Permuta immobiliare: cos'è, come funziona e vantaggi

Poco conosciuta e molto poco utilizzata: la permuta immobiliare rappresenta in realtà una valida alternativa alla compravendita per acquistare casa. Vediamo perché
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La permuta immobiliare in Italia


La permuta immobiliare è una pratica molto poco conosciuta e diffusa nel nostro Paese.

Ciò in ragione del fatto che per poter permutare casa occorre l'incontro, nello stesso momento storico, di opposte esigenze fra due proprietari.

Occorre dunque che un acquirente, proprietario di una unità immobiliare, sia interessato ad alienare casa e acquistarne una nuova da un soggetto a sua volta proprietario di diverso immobile che abbia le stesse intenzioni e che sia interessato all'altra abitazione.

Permuta immobiliare
In realtà la permuta, in molte circostanze, potrebbe rivelarsi una ottima alternativa alla classica compravendita immobiliare per l'acquisto di casa, in ragione del più semplice iter e per il più favorevole regime fiscale.


Cosa significa permuta?


Il contratto di permuta è disciplinato dall'art. 1552 c.c. a norma del quale la permuta è il contratto che ha per oggetto il reciproco trasferimento della proprietà di cose, o di altri diritti, da un contraente all'altro.

In altri più specifici termini, con la permuta immobiliare si attua lo scambio fra unità immobiliari di proprietà di diversi soggetti.

Per comprendere come funziona la permuta, occorre operare delle preliminari distinzioni con altre, e per certi versi similari formule contrattuali.


Vendita e permuta: quali differenze?


In linea generale, esistono due diverse tipologie di permuta immobiliare.

La prima tipologia c.d. classica o pura prevede l'esclusivo scambio fra beni immobili appartenenti a soggetti diversi.

È possibile ricorrere a tale forma di permuta nelle ipotesi in cui il valore degli immobili è sostanzialmente analogo.

L'assenza di uno scambio fra bene e corrispettivo in denaro distingue nettamente la permuta dalla compravendita immobiliare che prevede il pagamento del prezzo pattuito quale controprestazione dell'acquisto della proprietà dell'immobile oggetto di contratto.

Differenze permuta compravendita
Come noto, non sempre è possibile riuscire a scambiare due immobili aventi lo stesso valore immobiliare, nel medesimo momento storico.

In tali casi si può ricorrere alla c.d. permuta con conguaglio che prevede il pagamento di un prezzo in compensazione a favore del soggetto che acquisisce la proprietà dell'immobile con un minor valore immobiliare.


Differenza tra permuta e donazione


La permuta differisce altresì anche dalla donazione.

La donazione, disciplinata dall'art. 769 c.c. è un contratto con il quale un soggetto (donante) trasferisce per mero spirito di liberalità, un bene patrimoniale o un proprio diritto ad altro soggetto (donatario).

La distinzione è di immediata percezione: pur non sussistendo il riconoscimento di un corrispettivo in denaro, la donazione, a differenza della permuta, è un atto unilaterale, con il quale, una sola delle parti decide, per spirito di liberalità, di arricchire il donatario.


Permuta, donazione o cessione quote?


Spesso, per questioni familiari, ci si trova nella condizione di dover gestire e mettere ordine nel patrimonio immobiliare, evitando eccessivi frazionamenti di un medesimo immobile, in alcuni casi, motivo di scontri.

Altrettando spesso si crede che la soluzione più conveniente per gestire complicate ripartizioni immobiliari sia ricorrere alla donazione, in ragione di costi, spese (anche notarili) e imposte più contenute rispetto alla classica compravendita.

In realtà è bene precisare che, seppur la donazione garantisce con un solo atto (non particolarmente costoso) di liberarsi dell'immobile, è bene avere presente che la formula della donazione pone importanti limiti.

Permuta e donazione casa
In primis, la donazione non comporta un acquisto definitivo della proprietà del bene donato.

