Ponteggi in condominio, danni e responsabilità

Il condominio non risponde a titolo di responsabilità oggettiva per i danni derivanti da ponteggi montati per interventi manutentivi.
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Ponteggi in condominioIl Tribunale di Messina, con una sentenza dello scorso 12 giugno (la n. 1238), è tornato ad occuparsi dei danni derivanti dai ponteggi montati per lavori di ristrutturazione della facciata condominiale.

La sentenza merita di essere segnalata per un semplice fatto: qualora il principio espresso dal giudice siciliano dovesse trovare riscontro (e quanto detto non è un inedito), non sarebbe azzardato ipotizzare una drastica riduzione delle ipotesi di responsabilità del condominio e dell'appaltatore per i danni derivanti dai ponteggi.

Quella dei danni da impalcature è una delle classiche ipotesi in cui condomini e compagine litigano. Il condominio, poi, chiama sempre in causa l'impresa edile per vedersi esonerato da responsabilità.

La fattispecie si dice in giurisprudenza, è il classico esempio di responsabilità per danni provenienti dalle cose che ha un soggetto ha in custodia.

La norma di riferimento è l'art. 2051 c.c.
Proprio con riferimento ai ponteggi, in diverse occasioni riguardanti il famigerato caso dei ladri che li usano per introdursi negli appartamenti, la Cassazione ha avuto modo di affermare che l'appaltatore risponde dell'evento lesivo indipendentemente dalla pericolosità attuale o potenziale della cosa stessa (e, perciò, anche per le cose inerti)
(così Cass. 20 maggio 2009, n. 11695).

Si segnalano anche sentenze che stabiliscono la responsabilità del condominio, poiché si dice, con l'installazione ponteggi e facciata divengono un tutt'uno.

È questo il punto che il Tribunale di Messina ha criticato, ritenendo che il condominio non potesse essere ritenuto responsabile per i danni alle autovetture di alcuni condomini derivanti da caduta di calcinacci dal ponteggio.

Nella sentenza citata in principio si snoda un'articolata motivazione tesa a dimostrare come il danno deve derivare dalla cosa e non deve trattarsi di danno commesso con la cosa; altrimenti, prosegue la sentenza, si arriverebbe all'assurdo di ritenere l'appaltatore (e alle volte anche il condominio) responsabile per il solo fatto che sia presente un'impalcatura.


No, dice il giudice messinese, le cose non possono stare così!

Ponteggi in condominioA suo parere, infatti, la responsabilità prevista dall'ari. 2051 c.c. presuppone resistenza di un rapporto di custodia, cioè di una relazione intercorrente fra la cosa da cui scaturisce il danno e colui il quale ha l'effettivo potere su di essa (come il proprietario, il possessore o anche il detentore).

Il condominio appaltante non è custode delle impalcature e dei ponteggi montati e allestiti dall'appaltatore a cui abbia affidato l'esecuzione di un'opera, non potendo rispetto a quei manufatti esercitare autonomamente, sul piano materiale e fisico, alcun atto o intervento volti a incidere sulla loro conformazione: conseguentemente, il condominio non è responsabile dei danni, di qualsiasi genere, che dalle impalcature e dai ponteggi siano derivati nella sfera di terzi, inclusi gli stessi condomini
(Trib. Messina 12 giugno 2012 n. 1238).

E quindi?

In sostanza si potrà agire contro il condominio solamente se si è in grado di dimostrare che ha scelto una ditta inadatta all'esecuzione dei lavori affidatagli o se il condominio stesso abbia omesso di sorvegliare il corretto svolgimento dei medesimi.

Insomma il condominio non è custode dei ponteggi e, come si dice in gergo giuridico, risponde solamente per culpa in eligendo e culpa in vigilando.

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Ponteggi in condominio e danni
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