Presentato ricorso per richiedere se un'opera edilizia è da ritenersi come una nuova costruzione oppure una pertinenza e che titolo abilitativo bisogna scegliere
In presenza di abusi edilizi o pertinenze che titolo abilitativo occorre?
Interviene il Consiglio di Stato per fornire chiarimenti su dimensione delle opere, su loro impatto urbanistico e sul vincolo strumentale tra gli immobili.
Viene richiesto al Consiglio di Stato, di stabilire se in presenza di un portico attiguo a un edificio principale è da ritenersi come una nuova costruzione e richiede pertanto il permesso di costruire, oppure se da considerarsi come una pertinenza. I giudici sono stati chiamati a decidere su un ricorso avente ad oggetto un ordine di demolizione di due portici.
Nel dettaglio, un portico presenta una superficie coperta di quasi 120,75 metri quadri, di circa 20 metri in lunghezza e di circa 6,30 metri in larghezza, un'altezza di circa 4,18 metri, diviso in due zone da un muro recintato alto circa 2,18 metri e lungo 20 metri. Il secondo portico, invece presenta una superficie coperta di circa 769,50 metri quadri, con una lunghezza di circa 81 metri e un'altezza di circa 4 metri.
Il proprietario dell'edificio principale, ha sostenuto che i due portici dovevano essere considerati come pertinenze, per la cui realizzazione non occorreva il permesso di costruire in quanto avrebbero avuto una finalità strumentale rispetto all'edificio esistente, privi di valore commerciale e non avrebbero inciso sul carico urbanistico.
L'articolo 817 del codice civile prevede che le pertinenze sono le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa. La destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale su di essa. Il Consiglio di Stato, chiarisce che la pertinenza urbanistico-edilizia deve avere un oggettivo nesso che non consenta altro che la destinazione della cosa ad un uso servente durevole. Inoltre, deve avere dimensioni ridotte e modeste rispetto all'edificio principale.
Dal punto di vista edilizio, un manufatto quindi può essere considerato una pertinenza quando è collegato a un'esigenza oggettiva dell'edificio principale funzionale al suo servizio, sfornito di autonomo valore di mercato e senza un proprio carico urbanistico.
Nel caso di specie, la dimensione rilevante delle opere edilizie effettuate ha inciso sul carico urbanistico pertanto i giudici non hanno considerato i due portici come pertinenze, ed hanno respinto il ricorso contro l'ordine di demolizione dei portici, che in virtù delle loro caratteristiche avrebbero richiesto il permesso di costruire.