La donazione, infatti, può essere revocata dal donante per ingratitudine, oppure in caso di sopravvenienza di figli.

Ma limite ancora più gravoso si riscontra nei casi di successiva vendita dell'immobile da parte del donatario.

Questi, infatti, in ragione della non definitività del passaggio di proprietà dell'immobile è esposto alle azioni degli eredi del donante, per un termine di:

  • 10 anni dalla data di apertura della successione del donante;

  • 20 anni dalla trascrizione della donazione.


Per tali azioni di revoca le banche sono spesso restie nel concedere finanziamenti e/o mutui per l'acquisto di una casa che proviene da donazione.

Come procedere in questi casi?

Facciamo un esempio.

Supponiamo che due fratelli, entrambi comproprietari di due appartamenti, intendano porre fine alla proprietà condivisa e intendano ciascuno diventare proprietario unico di una sola unità immobiliare.

In tal caso, come conviene procedere? Con la permuta immobiliare fra fratelli o con la donazione?

La risposta è: né con la permuta immobiliare né con la donazione.

La scelta più cautelativa sarebbe quella di procedere con la vendita quota immobile tra fratelli o con la cessione quota ereditaria tra fratelli, nei casi di comunione ereditaria.


Permuta immobiliare: vantaggi e svantaggi


La permuta, come rilevato, può rappresentare una valida alternativa alla classica compravendita per diverse ragioni.

In primis, è possibile acquistare casa senza dover accendere necessariamente un mutuo.

Il più importante motivo che spinge le parti a optare, qualora possibile, per il contratto di permuta è il risparmio in termini di imposte.

Per determinare le imposte dovute occorre distinguere fra permuta fra privati e permuta fra soggetti IVA.

Permuta fra privati: spese, imposte e vantaggi


Nel caso di permuta fra privati, sono dovute imposte di registro, ipotecarie e catastali.

In particolare, l'imposta di registro viene calcolata sull'immobile che ha valore più alto.

Ciò significa che, se per entrambi gli acquirenti la permuta ha oggetto un immobile prima casa, l'imposta di registro sarà pari al 2%; aumenterà al 9% se per uno dei due proprietari l'immobile non è prima casa.

Imposte casa permuta
Alla permuta si applicano anche le imposte ipotecarie e catastali in misura fissa pari a euro 50 per ciascuna unità immobiliare.

La permuta è invece esente dall'imposta di bollo, dalla tassa ipotecaria e dalla voltura catastale.

Oltre a una convenienza in termini puramente economici, la permuta consente di semplificare i passaggi che solitamente si accompagnano all'acquisto di una casa.

In molti casi, infatti, l'acquisto di una abitazione è preceduta dalla vendita di un'altra unità immobiliare di proprietà.

Questo vuol dire più atti di compravendita e, dunque, più spese.

Con la permuta immobiliare l'intera procedura, ovverosia, lo scambio di due unità immobiliari, avviene con un unico atto notarile con conseguenti minori spese, suddivise fra entrambe le parti.

Permuta immobiliare: gli svantaggi

Ciò nondimeno, anche con la permuta è possibile riscontrare svantaggi di non poco conto. Tale situazione si verifica nelle ipotesi permuta con mutuo in corso.

In questo caso, ci sono due alternative: l'accollo del mutuo da parte del nuovo proprietario o l'estinzione anticipata del vecchio debito e l'accensione di uno nuovo.

In entrambe le situazioni è evidente che, nei casi di permuta casa con mutuo, i vantaggi che sulla carta sono riconosciuti nel contratto di compravendita, vengono meno almeno in parte.

Imposte nella permuta fra soggetti IVA


Nel caso in cui entrambe le parti contraenti della permuta siano due soggetti IVA, l'operazione è soggetta a un più gravoso carico fiscale: sono dovute, oltre che imposte di registro, ipotecaria e catastale, imposta di bollo, ovviamente anche l'IVA.

