Il danno da cose in custodia ex art. 2051 c.c. prevede onere probatorio semplifcato anche nel caso di danni casuati dal portone condominiale.
Un bambino rimane ferito a causa della chiusura improvvisa ed accidentale di un portone condominiale.
Il fatto appena descritto è realmente accaduto ed è stato oggetto di una lunga causa culminata nella sentenza n. 10860 resa dalla Corte di Cassazione lo scorso 28 giugno.
Il giudizio di legittimità è stato attivato dai genitori del minore dopo che tanto in primo, quanto in secondo grado la loro domanda risarcitoria era stata respinta.
In particolare secondo il Tribunale, adito in funzione di giudice di secondo grado, gli attori (leggasi i genitori del bambino) non avevano dimostrato il cattivo funzionamento del portone e quindi non poteva dirsi assolto l'onere probatorio al fine di ottenere il risarcimento del danno.
Il ricorso in Cassazione, quindi, era incentrato sulla violazione di legge in cui era incorso il giudice di secondo grado non avendo considerato che il danno subito doveva ricondursi tra quelli da cose in custodia ex art. 2051 c.c. La Cassazione ha accolto le doglianze dei ricorrenti.
La sentenza n. 10860 merita particolare attenzione, in quanto ha il merito di evidenziare con chiarezza tutti gli elementi che caratterizzano la responsabilità ex art. 2051 c.c., che, è bene ricordarlo, ha natura oggettiva.
Si legge nella pronuncia che:
- la responsabilità prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode e ha natura oggettiva, necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento; la responsabilità prescinde, altresì, dall'accertamento della pericolosità della cosa e sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura, sia per l'insorgenza di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito, che può essere rappresentato - con effetto liberatorio totale o parziale - anche dal fatto del danneggiato, avente un'efficacia causale idonea a interrompere del tutto il nesso causale tra cosa ed evento dannoso o da affiancarsi come ulteriore contributo utile nella produzione del pregiudizio (Cass. civ. 7 aprile 2010, n. 3229; Cass. civ. 19 febbraio 2008, n. 4279; Cass. civ. 5 dicembre 2003, n. 28811);[...];
- posto che funzione della norma è quella di imputare la responsabilità a chi, traendo profitto dalla cosa, si trova nelle condizioni e di doverne sopportare gli incommoda e di controllarne i rischi, deve considerarsi custode chi di fatto ne governa le modalità d'uso e di conservazione, e non necessariamente il proprietario;- ove vi sia rapporto di custodia, la responsabilità ex art. 2051 c.c., è esclusa, come si diceva innanzi, solamente dal caso fortuito, che è qualificazione incidente sul nesso causale e non sull'elemento psicologico dell'illecito, e che individua un fattore riconducibile a un elemento esterno, avente ì caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità (confr. Cass. civ. 7 luglio 2010, n. 16029; Cass. civ. 19 febbraio 2008, n. 4279; Cass. civ. 6 luglio 2006, n. 15384);- al danneggiato compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo: più nello specifico, ricordato che la responsabilità presunta per danni da cose in custodia è configurabile anche con riferimento ad elementi accessori, pertinenze inerti e qualsivoglia altro fattore che, a prescindere dalla sua intrinseca dannosità o pericolosità, venga a interferire nella fruizione del bene da parte dell'utente, la prova che il danneggiato deve dare, anche a mezzo di presunzioni, consiste nella dimostrazione del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia; spetta invece al custode provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo a interrompere quel nesso causale (confr. Cass. civ. 19 maggio 2011, n. 11016; Cass. civ. 2 febbraio 2007, n. 2308) (Cass. 28 giugno 2012 10860).
In tale contesto, afferma la Corte con riferimento al caso sottopostole, i genitori del bambino ferito non dovevano provare il cattivo funzionamento del portone condominiale ma solamente il danno ed il nesso tra portone e danno.
In considerazione di ciò, conclude la Corte regolatrice, il principio cui ci si dovrà attenere nel così detto giudizio di rinvio è il seguente:
la responsabilità ex art. 2051 c.c., per i danni cagionati da cose in custodia ha carattere oggettivo; perché essa possa, in concreto, configurarsi è sufficiente che l'attore dimostri il verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene, salvo la prova del fortuito, incombente sul custode (Cass. 28 giugno 2012 10860).
Principio che, vale la pena evidenziarlo, ha portata generale.