secondo quanto affermato dai Giudici Supremi vale il termine di prescrizione decennale e non il termine più breve di 5 anni.
Il termine di prescrizione cui è soggetta la riscossione della tassa per il possesso di un apparecchio televisivo o di altro apparecchio in grado di ricevere il segnale delle trasmissioni radiotelevisive coincide dunque con quello ordinario di cui all'articolo 2946 del codice civile.
Quando si parla di canone Rai la maggior parte degli Italiani esprime il suo disappunto. Ci troviamo infatti di fronte a un tributo sgradito quasi a tutti i cittadini.
La tassa che si versa una volta all'anno è dovuta per nucleo familiare quando l'apparecchio tv è presente nell'abitazione in cui tutti i componenti della famiglia hanno la residenza.
Per il 2023 l'ammontare del tributo è di 90 euro ma la Legge di Bilancio che è in corso di approvazione dovrebbe stabilire una riduzione della tassa, portandola a 70 euro.
A partire dal 2016, per ridurre il più possibile i fenomeni di evasione, il canone Tv si paga insieme alla bolletta della fornitura di elettricità.
Si corrisponde attualmente in 10 rate da 9 euro. Anche sul punto ci sono molti contrasti tanto che è in discussione la possibilità di sganciarla in futuro dalla bolletta delle utenze.
Il caso sottoposto all'attenzione dei Giudici di legittimità vedeva coinvolto un cittadino che contestava la cartella esattoriale a lui pervenuta, avente a oggetto il mancato pagamento del canone Rai.
Visto il rigetto della sua pretesa di vedere prescritto il debito da parte della Corte d'Appello, la vicenda giungeva in Cassazione a seguito del ricorso da lui presentato.
La Corte di Cassazione si esprimeva a favore del contribuente.
Veniamo al punto che qui ci interessa, ovvero quello relativo al termine di prescrizione. Sulla base di quanto affermato dalla sentenza n. 33213 depositata il 29 novembre 2023, anche per il canone Rai, così come accade per Irpef, Irap, IVA e imposta di registro, dopo il decorso dei 10 anni il credito erariale non può più essere riscosso dall'Amministrazione finanziaria.
Anche per tale tipologia di tassa, come per le altre su menzionate il termine è decennale in quanto l'obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione avente cadenza annuale, ha carattere autonomo e unitario.
Il versamento di ogni annualità non è in alcun modo legato al versamento precedente poiché ogni anno l'obbligo è soggetto a nuova valutazione in ordine ai presupposti della sua sussistenza.
Per quanto riguarda Irpef, Irap e IVA tale principio era già stato affermato in precedenza con consolidato orientamento giurisprudenziale.
Il passo che viene compiuto ora dalla Cassazione concerne l'estensione di tale impostazione anche al canone Rai.
L'importante effetto che consegue alla decisione della Cassazione è che dopo il decorso dei 10 anni il debito da parte del cittadino nei confronti dell'Erario può dirsi estinto poiché il Fisco non avrà più titolo per avanzare pretese nei confronti del debitore inadempiente.
Oltre detto termine non sarà più possibile pretendere il pagamento della somma arretrata. Il possessore della Tv potrà stare tranquillo perché non più obbligato a versare alcunché al Fisco in assenza di una disciplina normativa derogatoria rispetto alle ordinarie disposizioni del codice civile.
Fondamentale pertanto effettuare il controllo della data di prescrizione, superata la quale il debitore è libero da qualsiasi obbligo e non dovrà versare alcun interesse o sanzione.
Ricordiamo che la prescrizione è il periodo di tempo stabilito dal codice civile entro il quale un soggetto (persona fisica o ente) può far valere il suo diritto di credito.
Una volta che tale lasso di tempo sia trascorso, il diritto di cui si è titolare non può più essere esercitato.
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