Il Tar Lazio spiega in quali casi la realizzazione di una recinzione o di un cancello necessiti o meno di un titolo abilitativo come il permesso di costruire
Recinzione e cancelli: ecco quando il permesso di costruire non serve
In ambito edilizio, il tema del permesso di costruire è argomento sempre assai delicato.
Per definizione, il permesso di costruire è un titolo abilitativo, come la la SCIA e la CILA, che viene concesso dal Comune e che dà l'autorizzazione a procedere con una determinata attività di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, nel rispetto di quanto previsto dagli strumenti di pianificazione urbanistica.
Il rilascio del permesso di costruire dipende molto dai Regolamenti locali (piani strutturali, piani regolatori).
Normalmente, tale procedura viene adottata per gli interventi più importanti, come la costruzione di un nuovo immobile, la chiusura di una veranda o la realizzazione di una sopraelevazione.
Ci sono però molti interventi edili che possono essere eseguiti senza il rilascio di alcun tipo di autorizzazione comunale. In questo caso, si parla di interventi in edilizia libera.
Proprio per questo, spesso ci sono casi molto dubbi ed equivoci.
Un caso emblematico riguarda la costruzione di una recinzione, provvista di cancelli di accesso.
Tale specifico caso è stato preso in esame dal Tar Lazio.
Nella sentenza 710/2022 si legge che non serve permesso di costruire per la realizzazione di recinzioni discrete ed eseguite senza alcun tipo di opera muraria.
Nel caso specifico esaminato dai Giudici, la recinzione, infatti, altro non era che una rete metallica sorretta da alcuni paletti senza muro di sostegno. Da tale descrizione, ne consegue pertanto che l'opera rientra, a pieno titolo, tra quelle che vengono considerate manifestazioni del diritto di proprietà.
Inoltre, è palese che la sua costruzione ha come scopi, fondamentalmente, quello di limitare l'assetto del fondo e quello di impedire l'accesso ad estranei.
I Giudici hanno inoltre specificato che il permesso di costruire non serve neppure per la posa in opera di cancelli in quanto trattasi di opere pertinenziali volte ad ottenere un miglior godimento della proprietà medesima.