Piano Operativo di Sicurezza, cos'è e chi lo redige

Piano Operativo di Sicurezza POS: cos'è, chi lo redige, contenuti minimi e quali sono le differenze con il Piano di Sicurezza e Coordinamento PSC
Pubblicato il / Aggiornato il

Il piano per la sicurezza sui cantieri


Il Piano Operativo di Sicurezza (POS) è un documento che riguarda la sicurezza dei lavoratori di un'impresa all'interno di uno specifico cantiere.
Datore di lavoro e piano operativo sicurezzaIl Piano Operativo di Sicurezza è definito dal Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs 9 aprile 2008 n.81) all'Articolo 89, lettera h):

Il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'Art.17 comma 1) lettera a, i cui contenuti sono riportati nell'Allegato XV.


Esaminiamo questa definizione.

Chi redige il POS è il Datore di Lavoro, ovvero il titolare dell'impresa che si occupa dei lavori, senza distinzione tra impresa esecutrice o, eventualmente, subappaltatrice.

Altra osservazione importante: il Piano Operativo di Sicurezza riguarda un singolo cantiere. Ciò significa che il datore di lavoro è tenuto a elaborarne uno nuovo ogni volta che si accinge a partecipare ad un cantiere.

È, dunque, rilevata l'importanza di valutare la sicurezza dei lavoratori per le operazioni previste in ogni contesto specifico.

Il riferimento all'Art.17 comma 1) lettera a riguarda il fatto che spetta al datore di lavoro valutare tutti i rischi per i suoi lavoratori.
Questa attività di valutazione non può essere delegata ad altri, è lui il principale responsabile della loro sicurezza.


Contenuti minimi del Piano Operativo di Sicurezza


Nell'Allegato XV al Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro sono elencati i contenuti minimi di un Piano Operativo di Sicurezza:
contenuti piano operativo sicurezza
a) I dati identificativi dell'impresa esecutrice, che comprendono:

  1. il nominativo dal datore di lavoro, gli indirizzi e i riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici di cantiere;

  2. la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall'impresa esecutrice e dai lavoratori autonomi subaffidatari;

  3. i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e, comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o designato;

  4. il nominativo del medico competente ove previsto;

  5. il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;

  6. i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere;

  7. il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell'impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa;


b) le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo dall'impresa esecutrice;

c) la descrizione dell'attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro;

d) l'elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere;

e) l'elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di sicurezza;

f) l'esito del rapporto di valutazione del rumore;

g) l'individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere;

h) le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando previsto;

i) l'elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere;

l) la documentazione in merito all'informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere.


Modello semplificato del Piano Operativo di Sicurezza


A partire dal 2014 le imprese hanno la possibilità di utilizzare dei modelli semplificati per la redazione del Piano Operativo di Sicurezza.

La scelta tra il modello tradizionale e quello semplificato è libera, non ci sono particolari prescrizioni in merito.

Il modello semplificato è stato pensato per agevolare i datori di lavoro nella compilazione del POS, potendo inserire i dati necessari in modo schematico e riducendo così il rischio di errori di compilazione.


Piano Operativo di Sicurezza (POS) e Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)


Benché abbiano nomi simili, il Piano Operativo di Sicurezza (POS) e il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) sono due documenti distinti.

Quando si eseguono lavori in casa, trovo spesso confusione in merito, non tanto tra gli addetti ai lavori, ma soprattutto tra i proprietari di casa, a cui rivolgo questo paragrafo.

POS e PSC
Il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) è una relazione tecnica che deve redigere il coordinatore per la progettazione o esecuzione dell'opera, su incarico del committente.

Il coordinatore per la sicurezza è un tecnico (es. architetto, ingegnere, geometra), nominato dal committente, in possesso di attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento finale, a specifico corso in materia di sicurezza.

Nel PSC il coordinatore per la sicurezza valuta il cantiere nella sua interezza e analizza tutti i rischi a cui i lavoratori potrebbero essere esposti, fornendo azioni concrete finalizzate alla loro sicurezza. Sono valutate le lavorazioni di tutte le imprese e lavoratori autonomi coinvolti, comprese le interferenze tra essi ed anche eventuali rischi esterni, come il passaggio di condutture sotterranee, la presenza di linee aeree sul cantiere o la circolazione di veicoli esterni all'area di cantiere.

Il PSC non è sempre obbligatorio per un cantiere, ma solo quando sono presenti più imprese, anche considerando i subappalti, oppure quando l'entità del cantiere è superiore ai 200 uomini giorno.

Il PSC, quando obbligatorio, va trasmesso a tutte le imprese coinvolte nel cantiere, affinché ogni datore di lavoro possa redigere il proprio POS in coerenza con quanto pianificato dal coordinatore per la sicurezza.

Differenze POS e PSC

Riepiloghiamo le principali differenze tra POS e PSC:

  • il POS è redatto dal titolare dell'impresa, il PSC è redatto dal coordinatore per la sicurezza;

  • il POS è a carico dell'impresa, il PSC è a carico del committente;

  • il POS è obbligatorio per qualsiasi impresa che voglia avviare un cantiere, il PSC è obbligatorio solo nei casi previsti dal Testo Unico in materia di sicurezza;

  • il POS è focalizzato sui lavori in cantiere, il PSC tiene conto sia dei rischi interni al cantiere che di quelli esterni.

Il POS e il PSC concorrono, quindi, alla sicurezza e al coordinamento del cantiere, valutando entrambi e sinergicamente i rischi e le misure preventive. Tuttavia si differenziano in quanto a obbligatorietà, soggetto redattore e campo di valutazione.

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  • Morenorapo
    Morenorapo
    Venerdì 22 Agosto 2014, alle ore 23:34
    Salve.Sono un geometra e mi occupo di sicurezza. Ho realizzato un sito dal quale è possibile creare gratuitamente il piano operativo di sicurezza per cantieri edili www.piano-sicurezza-gratis.it per qualsiasi info potete contattarmi anche attraverso il sito
    rispondi al commento
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