Tra le lamentele più ricorrenti di chi abita in condominio v?è quella relativa alle prepotenze dei propri vicini di casa.Musica ad alto volume a tutte
Tra le lamentele più ricorrenti di chi abita in condominio v'è quella relativa alle prepotenze dei propri vicini di casa.
Musica ad alto volume a tutte le ore del giorno e della notte, strumenti musicali suonati senza alcun accorgimento, rumore incessante di tacchi, occupazione dei parcheggi, ecc.
Il più delle volte dare risposta a chi cerca una soluzione al proprio problema non è cosa semplice.
Il motivo sta nel fatto che non sempre è possibile riuscire a dimostrare l'altrui prepotenza o non sempre i fatti descritti sono espressamente vietati.
Se a ciò si aggiunge che inasprire i rapporti con il proprio confinante spesso vuol dire creare frizioni e contrasti che si protraggono per anni.
Lungi dal voler ritenere giustificabili comportamenti intollerabili, va comunque detto che non è da escludersi che la ricerca di un accordo bonario di reciproca concessione possa favorire e non poco la civile convivenza.
Cercare di spiegare al vicino che a determinati orari sarebbe meglio abbassare il volume dello stereo piuttosto che partire direttamente con una diffida scritta è certamente cosa auspicabile.
È pure possibile, tuttavia, che il vessato voglia agire secondo diritto, cercando di ottenere la punizione del trasgressore perché che quella del dialogo non è una strada facilmente percorribile.
Che cosa fare in questi casi?
La prima cosa è valutare se la condotta contestata sia specificamente punita o possa comunque essere genericamente ricondotta in una fattispecie vietata.
Per fare ciò bisogna consultare le norme di diversa provenienza, intendendo dire con ciò le norme di carattere generale (legge) o particolare (regolamenti locali, ecc.).
Un esempio.
Nessuna legge, nel senso di atto parlamentare o ad esso equiparabile, specifica che non si possano usare scarpe con i tacchi negli appartamenti o che un condomino non possa suonare uno strumento musicale nella propria unità immobiliare.
C'è in ogni caso una norma di carattere generale a cui fare riferimento: l'art. 844 c.c. che regola le conseguenze per il caso d'immissioni intollerabili.
Al di là di ciò, i regolamenti locali (comunali) e quello condominiale possono limitare le facoltà d'uso delle cose di proprietà esclusiva.
Chi si sente danneggiato da simili comportamenti, quindi, prima d'ogni cosa dovrà individuare una norma che li sanziona e poi valutare se in relazione a quella regola il loro caso è annoverabile tra quelli punibili.
Solo dopo aver effettuato questa operazione (eventualmente con l'ausilio di professionisti competenti), si potrà decidere l'azione da esperire (es. sollecitazione all'intervento della polizia municipale, azione civile, ecc.)