Per le pratiche edilizie non esiste diritto alla riservatezza

Una sentenza del TAR Marche ribadisce che l'accesso agli atti di un'autorizzazione edilizia deve poter essere assicurato a tutti i soggetti interessati.
Pubblicato il

Diritto di accesso alle pratiche edilizie


Vi è mai capitato di avere un vicino di casa che esegue delle opere edilizie e di avere il dubbio che queste siano o meno autorizzate? O che magari ledano il vostro diritto di proprietà?

accesso pratiche edilizieIn questi casi è giusto sapere che, a parte rarissimi casi tutelati dalla legge, per le pratiche edilizie non esiste diritto alla riservatezza. Infatti le pratiche edilizie sono considerate documenti che ogni cittadino avente un interesse diretto o portatore di interessi pubblici può consultare previa richiesta all'ufficio tecnico del Comune competente.

Di recente l'argomento è stato affrontato dal Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) delle Marche, che, con sentenza del 7 novembre 2014 n.923, ha ribadito che l'accesso agli atti di un'autorizzazione edilizia deve poter essere assicurato a tutti i soggetti interessati.


Sentenza del TAR Marche sul diritto di accesso alle pratiche edilizie


Nel ricorso relativo alla sentenza citata, il proprietario di un terreno risultato da una lottizzazione aveva chiesto di visionare gli atti relativi ai titoli edilizi rilasciati su alcuni terreni attigui sempre facenti parte della medesima lottizzazione. I terreni in questione erano di proprietà di una società.

pratica ediliziaA fondamento della domanda, il ricorrente sosteneva di essere interessato alla visione degli atti in quanto c'era in corso un contenzioso riguardante l'inadempimento del Comune e della società controinteressata ai patti di cui alla convenzione di lottizzazione stipulata qualche anno addietro.

Il Comune, ricevuta l'istanza di accesso ai documenti, ha provveduto a darne comunicazione alla società proprietaria dei terreni interessati e, dopo aver acquisito le osservazioni di tutte le parti, avrebbe omesso di concludere il provvedimento con un atto espresso. Di conseguenza il richiedente ha presentato ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale.

Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato e pertanto l'ha accolto.

Il TAR fa presente che in materia di rilascio dei titoli edilizi esistono specifiche disposizioni di legge e regolamentari che prevedono un regime di pubblicità. In particolare l'articolo 20, comma 6 del Testo Unico in materia edilizia (D.P.R. 380/2001) stabilisce che per l'avvenuto rilascio di un titolo edilizio va dato avviso all'albo pretorio.

Ricordo che l'albo pretorio è un apposito spazio in cui le amministrazioni pubbliche affiggono per legge notizie ed avvisi di interesse pubblico per la comunità. Può essere una vetrina collocata all'ingresso del Comune oppure il sito informatico del Comune.

Questa disposizione riguardante l'avviso all'albo pretorio, sostiene il TAR, non può che essere interpretata nel senso che tale onere di pubblicazione è funzionale a consentire a qualsiasi soggetto interessato di visionare gli atti del procedimento, in ragione di quel controllo diffuso sull'attività edilizia che il legislatore ha inteso garantire (vedasi anche art. 27, comma 3 D.P.R. 380/2001).

Non solo. Nel caso in esame il TAR ritiene accessorio ricorrere a queste motivazioni sopra descritte in quanto il ricorrente è proprietario di un lotto attiguo a quelli della ditta controinteressata e tale lotto sembra essergli stato danneggiato da alcune varianti urbanistico edilizie che il Comune ha approvato di recente. Di fatto esiste un ricorso in cui il medesimo richiedente domanda all'amministrazione comunale il risarcimento dei danni.

sentenza tar pratiche edilizieCiò fa emergere la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 24, comma 7 Legge 241/1990 (ossia la Legge che stabilisce le norme sul procedimento amministrativo): Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici.

Il ricorrente aveva infatti l'esigenza di verificare l'eventuale presenza di abusi edilizi che potessero ledere la sua proprietà. Se la visione dei documenti non fosse possibile, si darebbe possibilità agli autori di abusi di evitare qualsiasi controllo su indicazione di terzi, trovando giustificazione in un inesistente diritto alla riservatezza.

In conclusione Il TAR ha accolto il ricorso, condannando il Comune a consentire al ricorrente la visione e l'estrazione di copia degli atti indicati nell'istanza di accesso originariamente presentata.


Come chiedere accesso agli atti relativi ad una pratica edilizia


visione pratica ediliziaGeneralmente i Comuni predispongono un apposito modulo di richiesta di visione degli atti amministrativi, col quale è anche possibile chiedere copia di uno o più documenti allegati. I dati da compilare consistono nelle generalità di colui che presenta l'istanza, le eventuali deleghe, i riferimenti per individuare il fascicolo e la motivazione.

Talvolta è necessario versare un contributo per i diritti di ricerca e per i costi di riproduzione. Gli importi variano da Comune a Comune e vanno pagati con bollettino o mediante altri mezzi indicati dall'Amministrazione.

Segnalo che ultimamente molti Comuni si sono attrezzati per operare per via telematica, pertanto in questi casi è possibile inoltrare richiesta e ricevere copia dei documenti tramite posta elettronica certificata.

riproduzione riservata
Pratiche edilizie: non esiste diritto alla riservatezza
Valutazione: 5.00 / 6 basato su 2 voti.
gnews
  • whatsapp
  • facebook
  • twitter

Inserisci un commento



ACCEDI, anche con i Social
per inserire immagini
Alert Commenti
347.665 UTENTI
SERVIZI GRATUITI PER GLI UTENTI
SEI INVECE UN'AZIENDA? REGISTRATI QUI