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Responsabilità del Comune in caso di allagamenti per piogge intense e imprevedibili

Secondo alcune sentenze, se si verificano piogge imprevedibili ed eccezionali e le case si allagano la responsabilità dei danni può essere attribuita al Comune.
Pubblicato il

Temporali di staordinaria intensità


Piogge ed allagamentiSempre più di frequente temporali improvvisi e di straordinaria intensità allagano e davastano le nostre città, procurando danni non solo alle strutture pubbliche, ma anche alle abitazioni private.

Ahimè, altrettanto sempre più frequente sembra lo stato di abbandono e degrado di molte città italiane, sicuramente a causa anche della crisi, ma tant'è.

Se poi si uniscono i due fattori ci ritroviamo di sicuro le case allagate!

È pur vero che, quando i temporali hanno una furia tale da essere devastanti, le strade si allagano ugualmente e il loro stato di cura influisce ben poco sulla conta dei danni.

Ad ogni modo, in questi casi i danneggiati chiamano spesso in causa il Comune.

Questo perché le abitazioni sono di sovente nei centri abitati, ma non è esclusa in astratto la responsabilità di un altro ente, come ad esempio la provincia, se il danno proviene da una strada provinciale.

Inoltre, in alcuni casi vengono riconosciuti degli indennizzi pubblici, che prescindono dall'accertamento delle responsabilità e operano in forza di un principio di solidarietà sociale; per tale via la comunità presta aiuto ai malcapitati in tempi più brevi, ma con importi spesso esigui e, dunque, insoddisfacenti.

La domanda da porsi è se sia possibile pretendere il risarcimento dei danni da parte dell'ente.

In altri termini: è possibile prentendere che venga accertata e dichiarata la responsabilità dell'ente pubblico per cattiva manutenzione delle strade?

La risposta, secondo alcune sentenze è sì, ma solo per i casi in cui le piogge non siano tali da poter essere considerate un evento imprevedibile e straordinario.

In tal caso, infatti, si rientrerebbe nel caso fortuito e l'ente sarebbe liberato da ogni responsabilità.


Omessa custodia e piogge straordinarie e imprevedibili


Partiamo dal dato normativo da cui discenderebbe la responsabilità (in questa sede, lo chiariamo, parliamo della responsabilità civile), detta responsabilità da cose in custodia.

Si tratta dall'art. 2051 c.c., a mente del quale Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.

Si tratta quindi di una sorta di responsabilità a cui è davvero difficile sottrarsi.

Si sfugge solo se l'iter causale viene interrotto da un fattore causale estraneo al soggetto danneggiante (v. Cass. n. 10720/2010), che spetta al presunto danneggiante dimostrare.

Viene infatti invertito l'onere della prova, normalmente incombente su chi chiede i danni.

Nel nostro caso, la responsabilità dell'ente sarebbe esclusa se l'iter avente normalmente a monte la manutenzione dell'ente e a valle il danno, fosse interrotto da un evento atmosferico cui fosse riconosciuto il carattere di caso fortuito.

Sulla base di tale discrimine si riconosce o no la responsabilità dell'ente.


Sentenze e piogge come caso fortuito


La Corte di Cassazione ha ammesso che la pioggia possa costituire un caso fortuito e dunque un'ipotesi di esclusione della responsabilità dell'ente (v. ad es. Cass. n. 5133/1998).

Le decisioni differiscono però negli esiti: non sempre infatti i temporali vengono considerati in concreto eventi davvero così eccezionali.

Ad esempio, con la sentenza n. 3767/2014 la Corte di Cassazione ha confermato la sentenza che in appello aveva ritenuto essere il nubifragio oggetto di giudizio così eccezionale da essere idoneo a interrompere il nesso di causalità tra pretese condotte colpose imputabili all'ente comunale e i danni lamentati dagli appellanti, negando, pertanto, la richiesta di risarcimento.

Viceversa, il Tribunale di S. Remo, con sentenza dell'8 giugno 2004, ha riconosciuto la responsabilità del Comune - secondo i canoni della norma generale in materia di responsabilità civile extracontrattuale ex art. 2043 c.c. - ritenendo che le piogge in questione non fossero così eccezionali come affermava la difesa e ritenendo che il danno fosse stato causato da omissioni del Comune.

Ricordiamo che l'art. 2043 c.c. recita: Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.

In tal caso è chi agisce per il risarcimento a dovere dimostrare ogni elemento utile.


La prova dell'adozione di tutte le misure idonee


Allagamento in casaCerto, non è solo l'intervento delle piogge a liberare l'ente.

Molto spesso i giudici richiedono che l'ente provi di avere adottato tutte le cautele ma che ciò nonostante l'intervento delle piogge abbia prodotto il danno (v. ad es. Cass. n. 10720/2010 e Cass. n. 5658/2010).

In altri casi, non è ritenuto necessario verificare quale e quanta opera di manutenzione avesse effettuato il Comune; ad esempio, con la citata sentenza n. 3767/2014, la Corte di Cassazione ha confermato la sentenza che in appello aveva ritenuto che l'eccezionalità dell'evento atmosferico fosse da tale da rendere irrilevante le eventuali colpe dell'ente nell'attività di manutenzione.


Piogge eccezionali e ctu


Una volta davanti al giudice la decisione dipenderà in buona parte degli esiti della ctu, la consulenza tecnica di ufficio.

Infatti, come si potrà stabilire se si tratta di evento atmosferico straordinario e imprevedibile o no?

Il più delle volte (ma non sempre, v. ad es. Cass. n. 3767/2014) bisognerà interrogare un tecnico.

La decisione finale dipenderà dal giudice, il quale potrà comunque motivandolo, discostarsi dalle conclusioni del ctu.


Se si passa dall'eccezione alla normalità


Un' ultima osservazione: se le piogge straordinarie diventano, ahimè, la normalità, allora non dovrebbero più considerarsi un'eccezione imprevedibile e, dunque, dovrebbero rappresentare degli eventi gestibili per l'uomo del 2015.

Come si vede, la strada per la giustizia in questo caso è più sdrucciolevole di una strada allagata delle nostre città, quindi richiede massima prudenza e attento studio del caso concreto.

riproduzione riservata
Piogge intense e imprevedibiili, allagamenti e Comune
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Commenti e opinioni



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Alert Commenti
  • Giannialtobel
    Giannialtobel
    Martedì 22 Dicembre 2015, alle ore 23:13
    La strada per la giustizia sdrucciolevole? Mi sembra chiaro il quadro. Abbiamo solo una sentenza della cassazione favorevole al comune, peraltro in presenza di frane e smottamenti. La realtà descrive diversamente di temporali isolati, di forte intensità, e di comuni che per il dissesto finanziario non adeguano fognature e reti di scolo ad eventi eccezionali si ma affatto imprevedibili. E numerose sentenze favorevoli ai danneggiati
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