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Il Piano Operativo di Sicurezza (POS) è un documento che riguarda la sicurezza dei lavoratori di un'impresa all'interno di uno specifico cantiere.
Il Piano Operativo di Sicurezza è definito dal Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs 9 aprile 2008 n.81) all'Articolo 89, lettera h):
Il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'Art.17 comma 1) lettera a, i cui contenuti sono riportati nell'Allegato XV.
Esaminiamo questa definizione.
Chi redige il POS è il Datore di Lavoro, ovvero il titolare dell'impresa che si occupa dei lavori, senza distinzione tra impresa esecutrice o, eventualmente, subappaltatrice.
Altra osservazione importante: il Piano Operativo di Sicurezza riguarda un singolo cantiere. Ciò significa che il datore di lavoro è tenuto a elaborarne uno nuovo ogni volta che si accinge a partecipare ad un cantiere.
È, dunque, rilevata l'importanza di valutare la sicurezza dei lavoratori per le operazioni previste in ogni contesto specifico.
Il riferimento all'Art.17 comma 1) lettera a riguarda il fatto che spetta al datore di lavoro valutare tutti i rischi per i suoi lavoratori.
Questa attività di valutazione non può essere delegata ad altri, è lui il principale responsabile della loro sicurezza.
Nell'Allegato XV al Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro sono elencati i contenuti minimi di un Piano Operativo di Sicurezza:
a) I dati identificativi dell'impresa esecutrice, che comprendono:
b) le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo dall'impresa esecutrice;
c) la descrizione dell'attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro;
d) l'elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere;
e) l'elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di sicurezza;
f) l'esito del rapporto di valutazione del rumore;
g) l'individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere;
h) le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando previsto;
i) l'elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere;
l) la documentazione in merito all'informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere.
A partire dal 2014 le imprese hanno la possibilità di utilizzare dei modelli semplificati per la redazione del Piano Operativo di Sicurezza.
La scelta tra il modello tradizionale e quello semplificato è libera, non ci sono particolari prescrizioni in merito.
Il modello semplificato è stato pensato per agevolare i datori di lavoro nella compilazione del POS, potendo inserire i dati necessari in modo schematico e riducendo così il rischio di errori di compilazione.
Benché abbiano nomi simili, il Piano Operativo di Sicurezza (POS) e il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) sono due documenti distinti.
Quando si eseguono lavori in casa, trovo spesso confusione in merito, non tanto tra gli addetti ai lavori, ma soprattutto tra i proprietari di casa, a cui rivolgo questo paragrafo.
Il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) è una relazione tecnica che deve redigere il coordinatore per la progettazione o esecuzione dell'opera, su incarico del committente.
Il coordinatore per la sicurezza è un tecnico (es. architetto, ingegnere, geometra), nominato dal committente, in possesso di attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento finale, a specifico corso in materia di sicurezza.
Nel PSC il coordinatore per la sicurezza valuta il cantiere nella sua interezza e analizza tutti i rischi a cui i lavoratori potrebbero essere esposti, fornendo azioni concrete finalizzate alla loro sicurezza. Sono valutate le lavorazioni di tutte le imprese e lavoratori autonomi coinvolti, comprese le interferenze tra essi ed anche eventuali rischi esterni, come il passaggio di condutture sotterranee, la presenza di linee aeree sul cantiere o la circolazione di veicoli esterni all'area di cantiere.
Il PSC non è sempre obbligatorio per un cantiere, ma solo quando sono presenti più imprese, anche considerando i subappalti, oppure quando l'entità del cantiere è superiore ai 200 uomini giorno.
Il PSC, quando obbligatorio, va trasmesso a tutte le imprese coinvolte nel cantiere, affinché ogni datore di lavoro possa redigere il proprio POS in coerenza con quanto pianificato dal coordinatore per la sicurezza.
Riepiloghiamo le principali differenze tra POS e PSC:
Il POS e il PSC concorrono, quindi, alla sicurezza e al coordinamento del cantiere, valutando entrambi e sinergicamente i rischi e le misure preventive. Tuttavia si differenziano in quanto a obbligatorietà, soggetto redattore e campo di valutazione.
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