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Le bollette, relative ai principali servizi di fornitura di energia elettrica, gas e acqua, come noto, sono insieme a IMU e alle altre imposte, le voci di spesa più gravose, poiché spesso possono rappresentare un onere di non poco conto.
Il carico economico può notevolmente aumentare nel caso di conguaglio.
Con il conguaglio, la compagnia che fornisce il servizio solitamente recupera crediti in precedenza non riscossi. Il diritto di credito della società fornitrice deve essere esercitato entro specifici termini di prescrizione, pena l'illegittimità della pretesa.
Sui termini di prescrizione bollette, di recente il Legislatore è intervenuto con due importanti modifiche alla normativa di riferimento (nel 2018 e poi nel 2020), chiarendo i termini entro i quali per le società fornitrici occorre agire per recuperare il credito.
Preliminarmente alla disamina in ordine ai termini di prescrizione fatture, è opportuno chiarire cosa si intende specificamente per prescrizione.
La prescrizione, ai sensi dell'art 2934 del codice civile, è essenzialmente il termine entro il quale deve essere esercitato un diritto, anche di credito.
Ne consegue che il mancato rispetto del termine previsto dalla legge, comporta il venir meno del credito.
Ciò significa che, se il creditore non si attiva per recuperare il credito, scaduto il termine di legge non potrà più avanzare alcuna pretesa.
L'istituto della prescrizione è disciplinato dal codice civile, il quale, stabilisce diversi termini, in base alla tipologia di diritto.
In linea generale, il codice civile disciplina la c.d. prescrizione ordinaria di cui all'art. 2946, a norma del quale, salvo diversa e specifica previsione normativa, i diritti si estinguono in dieci anni.
Si tratta di una norma di chiusura applicabile allorquando non sia previsto un termine specifico.
Tale situazione riguarda, nello specifico, i crediti vantati con la bolletta di utenza domestica, a esempio le bollette gas non pagate, le bollette luce e le bollette acqua, per i quali è infatti di recente stato stabilito un termine di prescrizione ad hoc.
Tale principio trova immediata applicazione anche con riferimento ai crediti vantati dalle società fornitrici per servizi erogati nelle nostre case.
Nel caso di bollette non pagate, se si tratta di bollette scadute, queste cadono in prescrizione, con la conseguenza che la società fornitrice non potrà più agire per pretendere il pagamento.
La prescrizione del credito vantato consente anche il venir meno dell'obbligo di conservazione delle bollette di utenza domestica per il consumatore.
Può accadere, dunque, che anche le bollette non pagate cadono in prescrizione.
Come rilevato in precedenza, negli ultimi anni il Legislatore è intervenuto, al fine di chiarire i termini di prescrizione delle bollette di utenza domestica.
Prima della riforma normativa il termine di prescrizione per le bollette non pagate era pari a cinque anni, ai sensi dell' articolo 2948 del codice civile.
La prima riforma in tale senso è stata introdotta dalla Legge di Bilancio 2018, la quale ha previsto una nuova prescrizione bollette, stabilendo la prescrizione bollette 2 anni, ovverosia la prescrizione breve.
In realtà, la formulazione della norma, che introduceva la prescrizione biennale per il pagamento delle bollette, aveva sollevato una serie di dubbi interpretativi, poiché stabiliva l'applicabilità della prescrizione breve qualora la mancata o erronea rilevazione dei dati di consumo derivi da responsabilità accertata dell'utente.
Tale previsione aveva di fatto reso non operativo il nuovo termine di prescrizione bollette.
A seguito delle numerose perplessità applicative sollevate dalla non chiara formulazione della norma, sottolineate da diverse associazioni di categoria, il Legislatore è nuovamente intervenuto stabilendo chiaramente la prescrizione biennale per le bollette di utenza domestica.
La Legge di Bilancio 2020 (L. n. 160/2019) ha abrogato il comma della legge bilancio 2018 prescrizione bollette, che aveva reso di fatto non applicabile il termine breve di prescrizione, stabilendo che, in ogni caso, il termine per la prescrizione bollette è di anni due con diversa decorrenza in base al credito prescritto e, in particolare:
Al riguardo, è importante precisare che lo stesso termine di prescrizione breve di due anni per le bollette, opera anche per i conguagli.
In caso di bollette relative ad annualità precedenti rispetto a quelle indicate, la prescrizione è cinque anni, analogamente alla prescrizione bollette telefoniche.
Accertata l'intervenuta prescrizione è possibile fare presente la non sussistenza del credito direttamente alla società fornitrice del servizio, mediante apposita comunicazione a mezzo pec o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, chiedendo in via stragiudiziale lo sgravio della bolletta.
Nelle ipotesi in cui tale tentativo non vada a buon fine, prima di instaurare un contenzioso innanzi a un giudice, occorre percorrere la strada della mediazione, che nelle ipotesi di prescrizione bollette luce e gas, deve essere presentata ad ARERA (Autorità di regolazione per energia reti e ambiente), mentre per la prescrizione bollette telefoniche, l'ente mediatore è il Comitato Regionale per le Comunicazioni.
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