Ulteriore caso si verifica nella ipotesi in cui uno solo dei contraenti della permuta immobiliare sia soggetto IVA (privato e impresa).


Tale ipotesi può verificarsi nei casi in cui si opti per la permuta immobiliare con costruttore, poco diffusa, soprattutto in considerazione della liquidità di cui, negli ultimi anni, le imprese edili necessitano o per la permuta casa con agenzia immobiliare.

In tale caso si applica l'imposta di registro sulla cessione non soggetta a Iva, mentre per l'atto soggetto a Iva devono versarsi l'imposta di registro pari a euro 200, l'imposta ipotecaria e catastale pari euro 200 ciascuna, l'imposta di bollo, la tassa ipotecaria e la voltura catastale.

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  • Ghisa
    Ghisa
    Venerdì 8 Aprile 2022, alle ore 20:33
    Ho ereditato con mia sorella 2 immobili al 50%.
    Successivamente abbiamo fatto una permuta in modo che ognuno è diventato proprietario al 100% di un immobile.
    Vendendo il mio immobile prima di 5 anni avrò una plusvalenza su cui pagare le imposte?
    Considerando che la metà acquisita l'ho pagata con mezzo immobile ceduto.
    Grazie mille
    rispondi al commento
    • Pasquale
      Pasquale Ghisa
      Lunedì 11 Aprile 2022, alle ore 13:30
      Per gli immobili caduti in successione non sono vincolati alla scadenza del quinquennio per vendere liberamente senza l'applicazione della plusvalenza. Il vincolo sussiste solo se sono state richieste le agevolazioni per "prima casa". Cordiali saluti.
      rispondi al commento
  • Riccardo
    Riccardo
    Martedì 8 Febbraio 2022, alle ore 17:07
    Ho ereditato un'abitazione con un terreno adibito a corte.
    Da una verifica al Catasto, ho riscontrato che, nonostante il terreno (dove insiste anche l'abitazione regolarmente accatastata) sia stato oggetto di una permuta nel 1946 (dal mio bisnonno) con il Comune (per esigenze pubbliche connesse alla realizzazione di una strada pubblica), chiedo, cortesemente, quali provvedimenti / atti devo porre in essere per l'aggiornamento catastale?
    rispondi al commento
    • Pasquale
      Pasquale Riccardo
      Lunedì 14 Febbraio 2022, alle ore 10:40
      Quando si hanno atti datati è facile che le volture non siano mai state evase dall'Ute. E' necessario allineare i diritti reali alla ditta catastale mediante la presentazione cartacea della copia documentale in Suo possesso (permuta del 1946, eventuali planimetrie di frazionamento del terreno e una o più successioni) all'Agenzia del Territorio della provincia di appartenenza, sotto forma "esposto/foglio osservazioni" e chiedere l'evasione della voltura del titolo. Cordiali saluti.
      rispondi al commento
  • Giosue78
    Giosue78
    Lunedì 3 Gennaio 2022, alle ore 18:49
    Buonasera, ho permutato la mia vecchia abitazione ad una ditta edile per avere in cambio un appartamento nuovo facente parte del nuovo palazzo costruito sul terreno del vecchio immobile(demolizione e ricostruzione). La ditta che sta costruendo il palazzo mi ha effettuato delle modifiche interne alle pareti e visto che mi ha chiesto dei costi in più da sostenere vorrei sapere se risultano potenzialmente detraibili al 50% come ristrutturazione. Grazie
    rispondi al commento
    • Pasquale
      Pasquale Giosue78
      Martedì 4 Gennaio 2022, alle ore 10:45
      Sì, nel caso di demolizione e ricostruzione è riconosciuta la detrazione fiscale del 50%. Cordiali saluti.
      rispondi al commento
  • Giosue78
    Giosue78
    Lunedì 3 Gennaio 2022, alle ore 18:46
    Ho permutato la mia vecchia abitazione ad una ditta edile per avere in cambio un appartamento nuovo facente parte del nuovo palazzo costruito sul terreno del vecchio immobile (demolizione e ricostruzione).
    La ditta che sta costruendo il palazzo mi ha effettuato delle modifiche interne alle pareti e visto che mi ha chiesto dei costi in più da sostenere vorrei sapere se risultano potenzialmente detraibili al 50% come ristrutturazione.
    rispondi al commento
    • Pasquale
      Pasquale Giosue78
      Martedì 4 Gennaio 2022, alle ore 10:42
      Anche nel caso di demolizione e ricostruzione è riconosciuta la detrazione fiscale del 50%. Cordiali saluti.
      rispondi al commento
  • Carla2
    Carla2
    Venerdì 8 Dicembre 2017, alle ore 18:39
    Ho porzioni di una vecchia casa walser a Campertogno VC in centro paese,  da ristrutturare.
    Vorrei farla ristrutturare trattenendo solo una parte per me.
    E' possibile?
    rispondi al commento
    • Pasquale
      Pasquale Carla2
      Martedì 12 Dicembre 2017, alle ore 16:03
      Sì, purchè le restanti porzioni abbiano la propria indipendenza. Cordiali saluti.
      rispondi al commento
  • Lelemale
    Lelemale
    Venerdì 24 Novembre 2017, alle ore 11:05
    Buongionro, vorrei sapere se è possibile effettuare la permuta con immobile coperto da muto ipotecario in corso? E se fosse possibile acquistare un appatamento con valore superiore all'immobile coperto da muto.Grazie
    rispondi al commento
    • Pasquale
      Pasquale Lelemale
      Lunedì 27 Novembre 2017, alle ore 09:58
      E' possibile permutare un immobile coperto da mutuo. Resta da valutare la convenienza economica, che deve fare il nuovo proprietario, se tenerlo o cambiarlo con uno più conveniente. E' altrettanto possibile acquistare un appartamento con un valore maggiore dell'altro, con o senza mutuo in corso. Cordiali saluti. 
      rispondi al commento
      • Lelemale
        Lelemale Pasquale
        Lunedì 11 Dicembre 2017, alle ore 08:31
        Grazie è stato gentilissimo ed esaustivo. Cordiali Saluti.
        rispondi al commento
  • Pasto81
    Pasto81
    Lunedì 29 Dicembre 2014, alle ore 23:44
    Buongiorno Arch. Granata,il costruttore che un anno fa ci aveva detto di ritirarci il nostro appartamento, ora ci dice che non può più in quanto rivendendolo a loro volta perderebbero il 10%+3%+1%, quindi il 14% sul valore dell'immobile. conferma? è quindi vero che fino allo scorso anno era al 1%/2% e a gennaio 2014 hanno cambiato tutto ciò?grazie molte
    rispondi al commento
  • Ila70
    Ila70
    Sabato 13 Dicembre 2014, alle ore 11:16
    Preciso che su uno dei due immobili c'è l'usufrutto della madre.qualora il pagamento delle tasse avvenisse sulla base del valore catastale, il valore catastale subisce una diminuzione a causa dell'esistenza di questo usufrutto della madre?grazie ancora
    rispondi al commento
    • Anonymous
      Anonymous Ila70
      Lunedì 15 Dicembre 2014, alle ore 10:16
      Come è scritto nell'articolo, le tasse si pagano solo sull?immobile di maggior valore, quindi essendoci su uno dei due l'usufrutto, sarà sicuramente l'altro.
      rispondi al commento
  • Ila70
    Ila70
    Sabato 13 Dicembre 2014, alle ore 10:00
    Buongiorno. Se due fratelli intendessero procedere ad una permuta fra loro, potrebbero esserci dei problemi di qualche genere? Inoltre, su quali valori si pagano le tasse? Quelli catastali o bisogna far fare una valutazione di mercato?
    rispondi al commento
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